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Sospensione dalla professione forense: vademecum sull’impugnabilità dell’ordinanza (Cass. 11429/21)

(Cass. pen., sez. V, 24 marzo 2021, n.11429)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Giuliana Costanzo)

“(…) 2. Con il secondo motivo è stata addotta la violazione dell’art. 277 cod. proc. pen. (…). Ad avviso del ricorrente, il Collegio di appello non avrebbe reso un’adeguata motivazione sulla doglianza difensiva, secondo cui il divieto temporaneo di esercitare la professione forense avrebbe dovuto essere imposto soltanto rispetto alle parti offese del procedimento (…).

2.1. Deve, anzitutto, evidenziarsi come anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (…). Per quel che qui più rileva, anche quando abbia ad oggetto un’ordinanza de libertate, è inammissibile per difetto di specificità l’atto di impugnazione-ricorso per cassazione “che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della pronuncia impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (…) e che, dunque, difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce - che è la funzione tipica dell’impugnazione - e dell’indicazione delle ragioni della decisività delle censure medesime rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (…). Difatti, “contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è (...) innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta” (…).

2.2. Inoltre:

- la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (…);

- il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (…);

- in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (…);

- “il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell’assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato” (...).

2.3. Ebbene, il motivo in esame è la trascrizione del terzo motivo dell’appello cautelare, cui ha solo aggiunto che permarrebbe in capo al omissis la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti degli offesi per le cause di valore inferiore a euro mille. Il che già, sulla scorta di quanto sopra considerato, ne denuncia l’inammissibilità.

In ogni caso, il Giudice dell’appello cautelare ha argomentato in maniera logica su quanto prospettato dal omissis (…).

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 275, comma 1, cod. proc. pen., allegando che la misura, finalizzata a impedire la reiterazione dell’agire illecito del omissis, è inadeguata (…).

3.1. Anche tale censura costituisce la reiterazione di uno dei motivi di appello, segnatamente del quarto, oltre che la riproposizione (…) delle allegazioni appena sopra esaminate.

Dunque, neppure in parte qua il ricorrente si è confrontato con le motivazioni spese dal Tribunale, pure già compendiate. E, allora sufficiente, rimandare a quanto sopra esposto (…).

5. Con il quinto motivo si è prospettato che:

- l’agire del omissis sarebbe scriminato poichè posto in essere nell’esercizio del diritto di difesa (…);

- (…) sarebbero le persone offese ad aver perpetrato “stalking giudiziario” nei suoi confronti (…).

La prima delle deduzioni appena esposte costituisce pedissequa reiterazione dell’appello cautelare (in particolare, del secondo motivo), sul quale il Tribunale di Milano ha motivato, osservando (…) che il omissis ha instaurato una gran copia di azioni giudiziarie in maniera del tutto strumentale, al fine di aggredire e molestare. Dunque, nuovamente, il ricorrente non si confronta in alcun modo con la motivazione del provvedimento impugnato, congrua e immune da censure.

La seconda, oltre a dedurre elementi non sottoposti al Giudice dell’appello cautelare, è del tutto generica tanto da non potersene apprezzare in alcun modo la conducenza: di conseguenza è inammissibile sotto entrambi i profili.

6. Con il sesto motivo si è assunta l’omessa motivazione sulla durata della misura, determinata nel tempo massimo (dodici mesi), senza esporre alcuna ragione.

Ancora una volta il ricorrente ha reiterato uno dei motivi di appello (il quinto), tanto da riportare e censurare nuovamente la motivazione spesa dal G.i.p. (e non anche del Tribunale), senza considerare per nulla che l’ordinanza impugnata ha espressamente indicato la ragione in forza della quale ha fissato nel massimo la durata della misura cautelare, indicando più fattori che ne hanno determinato la decisione. (…).”.


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