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La prescrizione dei reati alla luce delle norme varate per l'emergenza COVID-19 - di Francesco Botti




(A cura di Francesco Botti)


SOMMARIO: 1. Premessa. - 2.-L'art. 83 del d.l. n. 18/2020, come prorogato dall'art. 36 del d.l. n. 23/2020 e la sospensione della prescrizione. 3. La natura giuridica della prescrizione dei reati. 4. La sospensione ex art. 83 ed i principi di legalità, irretroattività e la successione delle leggi penali nel tempo. 5.- Spunti di riflessione e questioni aperte.


1. Premessa.

Fra le tante misure tese a contenere la grave emergenza epidemiologica dettata dal Covid-19, il Legislatore - con l'intento di evitare la diffusione dell'epidemia in luoghi particolarmente predisposti ad assembramenti (uffici giudiziari, aule d'udienza, cancellerie, etc.) - ha introdotto nell'ordinamento giuridico l'art. 83 del d.l. n. 18/2020, con il quale sono state dettate specifiche disposizioni riguardanti, fra l'altro, l'espletamento dei procedimenti e delle udienze penali. La norma in parola ha, infatti, disposto il rinvio d'ufficio delle udienze penali sino al 15 aprile 2020 (data prorogata sino all'11 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. n. 23/2020), nonché (co. 6 e 7 dell'art. 83) l'ulteriore possibilità – demandata ai capi degli uffici giudiziari – di disporre, per le udienze dal 12 maggio al 30 giugno 2020, un ulteriore rinvio a data successiva al 30 giugno 2020, fatte salve le eccezioni all'uopo indicate al comma 3 dell'art. 83 in parola. Il dibattito sulla tenuta delle recenti misure emergenziali rispetto ai dettati costituzionali è oltremodo attuale, così come – già prima della fase emergenziale – lo era quello sull'istituto della prescrizione dei reati in generale, da ultimo alimentato in seguito alla l. n. 3/2019.


2.- Le disposizioni sulla prescrizione dei reati alla luce dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020, come prorogato dall'art. 36 del d.l. n. 23/2020 e la sospensione della prescrizione.

Dettate misure per il contenimento della diffusione epidemiologica in sede di giustizia ordinaria, una delle prime questione che si è posta al Legislatore dell'emergenza è stata quella di adottare apposite disposizioni in materia di prescrizione dei reati in conseguenza dei rinvii delle udienze, oltre che del prudente contenimento delle altre attività procedimentali. Ed infatti, previsto (co. 1) il rinvio d'ufficio delle udienze penali, disciplinate talune eccezioni appositamente indicate al comma 3, nel comma 4 si è espressamente statuito che “nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”. Conseguentemente, anche per i procedimenti penali eventualmente rinviati ai sensi e per gli effetti di cui al citato co. 7, l'art. 83, co. 9, del citato d.l., ha - parimenti - stabilito che “il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020”. Dunque - facendo ricorso all'istituto della sospensione, codicisticamente disciplinato dall'art. 159 c.p. - si è introdotta una nuova causa di sospensione della prescrizione dei reati.


3.- La natura giuridica della prescrizione dei reati.

L'istituto della prescrizione – disciplinato, in via generale, dagli artt. 157 e segg., c.p. - è una delle cause di estinzione del reato, la cui ratio è stata variamente individuata in diverse circostanze, tutte accomunate dal fatto che il decorso di un determinato lasso di tempo rispetto alla commissione del fatto-reato non può essere assolutamente irrilevante per l'ordinamento in quanto riverberante, ad es., sulla possibilità di istruzione e/o acquisizione prove, sull'affievolimento della pretesa punitiva statale, sulle mutate condizioni sociopersonali del soggetto attinto dal procedimento penale, etc.1 Sotto altro profilo, risalente giurisprudenza aveva avuto modo di evidenziare che l'istituto della prescrizione dei reati avesse, come finalità sostanziale, quella di garantire la ragionevole durata dei processi in ossequio al disposto di cui all'art. 6 della CEDU2. Ben si comprende, dunque, come di non poco conto, e tut'altro che priva di rilevanti conseguenze, sia la questione circa la natura sostanziale ovvero processuale della prescrizione. Infatti, nel primo caso (natura sostanziale), la prescrizione è assoggettata al principio di legalità, con precipuo riferimento al divieto di irretroattività sfavorevole, mentre – nel secondo caso (natura processuale) – vige il principio tempus regit actum secondo cui si applicherà la normativa vigente al momento dell'adozione dell'atto processuale, indipendentemente se la normativa sia più o meno favorevole rispetto al momento storico di commissione del reato. Quantunque l'orientamento circa la natura sostanziale dell'istituto fosso divenuto prevalente, la questione ha, di recente, trovato nuovo stimolo in seguito alla decisione della CGUE 8 settembre 2015 (causa C-105/14, Taricco), in conseguenza della quale la Corte Costituzionale si è pronunziata ben due volte (ord. n. 24/2017 e sent. n. 115/18). Tralasciando altri specifici aspetti della vicenda, ciò che maggiormente preme evidenziare è che, in entrambe le occasioni, la Corte Costituzionale ha ribadito la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, osservando come nell'ordinamento italiano – diversamente rispetto a quello di altri paesi europei – la prescrizione è un istituto di natura sostanziale, atteso che incide direttamente sulla punibilità del soggetto. Più in particolare, con l'ordinanza n. 24/2017, la Corte – richiamando precedenti decisioni - ha espressamente stabilito che “nell'ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall'art. 25, secondo comma, Cost., come questa Corte ha ripetutamente riconosciuto (da ultimo sentenza n. 143 del 2014). È perciò necessario che esso sia analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto. Si tratta infatti di un istituto che incide sulla punibilità della persona e la legge, di conseguenza, lo disciplina in ragione di una valutazione che viene compiuta con riferimento al grado di allarme sociale indotto da un certo reato e all'idea che, trascorso del tempo dalla commissione del fatto, si attenuino le esigenze di punizione e maturi un diritto all'oblio in capo all'autore di esso (sentenza n. 23 del 2013)”. Allo stesso modo, con la sent. n. 115/18, la Corte – peraltro, riferendosi al regime legale degli atti interruttivi della prescrizione - ha ulteriormente ribadito che “un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza. La prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile (ex plurimis, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999)”3. *** Per quel che concerne la sospensione, la giurisprudenza di legittimità – pronunziatasi in merito alla portata dell'art. 16, l. n. 52 del 1975, disciplinante cause aggiuntive e speciali di sospensione della prescrizione – ebbe modo di rilevare che “si devono quindi ricomprendere fra le norme sostanziali anche quelle che, pur senza contenere dei precetti in senso stretto, determinano anche le cause e le condizioni per le quali può sorgere, modificarsi ed estinguersi la pretesa punitiva dello Stato. Da ciò discende quindi la constatazione che le norme che regolano il decorso, l'interruzione o la sospensione della prescrizione, in quanto disposizioni che attengono chiaramente alle condizioni di applicabilità della sanzione, debbono necessariamente ricomprendersi fra le norme sostanziali. Ciò anche in virtù della considerazione che, in base alle norme del codice penale vigente, il decorso del tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilità in sè e per sè, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva, a seguito dell'avvenuto decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, la prescrizione estingue il reato e non investe soltanto il rapporto processuale, che può anche non essersi ancora costituito”4. Sicché, alla luce degli arresti giurisprudenziali per l'innanzi menzionati, pare potersi ritenere che la natura sostanziale della prescrizione attrae a sé anche gli istituti della interruzione e della sospensione.


4.- La sospensione ex art. 83 ed i principi di legalità, irretroattività e la successione delle leggi penali nel tempo.

Potendo ritenersi – in virtù del prevalente orientamento sopra accennato – che l'istituto abbia natura sostanziale, trovano conseguentemente piena applicazione i principi di legalità penale sostanziale e di irretroattività di cui all'art. 25, co. 2, Cost., così come tratteggiati nelle richiamate pronunzie costituzionali. Più in particolare, l'art. 25, co. 2, Cost. pone il principio di rango costituzionale della irretroattività della legge penale sfavorevole a garanzia del soggetto sottoposto a procedimento. Tale principio è contenuto anche nell'art. 2, co. 1, c.p., che – però – nei successivi commi disciplina la successione delle leggi penali nel tempo, stabilendo la retroattività della legge più favorevole. Tuttavia, l'art. 2, co. 5, c.p. prevede che, in caso di leggi eccezionali o temporanee, i commi precedenti non trovano applicazione. Ora, non pare revocabile in dubbio che l'art. 83 del d.l. n. 18/2020 rientri nell'alveo delle cd. leggi eccezionali in quanto emanate per far fronte alla grave emergenza epidemica in corso. Tuttavia, la questione che si pone è se, nella situazione attuale, tale norma possa applicarsi anche ai fatti-reati commessi precedentemente alla sua entrata in vigore. Il dettato costituzionale non consente che, in materia penale, una successiva disciplina sfavorevole possa applicarsi a chi ha commesso il fatto prima che entrasse in vigore, attenendo tale principio a tutti gli istituti di diritto sostanziale che delineano l'illecito penale e le conseguenti sanzioni5. Al riguardo, la risposta pare dover essere negativa, atteso che il principio di legalità ed irretroattività della legge penale sfavorevole trova fondamento di rango costituzionale nell'art. 25, co. 2, Cost., come interpretato ed applicato dalle richiamate decisioni della Corte Costituzionale. Sicché - essendo l'art. 2 del codice penale norma di rango ordinario - non può derogare o prevalere rispetto alla norma di rango costituzionale6, come peraltro interpretata in forza delle pronunzie per l'innanzi richiamate. Così ragionando, potrebbe sostenersi che la nuova causa di sospensione della prescrizione – quantunque dettata da legge eccezionale emergenziale - non possa comunque trovare applicazione rispetto a fatti-reato già commessi , pena la violazione dei predetti principi.


5.- Spunti di riflessione e questioni aperte.

La nuova causa di sospensione della prescrizione introdotta dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020 pare poter dare nuova linfa al dibattito sulla natura dell'istituto della prescrizione. L'art. 83 muove le mosse dalla necessità di fronteggiare l'emergenza sanitaria, ponendo in campo misure atte a tutelare preminentemente il diritto alla salute ed alla protezione di tutti i cittadini. Per tal fatta, ha inteso incidere sul funzionamento della macchina giustizia, limitandone al minimo l'attività mediante il rinvio dei processi, nonché della maggior parte delle altre rilevanti attività propedeutiche. Nella consapevolezza che fermare la macchina della giustizia avrebbe inevitabilmente inciso anche sul termine di prescrizione dei reati, ha - al contempo - inteso sospenderne il decorso. Tralasciando riflessioni di politica normativa in merito alla preminenza del bene tutelato dalle disposizioni emergenziali (salute dei cittadini) rispetto ad altri, la riflessione sulla effettiva portata di tale nuova norma - e cioè, prettamente processuale (con applicazione del principio tempus regit actum, tipico di tutte le norme processuali, salvo espresse contrarie previsioni) ovvero sostanziale (con applicazione dei principi costituzionali di cui sopra) - potrà verosimilmente portare nuovi argomenti alla questione sulla natura giuridica della prescrizione e sulle conseguenti modalità con le quali il Legislatore potrà o meno intervenire in materia.



1 Al riguardo, si cfr. “Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. Volume V”, diretta da Lattanzi-Lupo, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pagg. 197 e segg.

2 Cass. Pen., sez. I, sent. 24 maggio 1986, ric. Colussi, in Cass. Pen., 1987, 1339, cit. sempre in “Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. Volume V”, diretta da Lattanzi-Lupo, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pag. 197.

3 Pronunzie integrali sul Sito Istituzionale della Corte Costituzionale, www.cortecostituzionale.it.

4 Si cfr., Cass. Pen., Sez. I, 08/05/1998, (ud. 08/05/1998, dep. 24/06/1998), n.7442, parte motiva, in Banca Dati DeJure Giuffrè Francis Lefebvre.

5 Si cfr., Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. Volume I”, diretta da Lattanzi-Lupo, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pagg. 137 e segg.

6 Si cfr., Manuale di Diritto Penale, di R. Garofoli, Neldiritto Editore, Roma, 2009, pagg. 212 e segg.

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