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IL “PERICOLO” NEI RAPPORTI TRA ESTORSIONE E TRUFFA AGGRAVATA (CASS. PEN., N. 18542/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Giulio Baffa)

La distinzione tra il reato di estorsione consumata attraverso la prospettazione di un pericolo che, apprezzato ex ante, appare quanto mai concreto, sebbene creato ad arte dall’agente, ed il reato di truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario, deve essere effettuata misurando la concreta efficacia coercitiva della minaccia, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, dovendosi ritenere che si verte nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato, derivato dalla volontà potestativa dell’agente, coarta la volontà della vittima; si verte invece nell’ipotesi della truffa quando la prospettazione del pericolo, irrealizzabile per sua intrinseca inconsistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà deviandolo attraverso la induzione in errore. La valutazione della efficacia coercitiva, piuttosto che semplicemente manipolativa della minaccia deve essere effettuata con apprezzamento da effettuarsi ex ante, ovvero in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità del male prospettato

“(…)”

“La diagnosi differenziale tra il reato di truffa e quello di estorsione deve essere effettuata attraverso una attenta indagine delle emergenze processuali, volta a verificare: a) se il male minacciato sia reale o immaginario e se questo dipenda dall’agente o da altri; b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile alla induzione in errore piuttosto che ad una vera e propria coazione della volontà derivata dalla intensa prospettata concretezza della minaccia. Per quanto la prospettazione di un effetto negativo abbia - comunque e ragionevolmente - come conseguenza una reazione di «evitamento» del male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione. Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata (Sez. 2, n. 21974, del 18/4/2017, Rv. 270072).

La coazione della volontà si distingue dalla manipolazione «agita» attraverso l’induzione in errore, in quanto solo nel primo caso la azione illecita si presenta irresistibile.

L’induzione in errore è, infatti, azione diversa dalla costrizione, sebbene entrambe le condotte siano idonee a deviare il fisiologico sviluppo dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si differenzia dalla condotta estorsiva proprio nella misura in cui la volontà risulta «diretta» e «manipolata» dai pericoli prospettati ab externo, ma non irresistibilmente «piegata» da una minaccia irresistibile.

La idoneità della rappresentazione del male a «dirigere» piuttosto che «piegare» la volontà non può essere stabilita in astratto, ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla effettiva capacità di resistenza della vittima. Tale indagine non può che analizzare la idoneità coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risulti irrealizzabile.

Se si individua nella concreta efficacia coercitiva della minaccia l’attributo della condotta utile per distinguere la truffa dall'estorsione perde rilevanza anche la eventuale irrealizzabilità del male prospettato, essendo l’analisi richiesta limitata alla verifica ex ante della concreta efficacia coercitiva della azione minatoria. Individuato nel costringimento forzato della vittima l’elemento caratterizzante del reato di estorsione, l’idoneità del male minacciato ad incidere il processo volitivo, pertanto, non può che essere valutato ex ante ed in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità dell’evento dannoso prospettato (Sez. 2, n. 11453, del 17/2/2016, Rv. 267124).

La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è, ancora una volta, un’indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia, che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima (…) (Cass. sez. 6, n. 27996, del 28/5/2014, Rv 261479)”.

“(…)”

“Nel caso di specie, la Corte territoriale (…) ha escluso la riconducibilità della condotta alla ipotesi di truffa, giacchè le concrete e ripetute minacce di morte rivolte all’imputato, prospettate dal figlio e da terzi (che manifestavano di conoscere nel dettaglio le abitudini delle vittime) al padre al fine di indurlo ad atti di disposizione patrimoniale, erano da questi percepite come serie ed effettive; tanto che questi manifestò concretamente a più terze persone i propri timori per l’incolumità del figlio, messa in pericolo da ignoti malfattori.

Il peso delle minacce concrete e la loro efficacia intimidatoria è dipesa totalmente dalla capacità dell’imputato e dei terzi che agivano in concorso con lui di rappresentare come reale ed attuale il pericolo per la vita. La vittima pertanto non è stata indotta con l'inganno, ma costretta dal peso delle minacce a determinarsi al sacrificio patrimoniale in favore del figlio.”


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