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È SOSPESO IL RICHIAMO DEL VACCINO PER CHI, SENZA AVERNE DIRITTO, HA AVUTO ACCESSO ALLA PRIMA DOSE

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Rossella Bartiromo)

(Tar Sicilia, Catania, sez. IV, decreto 13 febbraio 2020, n. 102)

“Rilevato che i ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale l’Assessore della Salute della Regione Siciliana ha sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino (richiamo) per tutti i soggetti che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino;

Rilevato che i ricorrenti, pur non rientrando nelle categorie prioritarie indicate dal Piano Strategico Nazionale di vaccinazione anti Sars-Cov2/Covid-19, hanno ricevuto la prima dose del vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer-Biontech, in data 6/1/2021;

Rilevato che i ricorrenti, per effetto della invocata tutela monocratica, aspirano alla declaratoria dell’obbligo dell’Azienda sanitaria intimata di somministrare la seconda dose di vaccino entro la data del 17/2/2021, assumendo (ma non fornendo alcun principio di prova) che, in mancanza, potrebbero verificarsi effetti gravemente dannosi per la loro salute, da un lato, per il mancato completamento del ciclo vaccinale e, dall’altro lato, per il rischio di essere nuovamente sottoposti ad un nuovo ciclo vaccinale composto da altre due dosi;

Ritenuto, quanto al primo profilo, che non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto;

Ritenuto, quanto al secondo profilo, che il danno paventato è allo stato meramente ipotetico, non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendosi alcuna evidenza scientifica che l’effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all’utilizzo del farmaco (pubblicate sul sito dell’EMA), addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse;

Ritenuto pertanto che, nel bilanciamento del contrapposto interesse, che non è quello del risparmio di spesa, come indicato in ricorso, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino, l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, vada respinta”.



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