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INVITATI INTOSSICATI AL BANCHETTO DI NOZZE: È REATO (Cass. pen., n. 27541/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Ilaria Romano)

“2. (…) Con riferimento alla dedotta erronea applicazione della L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b) si osserva che, secondo un risalente e consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari considerato dalla disposizione incriminatrice riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali - che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico - sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione (lett. b) della L. n. 283 del 1962, art. 5) (…). Con l'espressione "cattivo stato di conservazione" secondo questa Corte di legittimità, quindi, a parametro di giudizio, prima ancora che atti normativi, si pongono regole di comune esperienza, usi e prassi, espressione della cultura tradizionale.

Si è, inoltre, affermato che, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, ai fini della configurabilità del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b), il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità del prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, essendo lo stesso ravvisabile, in particolare, nel caso di evidente inosservanza delle cautele igieniche e delle tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione (…).

Ciò premesso, si osserva che, in tale prospettiva ermeneutica, il cattivo stato di conservazione, secondo i dati di cui dà conto la motivazione non illogica del Tribunale, è stato correttamente accertato. Invero, il giudice di merito ha preso in considerazione non solo, come dedotto, le convergenti deposizioni delle parti civili, ma soprattutto elementi di riscontro tratti dall'esito dell'esame della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dai testi qualificati dell'Unità operativa profilassi e malattie infettive. Da tali risultanze è indicato essere emerso che, tra i 37 intossicati dopo la partecipazione al banchetto nuziale e, comunque, dopo aver mangiato presso il ristorante dell'imputata, vi erano persone che avevano accusato, nelle ore immediatamente successive all'ingestione, gravi disturbi gastro-intestinali o risultate affette da salmonellosi, in quanto positive ad un batterio che si trasmette proprio attraverso l'ingestione di cibi o bevande contaminate, durante la preparazione o conservazione. (…)

2.1. (…) La norma incriminatrice fa divieto di detenere e vendere sostanze alimentari alterate, indipendentemente dall’indagine sulla colpevolezza del soggetto circa lo stato di alterazione degli alimenti stessi (…).

Trattandosi di contravvenzione, è sufficiente la mera colpa che può consistere anche in una condotta negligente nelle dovute verifiche sulla conformità alla normativa del prodotto alimentare somministrato e preparato. (…)”


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