(A cura di Ilaria Romano)
La tragica esperienza dell’epidemia da COVID-19, che interessa ad oggi l’umanità su scala globale, e la trova impreparata all’appuntamento con un nemico sconosciuto e invisibile, impone di soffermarsi a riflettere su vari aspetti che costituiscono l’ampio tema del management dei disastri su larga scala.Nel cercare soluzioni, presunte colpe e infallibili punizioni, con uno sguardo fiducioso al (pur incerto) diritto penale1, si cade spesso in un’ingannevole amnesia, che non ci permette di ricordare che, in realtà, il pianeta Terra è stato sempre funestato da catastrofi, fin dai tempi più remoti della sua esistenza.Richiamare alla mente questo concetto fa comprendere come l’esperienza umana si sia arricchita, nella sua evoluzione, di anticorpi contro i cataclismi. In altre parole, nonostante il male da abbattere oggi sembri un antagonista misterioso e invincibile, la storia ci insegna che l’uomo è scampato ad ogni tipo di calamità, e permette di pronunciare, seppur con le cautele del caso, una prognosi di sopravvivenza anche per quella attuale. Periodicamente, infatti, ogni parte del mondo è soggetta adisastri2: in primo luogo quelli naturali, in danno all’uomo (dall’asteroide che ne ha colpito la superficie causando l’estinzione dei dinosauri; dai terremoti agli tsunami; dai vulcani alle epidemie), ed in secondo luogo quelli tecnologici, di danno dell’uomo (guerre, incidenti nucleari, disastri navali ed aerei, etc.) che, spesso, rappresentanoaltresì fattore di aggravio delle inevitabili calamità naturali.In ambito giuridico, è dizione corrente affermare che l’umanità viva nella società del rischio. Al riguardo sarebbe forse più appropriato discorrere di società “a rischio consentito”, giacché, ormai, nessuna attività esercitata dall’uomo, che sia basata su un’interazione complessa e una connessione stretta con l’uomo stesso e con l’ambiente, è esente dalla potenzialità di creare un disastro3. Di nessuna attività tecnologica avanzata, infatti, si possono prevedere tutte le conseguenze, poiché ovunque esistono delle zone d’ombra, punto d’origine di una catastrofe, che vengono alla luce solo dopo che l’incidente è avvenuto.Si pensi, solo a titolo di esempio, al disastro aereo avvenuto nelle Everglades nel 1996: un aereo di linea della compagnia ValueJet precipitò a causa di un incendio scaturito da bombole d’ossigeno scadute e non adeguatamente sigillate, poste nella stiva da parte degli operatori della compagnia, per essere riportate nella sede dell’aeroporto di destinazione. Dopo difficili e approfondite indagini, si scoprì che la causa ultima del disastro era stata l’errore umano dell’addetto aeroportuale che, non essendo madrelingua inglese, aveva letto “exp.” sulle casse delle bombole, interpretandolo come “expended” (“vuote”), quando invece avrebbe dovuto capire che esse erano “expired”, “scadute”, ma purtroppo ancora piene4.Comprendere che la causa di un evento così tragico - perirono tutte le 110 persone a bordo - è determinata da un errore che normalmente riterremmo insignificante, ci atterrisce, poiché rende manifeste l’umana impotenza e la mancanza di difese.Né torna utile l’atteggiamento di biasimo nei confronti dell’operatore aeroportuale, che nella vicenda cennata rappresenta solo l’ultimo tassello di un’organizzazione complessa.Valutando, infatti, gli accadimenti con la distorsione del senno di poi, è facile giungere a conclusioni assolutistiche, rigorose, colpevoliste. Ben altro è, invece, applicare il criterio ex antee stabilire colpe ineligendo ed in vigilando a carico di chi non aveva operato in modo che l’evento non si verificasse.Come anticipato, la trattazione di ogni catastrofe, naturale o tecnologica, deve avvenire da molteplici punti di osservazione. Il “disaster management” in senso stretto riguarda principalmente tutte le peculiarità dei soccorsi appartenenti alla medicina dei disastri, simile ma differente dalla classica medicina d’urgenza. Non di secondo rilievo è la figura degli psicoterapeuti che sorreggono i sopravvissuti e anche i soccorritori stessi.Dal punto di vista giuridico, invece, sotto un’attenta lente deve guardarsi in particolare al legislatore penale, posto di fronte alla sfida della modernità in una lotta contro il tempo in cui dovrebbe,ex ante, regolamentare le varie fattispecie contro la pubblica incolumità e la salute pubblica, porre delle norme di sicurezza e prevenzione, e solo successivamente sanzionare i responsabili, ammesso che si possano individuare, siano imputabili, eventualmente colpevoli ed effettivamente punibili.Non è possibile, in questa sede, per evidente difetto di competenza, analizzare compiutamente la reazione al disastro dal punto di vista dell’organizzazione dei soccorsi.Può invece soffermarsi sulla sfida che i disastri su larga scala rappresentano per il diritto penale, che, nell’assumersi scopisia preventivi sia punitivi, riesce, tristemente, solo nell’ultimo compito, nel cieco tentativo di trovare un colpevole (spesso solo un capro espiatorio5) per rispondere all’assordante richiesta di giustizia delle vittime.I problemi giuridici collegati alla tematica dei disastri di massa sono molteplici e riferibili a molte branche, giocoforza collegate tra loro. Ciò che non deve sfuggire è che il diritto presenta sempre una pluralità di dimensioni. Specialmente nell’ambito di eventi catastrofici, produttivi di pericolo per un numero indeterminato di persone, non può farsi riferimento al “privato” nella sua individualità, senza che le sue azioni e le rispettive conseguenze riecheggino nella sfera più ampia del diritto pubblico. Così come non è possibile regolamentare una singola fattispecie, astratta prima e concreta poi, guardando solo alle sue immediate cause e conseguenze, senza ricomprenderla in un disegno di più ampio respiro.Quale che sia l’evento catastrofico verificatosi nel piano della realtà storica, è necessario che sia stata creata prima una regolamentazione in cui incasellarlo. Il punto di vista del legislatore, infatti, soffre uno stravolgimento di prospettiva: il fatto non esiste ancora, e non è possibile individuare i soggetti che lo commetteranno o ne subiranno le conseguenze; nessuna sfera giuridica soggettiva è stata ancora interessata, eppure occorre “disporre per il futuro”, immaginare un possibile incontro di situazioni giuridiche che facciano capo a persone per creare nuovi atti, negozi, reati, e da cui discendano conseguenze, compromessi, accordi, sanzioni.L’ordinamento italiano, attualmente, presenta una tendenza alla deregolamentazione, alla privatizzazione dei rischi; tale aspetto non appartiene come prerogativa al diritto penale, bensì è un fenomeno generalizzato6. Il problema che si prospetta è però che, a seguito della privatizzazione del rischio, vi sia l’apertura di un processo penale che coinvolge i singoli, ai quali è mosso il rimprovero di non aver gestito il rischio del verificarsi dell’evento catastrofico; un rimprovero che tuttavia è ex post, quindi con uno sguardo distorto dal fatto che l’evento si è già verificato. Pare opportuno, pertanto, porsi alcune domande: quale branca del diritto deve regolare i disastri di massa? Può essere il diritto penale, con la sua struttura della responsabilità, a riconoscere l’imputabilità dell’azione a determinati soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche? Può il diritto penale da solo gestire l’intricata rete di rischi della società contemporanea?Al giorno d’oggi un disastro di massa rappresenta un evento tipico della società del rischio, al punto che può affermarsi che non vi sia catastrofe che non approdi in un’aula di tribunale penale. Ciò non dovrebbe sorprendere perché, stando alla teoria di autorevole Dottrina7, il diritto penale è diventato pervasivo a causa di un’elevata tendenza alla criminalizzazione anche di fattispecie che, per la loro minore rilevanza, dovrebbero essere depenalizzate e riportate negli ambiti del civile o dell’amministrativo8.Il diritto penale dovrebbe essere utilizzato, almeno discorrendo di mass disasters, in chiave preventiva; esso finisce, invece, per ostacolare le finalità di prevenzione a favore della politica di criminalizzazione dei rischi tecnologici.È bene ricorrere a un esempio. Si pensi infatti a un disastro aereo9: a seguito dell’intervento della Procura della Repubblica, vengono sequestrati il mezzo aeronautico, la scatola nera e con essi tutti gli elementi che sono ritenuti probanti. Tutto ciò implica che l’Agenzia Nazionale Sicurezza del Volo (ANSV) , se l’aereo vieneposto sotto sequestro10, non possa accertare perché il disastro si sia verificato e non possa diramare le opportune precauzioni. Tanto chiarisce come le investigazioni tecniche siano ostacolate dalle indagini giudiziarie, a discapito della prevenzione in un campo molto rilevante per la sicurezza dei cittadini.Quella appena esposta non è l’unica questione problematica che il ricorso al diritto penale pone. Un’altra complicazione importante riguarda il cosiddetto “deficit di democrazia”11: spostare tutte le responsabilità legate a un disastro di massa solo sul piano del diritto penale, che è per antonomasia il diritto dell’ex post (si sprecano in proposito i parallelismi con la nottola di Minerva, che spicca il suo volo al tramonto, quando ormai tutto è compiuto), vuol dire che il giudice penale deve valutare gli eventi solo dopo che si sono verificati, e solo in questa fase deve apprezzare se il rischio, attivato da una condotta pericolosa, era coperto dall’ordinamento o meno.Nell’effettuare una valutazione, tuttavia, il giudicante si trovaspesso senza riferimenti normativi, o privo di idonee leggi scientifiche di copertura e massime d’esperienza per il singolo disastro sottoposto al suo esame. Deve osservarsi, infatti, che ogni evento catastrofico, nel suo manifestarsi, presenta caratteristiche originali, al punto che è anche difficile inquadrare l’evento in una categoria predefinita. Le cronache di questi giorni non fanno che confermare tale assunto.Il difetto di democrazia, quindi, implica che il giudice penale si trova a fare una valutazione che non gli compete, e che spetterebbe invece al legislatore. Tuttavia, anche il legislatore non riesce a stare al passo con i tempi dello sviluppo della tecnologia - o, nel caso che ci riguarda nel momento attuale, con l’evoluzione di un’epidemia imprevedibile e mutevole -. La realtà, infatti, si sviluppa prima che il legislatore possa riconoscerla, e solo successivamente viene raggiunta e regolamentata dal diritto. Ecco perché la regola di comportamento finisce per essere creata dal giudice del caso concreto, privo di appigli certi, in violazione della separazione dei poteri.Tutto ciò è coerente con la confusione di temi tra ciò che il diritto è chiamato oggi a regolare e l’epoca in cui esso è nato. Il vigente codice penale italiano risale, infatti, al 1930, e pretende di risolvere i problemi odierni, a quasi 100 anni di distanza. Si pensi al Titolo VI del Libro II del codice penale (“Dei delitti contro l’incolumità pubblica”): esso è stato forgiatotenendo a mente avvenimenti catastrofici di proporzione ben più ridotta, e deve essere applicato oggi a disastri (quali incidenti nucleari, o epidemie su scala mondiale), peraltro spesso caratterizzati da assenza di confini nazionali, a dimostrazione che i problemi della società attuale sono ben diversi da quelli che il diritto aveva calcolato. Di fronte a questo sfasamento cronologico, ci si trova ad affrontare una serie di fraintendimenti: siamo convinti che la tecnologia e il progresso siano infallibili, e non accettiamo di essere delusi da essa; crediamo che i disastri siano sempre prevedibili e, se si verificano, ne attribuiamo la responsabilità all’uomo che non è stato capace di comprenderlo (grazie alla distorsione del senno di poi); siamo convinti che i processi decisionali siano razionali, e che sia possibile scindere i diversi contributi individuali all’interno di un’organizzazione complessa12; crediamo, a livello giurisprudenziale, che sia possibile ridurre i rischi, cioè che sia possibile immaginare una società “a rischio zero”; ed infine, riponiamo estrema fiducia nella sanzione penale, come se l’imposizione di un divieto corredato da una micidiale sanzione sia la soluzione per tutti i problemi.La società del rischio, quindi,si basa su questi equivoci, poiché attribuisce alla norma penale funzione preventiva e catartica. Ciò anche in spregio all’evidenza della mai provata efficacia preventiva della sanzione penale13.Pertanto, una collettività così plasmata rischia di trasformarsi nella società del capro espiatorio, a causa del contesto ideologico che lo consente.Ne consegue che il modello di gestione dei rischi rimane sostanzialmente relegato in capo al singolo; al giudice penale, poi, toccherà valutare in solitudine il caso concreto, per riconoscere le eventuali responsabilità dell’agente individuale e della complessa organizzazione alle sue spalle.In tali circostanze, quindi, dapprima si palesa l’assenza di un ruolo forte dello Stato (fenomeno incoraggiato da quelle condizioni sociali ed economiche che hanno portato all’idea del c.d. “Stato minimo”, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale) e successivamente, in sede di giudizio, si condanna il privato responsabile penalmente, sindacando la gestione del rischio dopo la tenuta della sua condotta, con la pretesa di creare a posteriori una regola di comportamento non conoscibile prima della sua realizzazione.Un esempio di deregolamentazione e gestione del rischio affidato ai privati è costituito dalla normativa che riguarda la sicurezza sul lavoro. Solo il singolo datore è in grado di conoscere l’ambiente in cui opera, ma finisce per compiere in solitudine una valutazione del rischio.Ed invero, anche il sistema della responsabilità degli enti (di cui al d.lgs.231/2001) può essere letto in quest’ottica: la ratio ultima può essere rinvenuta nella scelta di affidare i compiti di prevenzione all’organizzazione,a fronte dell’impossibilità di prevenire i fatti di reato nati in contesti organizzativi.Ora, tornando alla situazione attuale: con una pandemia in rapidissima evoluzione, cagionata da un virus il cui comportamento è imprevedibile e sconosciuto, si pone il problema, per il legislatore, di prendere decisioni forti e sicure, allo scopo di limitare i danni. Tuttavia, il succedersi di disposizioni emanate dal Governo sembra piuttosto dimostrare lo stato di confusione in cui chi legifera si trova a operare. Senza qui volersi soffermare sui problemi interpretativi e applicativi delle norme poste a presidio delle misure di contenimento, già autorevolmente commentati14, deve osservarsi che, in una condizione ideale, il legislatore che scelga di sanzionare con la pena un accadimento, dovrebbe farlo dopo aver verificato il dato empirico: solo a quel punto si potrà affermare che la minaccia della pena abbia un senso. Deve tenersi a mente che, nella tematica dell’attribuzione di responsabilità negli eventi catastrofici di massa, l’elemento soggettivo che spesso si profila è quello colposo. Tuttavia, allo stato attuale della scienza giuridica, non esiste un’indagine empirico-criminologica sul terreno dei delitti colposi, perché è realmente difficile capire cosa ci sia alla base dell’errore umano, della violazione delle regole di diligenza, del fallimento delle organizzazioni.Quando l’ordinamento legittima sistemi tecnologici complessi15, accetta anche il rischio che si possa verificare una catastrofe: tutti i disastri, a questo punto, dovrebbero essere ritenuti “consentiti”.La considerazione che spaventa è che appunto i disastri si appalesino come “normali”, alla luce delle caratteristiche della società nella quale ci troviamo a vivere. Nel diritto penale, la struttura della colpa (specialmente nella forma dell’omissione colposa) sottende il principio per cui, a fronte di un sistema produttivo e di un ordinamento che legittima determinati rischi, perché considera lecitiil progresso tecnologico e specifici apparati industriali, alcuni rischi sono accettati, messi in conto16.Ne consegue che, in materia di disastri colposi, imprevedibili e inevitabili, sul terreno del diritto penale non si può dare la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della prevedibilità e dell’evitabilità. Così opinando,risulta chiaro che i disastri non possono essere oggetto di rimprovero penalistico17.Non esiste, infatti,la totale eliminazione del rischio18: esistono delle regole cautelari che vietano il compimento di una certa attività pericolosa, con rischi molto alti. Tuttavia, si registra in giurisprudenza un atteggiamento di fiducia nella capacità dei sistemi tecnologici di raggiungere un “rischio zero” con la conseguenza che, nella ricostruzione a posteriori del disastro, il dovere di diligenza viene elevato al massimo grado, sicché si trova sempre una regola cautelare che è stata violata, o una norma di comune prudenza non osservata. Si trascura ciò che nelle ricostruzioni extrapenalistiche dei disastri costituisce un’acquisizione indiscussa: è quasi sempre una casuale combinazione di banalissimi errori (tecnici o umani) a cagionare il disastro.L’uomo è infatti limitato nelle capacità predittive. Gli incidenti si verificano, specialmente nei sistemi a interazione complessa, per il fallimento di una previsione; essi accadono anche perché un gruppo di persone crea una cultura organizzativa inadeguata a fronteggiare l’evento che poi si verifica.Di conseguenza, se il disastro prende le forme di un normal accident, nessuna norma preventiva può mai essere realmente efficace.Alla difficoltà di incasellare nelle rigide categorie penalistiche questa complessa realtà, si oppone la naturale e comune reazione umana di fronte a un disastro, che si sintetizza nella domanda “dov’è il colpevole?”. È un interrogativo preoccupante, perché porta a una straordinaria espansione del diritto penale nella società del rischio: vi è una resistenza psicologica all’accettazione del caso fortuito, all’ammissione della possibilità di danni casuali.Naturalmente, questo non è un problema che appartiene unicamente ai disastri tecnologici: basti pensare all’abbondanza di denunce che giungono nelle Procure per omicidi e lesioni colpose legate all’attività medica, sintomo evidente di una tendenza a individuare sempre tranquillizzanti capri espiatori. Non vi è dubbio che, dietro questa inclinazione a percepire (e trasformare) i disastri in ingiustizie, vi sia anche la pressante spinta sociale alla tutela delle vittime, ma è necessario cercare di capire come possa tranquillizzarsi la società, ansiosa per i rischi che la assediano.Secondo pregevole dottrina, l’opera di anestetizzazionedell’opinione pubblica è realizzata proprio attraverso il diritto penale, con “il tradizionale relitto dell’arresto di un singolo reo”19. Un diritto penale, quindi, che si rivela meramente simbolico20.Constatato il problema della necessarietà del congedo dal diritto penale nell’ambito dei disastri tecnologici, a seguito dell’analisi (ivi solamente tratteggiata) dei complessi fattori che, in tale settore, tengono ancora in vita il potere punitivo dello Stato - nonostante la comprovata carenza di una sua efficacia preventiva -, è d’uopo cercare di prospettare delle soluzioni alternative de iure condendo.Nel prossimo futuro, è auspicabile che vengano utilizzati diversi strumenti di gestione e controllo del rischio tecnologico, essenzialmente fondati sulla creazione di un’autorità amministrativa indipendente, insieme alla proposta di nuovi meccanismi di responsabilizzazione diretta ed esclusiva delle organizzazioni.Una proposta per l’ordinamento italiano potrebbe essere quella, suggerita da autorevole dottrina21, della composizione di una autorità indipendente per il controllo e la gestione dei rischi tecnologici. Indispensabile sarebbe sempre legare le valutazioni di tale autorità al consenso democratico, o con una verifica del Parlamento o integrando la composizione dell’authority con rappresentanti del popolo di nomina parlamentare.L’autorità indipendente dovrebbe avere, tra le prerogative, innanzitutto la predisposizione di standard e linee guida; auspicabile sarebbe anche la creazione di un sistema di monitoraggio dell’attività dell’ente posto a regolamentazione, tramite ispezioni da consulenti esterni e attività di reporting da parte di individui inseriti nell’organigramma dell’organizzazione; fondamentale sarebbe, inoltre, una efficace comunicazione del lavoro eseguito delle conclusioni raggiunte sui livelli di rischio rilevati ed accettati22.L’operato di una autorità amministrativa indipendente trasmetterebbe già nell’immediato un potente messaggio simbolico capace di neutralizzare le irrazionali pretese di giustizia penale. Una siffatta autorità arresterebbe vieppiù quel processo di privatizzazione dei rischi che inevitabilmente porta, dopo il disastro, alla facile individuazione di un capro espiatorio; inoltre l’evento nefasto apparirebbe non più il frutto di una colpa del singolo, ma il prodotto di una deliberazione collettiva.Infine, l’attività pubblica dell’autorità indipendente renderebbe manifeste erga omnes le enormi difficoltà di governare i sistemi tecnologici complessi, facendo progressivamente maturare nella coscienza sociale la piena consapevolezza della natura dei relativi rischi.Detta consapevolezza, insieme a un dibattito costante e informato, quale quello garantito dall’authoritypreposta, permetterebbe di sperare in rimedi fino ad ora inattivati: potrebbe infatti essere favorita una spinta collettiva all’autoregolamentazione sociale.In ogni caso, non può prescindersi dalla constatazione che qualsiasi soluzione politica e normativa finirà per essere sempre fragile ed incerta se non supportata da un radicale mutamento nell’etica individuale e collettiva.Per il momento si deve registrare solo la preclusione all’avvio di una autoregolamentazione sociale, causata da una politica del rischio che si rivela miope, nella misura in cui cavalca l’irrazionalità e la paura, addossandoi fallimenti sui singoli - spesso solo capri espiatori -individuati allo scopo di sedare una società sempre più ansiosa.
* Gli argomenti ivi trattati riflettono le idee del Prof. Francesco Centonze, contenute nell’opera più volte citata, nonché nelle lezioni tenute dallo stesso presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Unisalento nell’a.a. 2009/2010.
1 Ci si riferisce al mutevole panorama normativo che caratterizza il diritto penale in rapporto all’epidemia da COVID-19. Tra i primi commentatori, v. A. R. Castaldo, F. Coppola, Profili penali del Decreto-legge n.19/2020 “Coronavirus”: risolto il rebus delle sanzioni applicabili?, in Archivio Penale, 2020, n. 1.
2 Occorre intendersi sul significato di “disastro”: trattasi di “un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di un numero collettivamente non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie diverse, in un modo non precisamente definibile o calcolabile e, altresì, che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un senso di allarme per la effettiva capacità diffusiva del nocumento” (cfr., ex multis, Cass. pen. Sez. IV Sent., 20/07/2017, n. 4583).
3 Sui concetti di “connessione stretta” e “connessione lasca”, in sistemi ad elevata interazione, cfr. C. Perrow, Normal Accidents, Princeton University Press, 1984., p. 72 ss., che utilizza i termini tight couplinge e loose coupling; v. anche G. Bonazzi, Dire fare pensare. Decisioni e creazione di senso nelle organizzazioni, Franco Angeli, 2001, p. 175; M. Catino, Miopia organizzativa, Il Mulino, 2009, p. 128 ss. Nella letteratura penalistica la distinzione è valorizzata da F. Centonze, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale, Giuffré, 2004, p. 54 ss.
4 https://en.wikipedia.org/wiki/ValuJet_Flight_592 consultato il 28/03/2020.
5 In merito all’individuazione dei capri espiatori a seguito dei disastri e dell’utilità di un’operazione di attribuzione delle colpe ai singoli, cfr. T. E. Drabek, E. Quarantelli, Scapegoats, Villians and Disasters, in Transaction, 4 marzo 1967, p. 12 ss. Sul punto, cfr. altresì R. Boudon, Azione, in AA.VV., Trattato di sociologia, a cura di R. Boudon, Il Mulino, 1996, p. 27 ss.
6 Si pensi all’obbligo di sicurezza che grava in capo al datore di lavoro, relativo alla valutazione dei rischi, declinato nelle due forme di risk assessment e risk mangement. Sul punto, v. Cass. Sez. VI pen., n. 14192 del 21/04/2006, a mente della quale si tratta di “obblighi così ontologicamente connessi alla funzione propria ed alla qualifica del datore di lavoro da renderli assolutamente insuscettibili di traslazione su altri soggetti, sia pure prescelti ed espressamente delegati dal titolare. Si tratta dei compiti di valutazione dei rischi connessi all'attività d'impresa di individuazione delle misure di prevenzione e dei mezzi di protezione, di definizione del programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornitura dei dispositivi necessari di protezione individuale, di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. Si veda altresì il fenomeno, in espansione, di progressive semplificazioni e liberalizzazioni di attività di previa esclusiva prerogativa della Pubblica Amministrazione, messo in risalto, da ultimo, dalla c.d. Riforma Madia (l. n. 12472015 e ss. decr. att.). Per una puntuale analisi, v. F. Liguori, C. Acocella (a cura di), Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo, Editoriale scientifica, 2015.
7 Cfr. F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffré, 2015.
8 Pare muoversi in questo senso il recentissimo d.l. n. 19 del 25 marzo 2020, il cui art. 4 c. 1 innova il panorama punitivo con la previsione di una sanzione amministrativa in luogo della pena prevista dall’art. 650 c.p.. Si rimanda al commento di cui alla nota n. 1 per una puntuale disamina della fattispecie.
9 Cfr. F. Centonze, op. cit., ibidem.
10 Si riporta testualmente dal sito dell’ANSV: “In virtù delle disposizioni di legge - d.lgs. n. 66/1999, come modificato dal regolamento (UE) n. 996/2010 - all’ANSV sono demandati i seguenti compiti: - Svolgere, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza (precedentemente denominate “inchieste tecniche”) relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza; lo scopo delle inchieste in questione è di identificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi; le inchieste di sicurezza hanno quindi unicamente finalità di prevenzione. - Svolgere attività di studio e di indagine per assicurare il miglioramento della sicurezza del volo. Proprio perché si tratta di un’autorità investigativa, all’ANSV non sono demandati compiti di regolazione, controllo e gestione del sistema aviazione civile, che rientrano tra le competenze di altri soggetti aeronautici”. Fonte http://www.ansv.it/It/AnsvChi.asp?Area=chi consultato il 28/03/2020.
11 Di deficit del diritto penale, in senso più ampio, discorre F. Stella, op. cit., p. 222: “l’attuazione del modello classico di diritto penale è ancora oggi largamente incompleta, per la mancanza di tutela dei valori di immensa portata posti in gioco nel processo penale [...]. Questo deficit di funzionamento colpisce il cuore stesso del modello tradizionale del danno, della causalità, della colpevolezza: causalità e colpevolezza dovrebbero infatti servire a stabilire che è ‘proprio l’imputato’ il responsabile dell’evento dannoso (responsabilità per fatto proprio), e che è ‘proprio l’imputato’ che deve essere punito perché quell’evento è stato da lui voluto o poteva da lui essere evitato usando la diligenza richiesta (personalità della responsabilità penale). Ma è chiaro che l’obbiettivo di punire ‘proprio’ chi ha colpevolmente causato l’evento non può essere raggiunto se causalità e colpevolezza non sono provate al di là di ogni ragionevole dubbio”.
12 Una definizione di complessità è data da R. De Giorgi, in Scienza del diritto e legittimazione, Pensa Multimedia, 2005: “La simultaneità dell’accadere produce più eventi di quanto non è possibile controllare con l’attenzione: questo eccesso di possibilità la chiamiamo complessità”. Sul problema della “riduzione della complessità del mondo” e il “sistema sociale”, si veda la teoria sociologica di N. Luhmann, ibidem, pp. 217 ss.
13 Si fa riferimento all’indagine statistica avente ad oggetto il tasso di omicidi di ogni Stato degli USA, condotta dall’Uniform Crime Reports dell’FBI nel 1998, l’esito dell quale ha reso evidente che la pena di morte non spiega alcuna efficacia deterrente ma, anzi, produce un effetto criminogeno. Il tasso di omicidi negli Stati mantenitori della pena capitale è infatti maggiore di quello degli Stati abolizionisti. Cfr. L. Goisis, Sull’efficacia deterrente della pena di morte: riflessioni sul dibattito statunitense, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1378 ss.
14 V. nota n. 1; cfr. altresì G. L. GATTA, Un rinnovato assetto del diritto dell’emergenza COVID-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n.19, in Sistema Penale.
15 V. nota n. 3.
16 Cfr. F. Mantovani, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, Cedam, 2017, p. 324 ss.
17 Sostiene l’irrilevanza penale dei disastri tecnologici F. Centonze, op. cit., p. 52 ss.
18 Sui rapporti tra rischio e azione si esprime R. De Giorgi, Temi di filosofia del diritto, Pensa Multimedia, 2006, p. 50: “Il rischio espone il futuro all’azione [...] il rischio non c’è prima dell’azione [...] il rischio presuppone l’azione che presuppone il rischio. Il rischio, quindi sta fuori. [...] La complessa tecnologia del rischio, però, rende possibile l’azione. Questa strana circolarità, questo paradosso ci permette di agire, come si dice, in situazioni di incertezza”. E ancora: “La fiducia moderna trasferisce il rischio sulle proprie aspettative. Essa investe, cioè rischia, sulle aspettative che orientano l’azione. Si tratta di un investimento razionale perché rende possibile l’azione […]”. Per l’Autore, inoltre, “l’orizzonte lungo il quale si valuta la rischiosità del rischio è la sicurezza [...] l’alternativa al rischio, insomma è la sicurezza”. Perseguire la sicurezza a ogni costo, tentando di eliminare ogni rischio, tuttavia, è pericoloso, in quanto potrebbe portare a “gravi conseguenze nella costruzione del futuro, alle quali continuamente lavorano i singoli sistemi sociali”, ovvero a una percezione del rischio alterata, non obiettiva, distorta dal “rischio del rischio costrutto della comunicazione sociale”. Anche l’errata comunicazione da parte dei media gioca un ruolo importante nella percezione di rischio e sicurezza: il pericolo che l’Autore paventa è che, mediante una scorretta diffusione delle informazioni, si implementi una fiducia in chi millanta una risoluzione di un rischio, che potrebbe anche non essere realmente tale (v. R. De Giorgi, op. cit., p. 63).
19 Sull’“opera di anestetizzazione dell’opinione pubblica” attraverso il “tradizionale relitto dell’arresto di un singolo reo” si veda F. Stella, op. cit., p. 537, che richiama U. Beck, Gegengifte. Die organisierte Unverantwortlichkeit, Frankfurt am Main, 1988, p. 10.
20 L’espressione è di W. Hassemer, in Das Symbolische am symbolischen Strafrecht, in B. Schünemann et al, W. De Gruyter, 2001. Sul punto, cfr. anche C. E. Paliero,Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 849 ss.; C. Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale, Giuffré, 2004, p. 18 s.; rileva altresì una difficile ed errata gestione dell’allarme sociale attraverso il diritto penale V. D’Ascola, Impoverimento della fattispecie e responsabilità penale “senza prova”, Iiriti editore, 2008, p. 443 ss.
21 Cfr. F. Centonze, op. cit., ibidem.
22 Sulla rilevanza della corretta comunicazione dei rischi, si veda G. Del Giudice, Il sistema della comunicazione sociale e manipolazione della “realtà”. Falsa “fiducia” e “rischio del rischio costrutto della comunicazione sociale”. Degenerazione del sistema?, in Diritto.it.
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