di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Pamela D'Oria)
“La falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002”.
“La questione rimessa alle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: «se la falsità o incompletezza dell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l'inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell'ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge, ovvero, in tale ultima ipotesi, non incidendo la falsità sull'ammissibilità dell'istanza, la revoca possa invece essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge».
(…) deve registrarsi come sulla questione vi sia il contrasto giurisprudenziale indicato nell'ordinanza di rimessione.
Invero, si è ravvisato uno stretto collegamento tra l'esercizio del potere di revoca del giudice e la verifica delle complessive condizioni reddituali dell'interessato, tale da rendere sufficiente per la revoca d'ufficio anche il solo "quadro riduttivo, distorto e fallace" dichiarato dal richiedente (…).
In senso opposto, recentemente, si è sostenuto il principio secondo cui "in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora (…) risultino non veritiere le condizioni reddituali indicate nell'istanza, ai fini della revoca d'ufficio del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il giudice ritenga sussistenti elementi dai quali possa desumersi il superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge" (…) il sistema vigente non contempla alcuna automaticità della revoca del patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui il reddito non dichiarato non vada ad incidere sulla soglia prevista dalla norma per l'ammissione al beneficio (…).
In una posizione intermedia si pone Sez. 4, n. 17225 del 08/01/2019, Spada, Rv. 275715, secondo cui ai fini del provvedimento di modifica o revoca d'ufficio del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è sufficiente che risultino non veritiere le condizioni reddituali indicate nell'istanza e che sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti che consentano di ritenere il superamento dei limiti di reddito (…).
Per la soluzione della questione va, preliminarmente, richiamato il quadro normativo di riferimento costituito dal D.P.R. n. 115 del 2002.(…)
Quanto alle ipotesi di revoca, viene in primo luogo in rilievo il disposto di cui all'art. 95 che, nel prevedere la fattispecie penale di falsità o omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lett. b), c) e d), stabilisce che la "condanna importa la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato".(…)
Tutte le decisioni che ritengono legittima la revoca per il solo fatto che l'istante abbia presentato una dichiarazione non veritiera (…) fondano il loro convincimento sulla base della sentenza delle Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, Infanti, secondo cui "integrano il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio".(…)
A detto principio va tuttavia riconosciuto una portata limitata alla fattispecie penale esaminata. Va a riguardo osservato come non sia rintracciabile nell'ambito del D.P.R. n. 115 del 2002 nessuna norma che preveda espressamente che la non esatta o, addirittura, falsa dichiarazione sulle condizioni di reddito determini l'inammissibilità della domanda o la revoca del decreto di ammissione al beneficio del patrocinio.(…)
Pertanto, tale impostazione argomentativa non può integralmente essere trasferita in tema di revoca del beneficio (…) che può invece intervenire solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Le Sezioni Unite condividono quindi il secondo degli orientamenti sopra riportati con la conseguenza che le falsità o le omissioni possono comportare la revoca del beneficio solo nei casi di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, se risulti provata (o comunque deducibile) la mancanza originaria delle condizioni reddituali ed in caso di condanna per il reato previsto dall'art. 95. (…)
La previsione della revoca ex lege, a seguito di condanna penale (…) non appare in contrasto con il quadro sopra delineato, in considerazione della circostanza che detta revoca consegue all'accertamento del fatto reato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive.(…)
La soluzione adottata è (…) coerente con la ratio dell'istituto del gratuito patrocinio il cui fondamento è costituito dalla tutela del diritto inviolabile alla difesa per la persona sprovvista di mezzi economici (…)
Norme fondamentali di riferimento (…) sono da considerarsi l'art. 24 Cost. (…) l'art. 111 Cost., come novellato nel 1999, (…) e, a livello di diritto internazionale, l'art. 6 CEDU (…) che, secondo l'interpretazione elaborata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo richiede (…) la garanzia della "parità delle armi"(…)
Deve dunque ritenersi che l'opzione prescelta sia coerente con il sistema dell'istituto, volto a tempestivamente esonerare dalle spese di difesa colui che sia titolare di redditi posti al di sotto della soglia prevista, mentre l'esigenza, recessiva rispetto ai canoni costituzionali e di diritto Europeo sopra richiamati, di recuperare le somme corrisposte dallo Stato, a fronte di comportamenti non del tutto trasparenti ed affidabili da parte dell'istante, è soddisfatta dalla previsione della revoca dell'ammissione con effetto retroattivo, in conseguenza dell'intervenuta condanna in sede penale, che non può prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo.(…)”
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