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COVID E CARCERE: LA COMPATIBILITÀ DEVE ESSERE VERIFICATA IN CONCRETO

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Ilaria Romano)

(Cass. Pen., Sez. II, 24 febbraio 2021, n. 7178)


“1. (…) [L]a Corte di Appello di (…) aveva sostituito - con quella degli arresti domiciliari - la misura della custodia cautelare in carcere che era stata applicata a (…) perché gravemente indiziato dei reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 1.

Dagli atti risulta che: (…) in data 21.3.2020 la Casa Circondariale di (…) aveva trasmesso una relazione circa le condizioni di salute del F., affetto da cardiopatia dilatativa, ipertensione arteriosa, BPCO in tabagismo, patologie ritenute ad alto rischio di mortalità in caso di infezione da COVID non trattabile in ambito penitenziario; (…) il 30.3.2020 la Casa Circondariale aveva risposto di non essere in grado di assicurare un isolamento assoluto o misure "miracolistiche" suggerendo per il (…) il ricorso alla detenzione domiciliare; il PG (…) rileva[va] come non fossero state prospettate situazioni riconducibili alle ipotesi contemplate dall'art. 299 c.p.p., comma 4 ter, (ovvero (…) AIDS conclamato o malattia incompatibile con lo stato detentivo per cui non sia possibile ricorrere a cure adeguate in carcere - che, ove segnalate dal carcere o comunque conosciute dal giudice, consentono la adozione di un provvedimento di ufficio).

Ciò non di meno, come accennato, (…) la Corte di Appello aveva disposto (…) la sostituzione della misura carceraria con quella degli AA.DD..

2. Con l'atto di appello il Pm aveva dedotto che la Corte aveva provveduto d'ufficio al di fuori delle tassative ipotesi di cui all'art. 299 c.p.p., comma 3 (…).

3. Il Tribunale, decidendo sul gravame del PM, ha in primo luogo rilevato che la Corte di Appello aveva provveduto di ufficio (…) al di fuori delle condizioni e dei casi stabiliti dall'art. 299 c.p.p., comma 4 ter, ritenendo che la nota della Casa Circondariale del 21.3.2020 non segnalasse condizioni riconducibili all’art. 275 c.p.p., comma 4 bis, ma condizioni di salute che venivano ritenute tali da esporre il detenuto a rischi più elevati rispetto ad altri in caso di malaugurata infezione da COVID. (…)

4.1 (…) [L]a difesa lamenta il fatto che il Tribunale ha giudicato astratti i pericoli legati allo stato di salute del ricorrente e trascurato il fatto che le sue condizioni fossero peggiorate anche in regime di detenzione domiciliare omettendo di disporre gli accertamenti di natura peritale necessari a valutare la compatibilità con il regime carcerario ed alla possibilità di cure in quell'ambito.

4.2.1 Quanto a quest'ultimo profilo, l'art. 275 c.p.p., comma 4 bis, esclude che possa essere mantenuta la misura della custodia cautelare in carcere nel caso in cui l'imputato sia affetto da una malattia particolarmente grave "per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere". (…)

4.2.2 In realtà (…) il Tribunale ha spiegato che la Corte di Appello aveva provveduto al di fuori delle condizioni e dei casi stabiliti dall'art. 299 c.p.p., comma 4 ter, dal momento che la nota della Casa Circondariale del 21.3.2020 non segnalava l'esistenza di condizioni di salute riconducibili alla situazione evocata dall'art. 275 c.p.p., comma 4 bis, ma, semmai, una situazione patologica che, pur non in atto, era ritenuta tale da esporre il detenuto a conseguenze particolarmente gravi nella ipotesi di contrazione della infezione da COVID-19 (…). Il Tribunale, in definitiva, ha correttamente ritenuto che quella denunziata nei confronti del (…) non integrasse una situazione riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4 bis (richiamato, per l'appunto, dall'art. 299 c.p.p., comma 4 ter), ovvero una condizione si salute di per sé incompatibile con lo stato di detenzione ovvero tale da non poter essere adeguatamente curata in quella sede; piuttosto, integrasse una situazione patologica generale che, in caso di contrazione della infezione da COVID-19, era tale da determinare il rischio di conseguenze più gravi per il ricorrente rispetto ad altri.

È vero che, in una situazione di conclamata pandemia quale quella in atto, la valutazione di incompatibilità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4 bis, deve essere condotta tenendo presente anche il pericolo di contagio alla luce delle condizioni di salute preesistenti qualora, come si assume nel caso di specie, tali da rendere particolarmente gravi le conseguenze di una infezione da COVID-19.

Per altro verso, come sottolineato in diverse decisioni adottate da questa Corte "... in periodo di pandemia, l'incompatibilità ex art. 275 c.p.p., comma 4 bis, delle condizioni di salute con lo stato di detenzione per il pericolo di contagio deve essere ancorata - oltre che alla verifica astratta circa la presenza nell'indagato di una o più patologie, tali che in caso di contagio appunto risulti certo o altamente probabile il verificarsi di gravi complicanze o di morte - alla ulteriore verifica del rischio che il carcere in cui l'indagato si trovi ristretto sia un luogo nel quale concretamente sia possibile contrarre il virus" dovendosi precisare che "... tale verifica non può che essere condotta sulla base di elementi obiettivi che diano conto della ragionevolezza e concretezza della prognosi, ben individuati dal Tribunale del riesame nella presenza in carcere, ad esempio, di uno (o più casi) di contagio da Covid-19, da considerare insieme al fatto che in quel carcere, per le sue obiettive condizioni, non sia possibile adottare le precauzioni finalizzate ad impedirne la diffusione" (…).

Di qui, perciò, la correttezza della valutazione operata dal Tribunale del Riesame che ha sottolineato il carattere presunto e non concreto del pericolo per la salute del ricorrente legato al rischio di contrazione della infezione da COVID-19 e che, a ben guardare, non è stato superato nemmeno in questa sede dalle allegazioni difensive. (…)”.


Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2020-2021 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura

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