di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Giovanni De Bernardo)
(Cass. Pen., Sez. III, n. 32164/2020)
“(…) 1.1. Ed invero, dalle conclusioni riportate nel verbale di udienza e dalla memoria depositata risulta che la difesa chiese l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità ex art. 131 bis c.p. (…)
1.2. (…) Ai sensi dell'art. 131 bis c.p., comma 1, la particolare tenuità dell'offesa deve essere individuata tenuto conto delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1.
L'art. 133 c.p., comma 1, fa riferimento:
1) alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo ed a ogni altra modalità dell'azione;
2) alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) alla intensità del dolo o dal grado della colpa.
1.3. La tesi difensiva, che da rilevanza alla condotta successiva al reato, non è condivisibile: ed invero, ai fini della valutazione dell'offesa di particolare tenuità l'art. 131 bis c.p., fa riferimento esclusivo all'art. 133 c.p., comma 1, e non al comma 2, dello stesso articolo che, al n. 3, fa riferimento alla condotta susseguente al reato.
1.4. Va dunque ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019 - dep. 2020, Anzaldi, Rv. 27839101, alla cui motivazione per ragioni di sintesi si rimanda, per cui in tema di causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., ai fini dell'apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, non assumono rilievo i comportamenti successivi alla commissione del reato.
Cfr. anche Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019 - dep. 10/01/2020, P, Rv. 27855501, per cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente post delictum, atteso che la norma di cui all'art. 131 bis c.p., correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133 c.p., comma 1, e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al comma 2, includenti la condotta susseguente al reato.
1.5. Va ricordato che secondo l'orientamento Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamentè all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato. (…)”.
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