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PERFEZIONAMENTO NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI: RIMESSIONE ALLE S.U. (Cass. civ., n. 21714/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Filomena Passamano)

“L’avviso di ricevimento (quello presentato dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore all’ufficio postale, unitamente alla busta chiusa contente l’atto da notificare) è documento idoneo e ad un tempo sufficiente a dare prova della ritualità del procedimento notificatorio, siccome estrinseca ed assevera (con l’efficacia fidefacente tipicamente propria delle attestazioni dell’ufficiale postale) gli elementi costitutivi della relativa fattispecie perfezionativa: l’infruttuoso tentativo di consegna dell’atto per temporanea assenza del destinatario (e per mancanza o inidoneità di persone abilitate alla ricezione), l’affissione alla porta d’ingresso (o l’ammissione nella cassetta della corrispondenza) di avviso di tentata notifica e di deposito del plico in ufficio, la spedizione (completa dei dati identificativi: numero di missiva, data di invio) di identico avviso a mezzo lettera raccomandata indirizzata al destinatario, il mancato ritiro del plico nel termine di dieci giorni dalla data di spedizione (o l’effettivo ritiro, ove avvenuto prima dello spirare di detto termine).

(…) Secondo un primo avviso (formatosi proprio in relazione ad atti di accertamento tributario), la notificazione a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicchè, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della missiva raccomandata c.d. C.A.D. (che si evince dal numero della raccomandata di sedizione indicata sull’avviso di ricevimento) e non anche della sua avvenuta ricezione (…).

(…) Il meccanismo così configurato dall'art. 8 rappresenta, dunque, una declinazione, peculiare e specifica, della più generica nozione di «conoscenza legale» che segna, giusta l'art. 149 cod. proc. civ., il perfezionamento della notifica postale dal lato del destinatario, nella consapevolezza che, per compensabili esigenze di funzionalità, il sistema delle notificazioni a mezzo posta non può indefettibilmente esigere la concreta conoscenza dell’atto ad opera del destinatario (cioè a dire la materiale consegna o il ritiro del piego da parte dello stesso) ma postula invece come sufficiente l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del soggetto notificato nei modi predeterminati dalla legge.

(…) Premesso che «le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, perché sia assicurata una reale tutela al diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., devono essere ispirate ad un criterio di effettività» si evidenzia che «dall'avviso di ricevimento, e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito, oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l'atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato e che, dunque, l'effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto».

L'ulteriore adempimento processuale gravante sul notificante (ed il conseguente controllo giudiziale) è postulato, implicitamente ma inequivocabilmente, dalla previsione normativa che impone la spedizione della C.A.D. con raccomandata non semplice (come invece stabilito da altre norme: art. 139, terzo comma, cod. proc. civ.) bensì corredata da avviso di ricevimento (assoggettato peraltro alle disposizioni del regolamento postale ordinario), il quale deve pertanto essere allegato all'originale dell'atto, a pena di nullità della notifica”.


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