Il Giudice sportivo, nell’applicare le sanzioni alla Soc. Napoli, afferma in buona sostanza che il Napoli, inizialmente, avrebbe potuto predisporre le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza e organizzarsi per la trasferta torinese e successivamente la stessa sarebbe divenuta impossibile, sicché non varrebbe la causa di forza maggiore.
La motivazione appare giuridicamente errata per le seguenti considerazioni:
- il Giudice sportivo pacificamente riconosce che ricorre nel caso di specie una ipotesi di forza maggiore, manifestatasi solo dopo con il provvedimento della ASL Napoli 2 del 4 ottobre - ore 14.13;
- che tale provvedimento ASL era un legittimo “ordine dell’Autorità”;
- che obbligava la Soc. Napoli a non partire, poiché la prestazione sportiva “era nel frattempo divenuta di suo impossibile”.
Sembra di comprendere pertanto che il ‘rimprovero’ mosso al Napoli sia stato quello di non avere organizzato subito il viaggio a Torino, quando il giorno precedente l’Autorità sanitaria competente aveva prescritto una serie di misure anticovid in adesione alle disposizioni di legge. Il ragionamento è però viziato da evidente illogicità, poiché, come lo stesso Giudice sportivo scrive, il provvedimento ASL NA 2 del 4 ottobre 2020 deve intendersi come “chiarimenti da ultimo forniti”. Se allora si tratta di chiarimenti, è fin troppo ovvio che la nota in questione si limitasse a specificare quanto riportato nella nota del giorno prima. E quindi già il 3 ottobre il Napoli si trovava a dover rispettare “l’ordine dell’Autorità” e di conseguenza era impossibilitato alla trasferta. Detto in altri termini: i provvedimenti ASL del 3 e del 4 ottobre non hanno natura e contenuti diversi, ma devono leggersi come un unicum, essendo il secondo precisazione del primo. Dunque, se il Giudice sportivo espressamente riconosce l’esistenza della forza maggiore all’atto dell’emanazione della nota ASL Napoli 2 del 4 ottobre, la stessa è da retrodatare per le ragioni indicate al giorno prima.
Non da ultimo, la decisione in questione non affronta il tema delle conseguenze e dell’illecito amministrativo ai quali la Soc. Napoli sarebbe andata incontro in caso di violazione del divieto ASL, principio che potrà essere fatto valere correttamente in sede di contenzioso extra-sportivo e a carattere assorbente.
Infine, una considerazione non giuridica. Tra le righe sembra leggersi una ricostruzione dei fatti, secondo cui la Soc. Napoli si sarebbe persino precostituita una ‘giustificazione a futura memoria’; congettura da rifiutarsi con forza, atteso al contrario il comportamento eticamente irreprensibile tenuto.
Editoriale a cura di:
Andrea R. Castaldo
Professore Ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Salerno, Avvocato a.castaldo@castlawoffice.it
Fabio Coppola
Dottore di Ricerca e Assegnista di Ricerca in Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Salerno, Avvocato
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