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Remo Trezza

PROTEZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA DEI DETENUTI E ONERI DELLO STATO (CEDU, ric. n. 41603/13)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Giuliana Costanzo)


"(…) 73. La Corte rammenta che la prima frase dell’articolo 2 della Convenzione obbliga lo Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in maniera volontaria e irregolare, ma anche ad adottare le misure necessarie per la protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione (…).

74. La Corte rammenta anche che l’articolo 2 della Convenzione può, in alcune circostanze ben definite, porre a carico delle autorità l’obbligo positivo di adottare in via preventiva delle misure di ordine pratico per proteggere l’individuo da altri o (…) da se stesso (…).

75. Tuttavia, si deve interpretare tale obbligo in maniera da non imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo, senza perdere di vista le difficoltà che incontrano le forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni nelle società contemporanee, l’imprevedibilità del comportamento umano e le scelte operative da fare in materia di priorità e di risorse. Pertanto, ogni presunta minaccia contro la vita non obbliga le autorità, in riferimento alla Convenzione, ad adottare misure concrete per prevenirne la realizzazione (…).

77. Inoltre, la Corte rammenta che i detenuti si trovano in situazione di vulnerabilità e le autorità hanno il dovere di proteggerli. Parimenti, le autorità penitenziarie devono esercitare le loro funzioni in maniera compatibile con i diritti e le libertà dell’individuo interessato. Possono essere adottate delle misure e delle precauzioni generali per ridurre i rischi di autolesionismo nel rispetto dell’autonomia individuale (…). La Corte ha ammesso che delle misure eccessivamente restrittive potevano sollevare dei problemi in riferimento agli articoli 3, 5 e 8 della Convenzione (…).

78. (…) Nella fattispecie, la questione che si pone è (…) se le autorità si siano sottratte al loro obbligo positivo di proteggere la vita del nipote del ricorrente, tenuto conto della sua situazione personale (…).

80. Sebbene la vittima non si trovasse in una situazione di vulnerabilità particolare a causa del suo stato mentale, rimane comunque il fatto, secondo la Corte, che la sua tossicodipendenza cronica, associata a disturbi del comportamento legati al consumo di sostanze che danno assuefazione e il suo stato di salute fragile, ne facevano un soggetto particolarmente vulnerabile (…).

83. (…) la Corte osserva che il nipote del ricorrente era costantemente seguito da parte dei medici del carcere di Venezia, i quali (…) avevano messo in atto dei trattamenti di disassuefazione farmacologica e psicologica. Inoltre, ad A. venivano somministrati dei farmaci allo scopo di curare le patologie da cui quest’ultimo era affetto.

84. Per quanto riguarda, in particolare, la fibrosi miocardica che aveva verosimilmente comportato l’arresto cardiaco di A., tale patologia (…) non era dunque nota alle autorità prima del decesso (…).

87. (…) La Corte ne deduce che le autorità non avevano alcun motivo di prevedere un rischio immediato che il nipote del ricorrente agisse in maniera tale da mettere in pericolo la propria vita o la propria integrità fisica.

88. Tenuto conto di quanto precede, e tenendo presente che l’obbligo positivo che incombeva allo Stato deve essere interpretato in modo da non imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo, la Corte conclude che non è stato accertato (…) che le autorità sapessero o avrebbero dovuto sapere che sussisteva un rischio reale e immediato per la vita di A. e (…) che non abbiano adottato le misure che si poteva ragionevolmente attendersi da esse.

89. Pertanto, non vi è stata violazione dell’elemento sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione nelle circostanze del caso di specie.

90. La Corte rammenta che, quando vi è stato il decesso di una persona in circostanze per le quali lo Stato può essere considerato responsabile, l’articolo 2 della Convenzione implica per quest’ultimo il dovere di assicurare, con ogni mezzo di cui dispone, una reazione adeguata (…).

91. In tutti i casi in cui un detenuto decede in condizioni sospette e in cui la causa di tale decesso è riconducibile a un’azione o a un’omissione degli agenti o dei servizi pubblici, le autorità hanno l’obbligo di condurre d’ufficio una «indagine ufficiale ed effettiva» (…).

102. (…) la Corte ritiene che le autorità italiane abbiano agito con la diligenza richiesta dall’elemento procedurale dell’articolo 2 della Convenzione (…)".


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