In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 18, c.d. “Cura-Italia”, in ordine alle misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto-legge, essendo uno strumento da adottare in casi straordinari di necessità ed urgenza –come in quello di specie- entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ha natura provvisoria (poiché perde efficacia se non convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione).
In particolare, sono state evidenziate le modifiche legislative legate esclusivamente ai vari aspetti della disabilità.
1) In ordine ai permessi retribuiti riconosciuti al lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap, ex art. 33 co. 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, per le mensilità di marzo e aprile 2020, è stato disposto (art. 24 D.L. 18/2020) un incremento di ulteriori dodici giornate rispetto ai tre giorni mensili già previsti.
Tuttavia, essendo dubbia l’interpretazione normativa, è intervenuta una nota dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità a chiarimento.
Invero, è stato specificato che sarà possibile usufruire complessivamente, nei mesi di marzo e aprile, di diciotto giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa.
Il lavoratore, pertanto, avrà la facoltà di decidere come distribuire tali giornate nel bimestre.
Il beneficio è, altresì, riconosciuto anche al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dallo stato emergenziale.
2) Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di disabilità con connotazione di gravità (ex art. 3 co. 3 l. 104/1992) e ai lavoratori con disabilità (ex art. 3 co. 1 l. 104/1992) ma in possesso di certificazione medica attestante condizioni di rischi derivanti da immunodepressione o patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, è riconosciuta - fino al 30 aprile 2020 - la possibilità di assentarsi dal servizio per tutto il periodo.
Inoltre, tale status del lavoratore è considerato alla stregua del “ricovero ospedaliero”, pertanto lo stesso verrà regolarmente retribuito e l’assenza non verrà computata ai fini del comporto (cioè quel periodo di assenza dal lavoro per malattia, che se prolungata eccessivamente può determinare il licenziamento).
3) In ordine al c.d. “smartworking”, l’art. 39 D.L. 18/2020, ha previsto che i lavoratori dipendenti disabili con connotazione di gravità (ex art. 3 co. 3 l. 104/1992) o coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile fino al 30 aprile 2020, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa da eseguirsi.
Lo smartworking, disciplinato dagli artt. 18 e ss. legge 22 maggio 2017, n. 81, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali, che permette - tra l’altro - al lavoratore di svolgere le proprie mansioni anche restando presso l’abitazione.
4) È stata, altresì, disposta la sospensione delle attività presso i centri semiresidenziali e, comunque, presso le strutture a carattere socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario per persone con disabilità.
Tuttavia, l’Azienda Sanitaria Locale -in accordo con gli enti gestori dei centri diurni- può attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, a condizione che si possa garantire il rispetto delle misure di prevenzione del contagio.
Inoltre, fino al 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire licenziamento per giusta causa, a condizione che venga comunicata preventivamente e sia motivata dall’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri.
Altresì, sono previsti permessi per i genitori di figli ospitati nei Centri semiresidenziali sottoposti a chiusura.
Nello specifico, i genitori-lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di quindici giorni di congedo (continui o frazionati) per i quali è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
In via alternativa ai congedi semi-retribuiti, è stato stabilito un bonus economico di euro 600,00 a favore dei nuclei familiari per servizi di baby-sitting necessari a seguito della chiusura dei Centri diurni per disabili.
5) Per quanto attiene alle prestazioni individuali domiciliari, rimodulate dall’art. 48 D.L. 18/2020, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici nonché delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, sono lasciati poteri alle pubbliche amministrazioni, le quali devono attenersi alle direttive tracciate dal legislatore.
Difatti, al fine di effettuare le suddette prestazioni (in forma individuale domiciliari o a distanza o rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione) sarà necessario unicamente avvalersi del personale già disponibile, ovvero dipendenti di soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con gli enti.
L’amministrazione competente dovrà, dapprima individuare le priorità, e poi, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegare i medesimi operatori ed i fondi ordinari allo svolgimento di tali servizi “alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti”.
In definitiva, gli enti locali dovrebbero fornire indicazione operative al fine di attivare la sostituzione dei servizi diurni ordinari con servizi di assistenza domiciliare, senza che -però- il legislatore abbia stanziato risorse economiche straordinarie.
Alfonso F.F. D'Aniello
Praticante Avvocato, Garante dei diritti della persona con disabilità del comune di Sant'Antonio Abate
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