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ESEGUIBILE LA PENA PRINCIPALE RELATIVA AL CAPO NON IN CONNESSIONE ESSENZIALE CON QUELLI ANNULLATI

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Pamela D'Oria)

(Cass. Pen., SS.UU., 27 gennaio 2021, n. 3423)


“Motivi della decisione

1. La questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni Unite è stata formulata nei seguenti termini: "se e a quali condizioni possa darsi esecuzione alla sentenza di condanna in ordine alla quale la Corte di Cassazione, pronunciando l'annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono al trattamento sanzionatorio, abbia determinato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la formazione della cosa giudicata sulla affermazione di responsabilità e sulle parti che hanno connessione essenziale con la parte annullata".

8.1. Occorre prendere le mosse dalla "dicotomia" (...) tra acquisizione di autorità di giudicato di una "parte" della sentenza non oggetto dell'annullamento parziale (…) ed eseguibilità della pena. (…) Al giudicato progressivo è associata una definitività decisoria relativa all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e alla conclusione dell'iter processuale su tale parte, benchè la regiudicata possa non essere ancora connotata dall'esaustività per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta (…). Dalla lettura coordinata degli artt. 624, 648 e 650 c.p.p., si desume che la formazione del titolo esecutivo consegue all'irrevocabilità delle parti della sentenza relative all'accertamento della responsabilità del fatto-reato e della responsabilità dell'accusato e alla determinazione della pena (…).

L'irrevocabilità dei punti della decisione afferenti al giudizio di colpevolezza dell'imputato (…) offre un sicuro fondamento giustificativo agli effetti correlati al giudicato progressivo (…). (…) qualora il giudicato progressivo abbia sancito l'irrevocabilità dell'accertamento della sussistenza del reato oggetto del medesimo capo e della sua attribuzione all'accusato, l'annullamento parziale con rinvio relativo a punti di un capo non esclude gli effetti tipici dello stesso giudicato progressivo (quali la definizione dell'ambito cognitivo e decisorio del giudizio di rinvio e la non rilevabilità della prescrizione e di altre cause estintive del reato). Questi effetti non contrastano con la presunzione di innocenza, essendo strettamente dipendenti dall'accertamento che, con la sentenza di annullamento parziale, ha visto il giudizio di colpevolezza sul fatto (nei due punti relativi all'accertamento del reato e alla sua attribuzione all'accusato) irrevocabilmente sancito dalla decisione della Corte di cassazione. (…)

8.6. (…) in caso di annullamento parziale, l'autorità di cosa giudicata può essere riconosciuta, a norma dell'art. 624 c.p.p., anche a punti relativi a un capo della sentenza oggetto di annullamento parziale e, segnatamente, a quelli relativi all'affermazione di responsabilità per un fatto-reato (accertamento del fatto e attribuzione dello stesso all'accusato), non legati da connessione essenziale con la parte annullata. In tal caso, al giudicato progressivo sono associati quali effetti tipici sia limitazioni ai poteri cognitivi e decisori in sede di rinvio, sia la "barriera invalicabile" alla rilevazione di determinate cause di estinzione del reato quale la prescrizione.

9. Non rientra, invece, tra gli effetti ineludibilmente associabili al giudicato parziale formatosi solo sull'accertamento del fatto-reato e sulla sua attribuzione all'imputato l'eseguibilità, anche a determinate condizioni, della pena. L'eseguibilità richiede, infatti, quale presupposto necessario, l'irrevocabilità della sentenza non solo nella parte relativa a tutti i profili del fatto-reato e della relativa affermazione di responsabilità, compresi quelli afferenti alle circostanze, ma anche in quella riguardante la determinazione della pena (…).

9.1. (…) ai fini dell'esecutività della corrispondente pena, la relativa statuizione dev'essere anch'essa divenuta irrevocabile e, dunque, deve risultare "completa" (…), ossia non suscettibile di modifiche all'esito del giudizio di rinvio, e "certa", ossia individuabile sulla base delle sentenze rese in sede di cognizione e non ricostruibile attraverso ragionamenti ipotetici, in quanto il fatto che il risultato finale non potrà consistere in una pena inferiore a quella ora posta in esecuzione non significa che la pena sia stata già definita (...). E' a queste condizioni che il giudicato parziale avente ad oggetto la pena relativa a un capo può (…) dare corpo alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo, e, quindi, alla materiale e giuridica possibilità dell'esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto (…), essendo escluso qualsiasi potere cognitivo del giudice del rinvio in ordine alla determinazione della pena (…).

Non è, invece, necessario per l'esecutività della pena il passaggio in giudicato dell'intera sentenza. (…)

9.4. Si rendono (…) necessarie (…) alcune (…) puntualizzazioni, soprattutto in relazione ai casi (…) di annullamenti afferenti ad alcuni dei capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello (o con quelli) ormai irrevocabili.

Va ribadito, innanzitutto, che l'attributo dell'esecutività non può essere riconosciuto alla pena relativa a un capo, pur irrevocabile quanto all'affermazione di responsabilità, qualificato dalla sentenza come in continuazione con i reati di cui ad altri capi, qualora sia ancora sub iudice l'individuazione della violazione più grave, posto che la modificabilità della struttura del reato continuato priva la determinazione della pena dei connotati della "completezza" e della "certezza". (…) quando la decisione sia passata in giudicato in ordine alla pena stabilita per il reato qualificato - irrevocabilmente - come violazione più grave nell'ambito del reato continuato (ed eventualmente anche per alcuni dei reati-satellite), l'annullamento con rinvio disposto per i reati (eventualmente) posti in continuazione con esso non incide sull'immediata esecutività del giudicato parziale (…).

Va, inoltre, precisato che, anche in presenza di un giudicato parziale formatosi sulla pena relativa a un capo qualificato come violazione più grave del reato continuato e insuscettibile di perdere, nel giudizio di rinvio, tale qualificazione, condizione dell'esecutività della pena è che essa sia, come si è detto, "certa" e "completa" in relazione all'intero fatto-reato, comprensivo delle eventuali circostanze; tale connotato non è ravvisabile quando, pur essendo divenuta irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il più grave delitto circostanziato, la sentenza del giudice della cognizione non abbia quantificato l'aumento per la circostanza aggravante. (…)

Vicende inerenti al capo rispetto al quale la determinazione della pena non sia stata attinta dall'annullamento parziale e, tuttavia, idonee ad escludere l'eseguibilità possono, però, ravvisarsi anche con riferimento ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle fin qui considerate. E' il caso della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena la cui concedibilità, nel rispetto dei parametri normativi, presuppone, nel caso di reato continuato, il completamento dell'iter processuale relativo al capo oggetto di annullamento con rinvio, pur a fronte del mancato annullamento sugli altri capi, al fine di stabilire la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio rispetto all'intero trattamento sanzionatorio (…).

In tale prospettiva, rivestono particolare delicatezza e complessità le valutazioni riguardanti, da un lato, l'individuazione del legame di connessione essenziale tra parte annullata e parte non annullata e, dall'altro, l'eseguibilità della condanna per i capi non oggetto dell'annullamento parziale. (…)

9.6. In conclusione ritengono le Sezioni unite che, in caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione (art. 624 c.p.p.), la pena principale - irrogata in relazione a un capo per il quale sia passata in giudicato l'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato - sia suscettibile di esecuzione, qualora abbia acquisito autorità di cosa giudicata, essendo stata determinata in termini di "completezza" e di "certezza". (…)

Deve, pertanto, qualificarsi esecutiva la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) - non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento parziale - per il quale siano passati in giudicato (…) tutti i punti, a eccezione di quelli attinenti alle pene accessorie, alle misure di sicurezza ordinate con sentenza e alle confische non aventi natura di misura di sicurezza; restano, inoltre, estranee al tema dell'esecutività della pena principale le questioni attinenti alle statuizioni civili, in quanto afferenti a un capo autonomo.

10. Si registrano pronunce difformi sull'ulteriore questione, pure prospettata dall'ordinanza di rimessione (…), ossia se la pena da eseguire in relazione ad un giudicato parziale debba essere stabilita dagli organi dell'esecuzione ovvero dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio.

10.1. Secondo un primo orientamento (…) L'espressa declaratoria, nel dispositivo della sentenza di cassazione parziale, delle parti della sentenza impugnata che diventano irrevocabili non è obbligatoria per la Corte di cassazione, ma è rimessa a una sua valutazione di opportunità. Infatti, l'art. 624 c.p.p., comma 2, prevede che la Corte di cassazione provveda a tale espressa declaratoria "quando occorra", ossia solo quando, per esigenze di chiarezza, appare opportuno enunciare espressamente nel dispositivo il passaggio in giudicato dei capi della sentenza impugnata la cui acquisita irrevocabilità possa risultare poco chiara o poco evidente. (…) L'indirizzo in esame valorizza il tenore letterale della norma per affermare che alla declaratoria prevista dall'art. 624 c.p.p., comma 2, non può essere riconosciuta alcuna efficacia costitutiva dell'effetto della irrevocabilità dei capi della sentenza impugnata che non siano stati oggetto di annullamento e non siano in connessione essenziale con quelli annullati; al contrario, la declaratoria delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili ha efficacia meramente dichiarativa. Ne consegue che, in occasione del successivo giudizio di legittimità introdotto mediante ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio, va riconosciuta alla Corte di cassazione, ai fini della decisione del ricorso, la possibilità di ricavare la irrevocabilità delle statuizioni della sentenza di appello non oggetto di annullamento parziale (…) mediante la semplice lettura e interpretazione della propria precedente sentenza di annullamento parziale, in quanto tale potere corrisponde, nella sostanza, a quello di integrazione successiva disposta (d'ufficio o a richiesta di parte) con ordinanza ai sensi dell'art. 624 c.p.p., commi 2 e 3, (…).

10.2 Un secondo orientamento attribuisce, invece, valenza costitutiva alla declaratoria della Corte di cassazione ex art. 624 c.p.p. e dalla sua omissione fa derivare l'impossibilità di dare esecuzione alla pena determinata per un capo non annullato (…).

10.3. Le Sezioni unite ritengono che l'accertamento circa l'eseguibilità della pena e la sua specifica individuazione competano agli organi dell'esecuzione, secondo i criteri di computo stabiliti in materia, potendo, quando occorre, la Corte di cassazione, anche eventualmente con l'ordinanza di cui all'art. 624 c.p.p., comma 2, dichiarare solo quali parti della sentenza sono diventate irrevocabili. (…)

11. Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: "In caso di annullamento parziale (art. 624 c.p.p.), è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l'ordinanza di cui all'art. 624 c.p.p., comma 2, può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili (…).”



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