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Il nuovo abuso d’ufficio non consente al giudice penale di sindacare il giudizio tecnico-valutativo

(Cass. pen., Sez. VI, 15 aprile 2021, n. 14214)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Fabio Coppola)

“Si contesta a XX., XX. e XX - componenti della commissione deputata alla selezione indetta dall'Università Ospedaliera del Policlinico di XXX (…) per il conferimento di incarico CO.CO.PRO. per l'espletamento dell'attività di addetta stampa - di avere intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale ad XX che facevano risultare prima nella graduatoria di merito in violazione dell'art. 97 Cost. e del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 14 (che prevede che i riconoscimento della identità del concorrente cui è riferibile una prova debba essere effettuato a conclusione dell'esame e del giudizio su tutti gli elaborati). Ciò a discapito di XX, secondo classificato.

(…)3.2. Rileva (…) il Collegio che la nuova formulazione dell'art. 323 c.p., a seguito della novella introdotta dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, recante: "Misure urgenti per la semplificazione l'innovazione digitale", che ha sostituito le parole "di norme di legge o di regolamento," con quelle "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" non può trovare applicazione nel caso in esame, dal momento che gli atti amministrativi connotati da un "margine di discrezionalità" tecnica sono esclusi dalla sfera del penalmente rilevante. Il fatto, quindi, alla luce della nuova normativa, non costituirebbe più abuso di ufficio.

Nella discrezionalità tecnica la scelta della Amministrazione si compie, infatti, attraverso un complesso giudizio valutativo condotto alla stregua di regole tecniche. Il caso classico è proprio quello dei giudizi delle commissioni sul merito della produzione scientifica di un candidato. L'incoerenza del giudizio valutativo rispetto alla regola tecnica che lo sorregge non è più suscettibile di integrare la fattispecie tipica, a meno che la regola tecnica non sia trasfusa in una regola di comportamento specifica e "rigida", di fonte primaria; ma anche in tal caso permane l'insindacabilità del "nucleo valutativo" del giudizio tecnico.

Inoltre, rispetto al nuovo art. 323 c.p., il divieto di favoritismi privati, per quanto deducibile in via indiretta dal principio di imparzialità, non può considerarsi oggetto di un'espressa previsione da parte della norma costituzionale di cui all'art. 97, come oggi espressamente prescritto.”


Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2020-2021 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura

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