di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Giulio Baffa)
(Cass. Pen., Sez. V, 19 marzo 2021, n. 10778)
“1.1 ricorsi devono essere rimessi alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto, delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte, relativamente al “Se il furto commesso in tempo di notte debba ritenersi solo per questo aggravato ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 5”.
In riferimento all’aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall’art. 61 c.p., comma 1, n. 5), questa Corte ha, anche di recente e in via generale (…), riaffermato come la minorata difesa sia integrata della ricorrenza di condizioni che siano concretamente agevolative del compimento dell’azione criminosa. Si è, in tal senso, valorizzato lo “specifico contesto spazio-temporale delle vicende storico-fattuali”, sì da enucleare, in concreto, quel peculiare profilo di approfittamento di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, in linea con l’esigenza di interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria, che non tollerano automatismi fondati su presunzioni assolute (…). È stato, ulteriormente, ribadito come l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5 abbia natura oggettiva, ed è pertanto integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa (…)”.
“1.2. Tra le condizioni agevolative del compimento dell’azione criminosa, il tempo di notte è stato al centro di una estesa elaborazione ermeneutica in tema di furto (…). Il fondamento della predetta aggravante è stato (…) generalmente ravvisato, in ossequio al principio di offensività, nel maggior disvalore che la condotta assume laddove l’agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione viene a svolgersi”.
“(…)”
“2.1. Secondo una prima e più risalente opzione interpretativa la commissione del reato in ora notturna integra di per sè gli estremi dell’aggravante della minorata difesa”.
“2.1.1. Riprendendo il tradizionale orientamento (…) [si è] affermato come il furto commesso in tale tempo integri l’aggravante della minorata difesa sia perché nelle vie pubbliche è esercitata una minore vigilanza, sia per la mancata ordinaria vigilanza del proprietario, in una fattispecie di furto all’interno di un esercizio commerciale nel quale erano, del tutto occasionalmente, presenti i proprietari”.
“(…)”
“2.1.3. [Ancora] (…) la commissione del furto in ora notturna integra di per sé gli estremi dell’aggravante della minorata difesa, valorizzando in tal senso la ridotta vigilanza pubblica che in tali ore viene esercitata, in considerazione anche delle minori possibilità per i privati di sorveglianza, sì da ostacolare la pubblica e privata difesa, posto che l’aggravante in esame sussiste tutte le volte in cui l’agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona (da intendersi, appunto, anche come assenza di persone sul locus delicti), tali da facilitare il suo compito. Escludendo, comunque, che l’esistenza di un impianto di videosorveglianza avesse, nella concreta fattispecie al vaglio, facilitato l’intervento tempestivo delle persone offese, e ciò anche in ragione della circostanza fattuale che lo stesso era disattivato (…)”
“(…)”
“2.2. Altro, maggioritario, orientamento esclude, invece, che, ai fini della configurabilità della minorata difesa, il tempo di notte ex se possa realizzare automaticamente l’aggravante in disamina”.
“2.2.1. Secondo siffatta opzione interpretativa, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata (…)”.
“2.2.2. (…) [Si è] tratt[a] la conclusione che [tale] (…) opzione ermeneutica (…) assicura una più adeguata rispondenza della fattispecie circostanziale al principio di offensività (…)
Sicché (…) solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentano, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata è idoneo ad assicurare “la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia, come si è visto, con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle «possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi» (…): maggior disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta - maggiore - offensività che giustifica, nel singolo caso, l’aggravamento sanzionatorio comminato dall’art. 61 c.p., comma 1, n. 5”.
“(…)”
“2.3. Vero è che se dalle affermazioni di principio ci si sposta sul piano della prova, nella giurisprudenza di questa Corte si rintraccia una generalizzata accentuazione del metodo di verifica in concreto del concorso delle specifiche connotazioni fattuali agevolative della condotta illecita, nell’ampia casistica restituita dalle pronunce in tema di minorata difesa.
(…) Non mancano, tuttavia, assiomatiche affermazioni, ancora incentrate sull’autosufficienza del tempo di notte, foriere di un disimpegno giustificativo che finisce per rinunciare alla verifica di contesto o per ritenerla, in ogni caso, recessiva”.
“3. Ritiene il Collegio che sulla questione dello standard giustificativo dell’aggravante della minorata difesa nel furto in relazione al tempo di notte s’imponga l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte”.
Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2020-2021 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura
Comentarios