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Il ripianamento di credito con debito pregresso: è pactum de non petendo ad tempus



Ordinanza Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-01-2021, n. 1517


Con l’ordinanza testè richiamata, la I sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla fondatezza di un ricorso proposto avverso il decreto che ha deciso sull’opposizione al decreto di esecuzione dello stato passivo, ai sensi degli artt. 98 e 99 L.F..

In particolare, il giudizio muove dall’originaria domanda di insinuazione al passivo proposta dalla Banca ricorrente principale, in via ipotecaria, per credito dipendente da mutuo, per sorte capitale, per interessi,

nonchè per mora. Il credito, però, veniva escluso dallo stato passivo perché – secondo la prospettazione del Curatore e del G.D.- l’operazione sottesa al credito vantato in via ipotecaria dalla Banca celava, in effetti, non un mutuo bensì il ripianamento di un debito pregresso e l’ipoteca veniva costituita in frode al ceto creditorio in quanto mirava a sostituire un precedente credito chirografario.

La Banca, poi, insorgeva contro il decreto del GD ed il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente l’opposizione ammettendo il credito in via chirografaria sul presupposto della nullità dell’ipoteca e di validità, invece, della dilazione connessa con l'operazione qualificandola come “mutuo di scopo”.

La decisione è stata impugnata dinanzi la Suprema Corte, in via principale dalla Banca ed in via incidentale dal Fallimento.

Nel dettaglio, con il primo motivo di ricorso incidentale non condizionato, il Fallimento ha rilevato che il Tribunale ha comunque errato nell'ammettere il credito della Banca al passivo in via chirografaria, sulla "scorta e in adempimento del detto contratto" di mutuo. Per potere aspirare a raggiungere un simile risultato (dell'ammissione in chirografo), nei fatti la Banca avrebbe dovuto formulare una domanda per titolo diverso da quello rappresentato dal contratto di mutuo; quale quello di restituzione d'indebito per il capitale a suo tempo erogato alla società poi fallita a titolo di scoperto di conto.

Sulla scorta di quanto dedotto ed adoperando una c.d. contestualizzazione dell’ipoteca, la Suprema Corte ha emanato i seguenti principi di diritto:

"La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo

svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sè idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione".

"Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario rispetto della destinazione delle somme erogate all'effettivo conseguimento dello scopo prefissato è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale del rapporto, con la conseguenza che all'inadempimento del mutuatario seguirà la risoluzione del relativo contratto".

"L'operazione di "ripianamento" di debito a mezzo di nuovo "credito", che la banca già creditrice realizzi

mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus".

Il Tribunale di Salerno, dunque, non ha qualificato correttamente l'operazione intervenuta tra la Banca e la società poi fallita, e su cui la prima ha fondato la propria pretesa di insinuazione al passivo fallimentare, che viene qualificata dalla Corte, invece, nel pactum de non petendo ad tempus.

Il Collegio, quindi, ha rigettato il ricorso principale proposto dalla Banca ed accolto quello incidentale non condizionato (primo motivo) del Fallimento, cassando il decreto impugnato con rinvio della controversia al Tribunale di Salerno che deciderà sull’opposizione in diversa composizione.

Il Tribunale, sulla scorta dei principi espressi, dovrà decidere nuovamente anche in merito all’osservazione secondo cui, nel caso di specie, la domanda di ammissione non potrebbe che fare riferimento al titolo che in origine è stato alla base dell'erogazione delle somme a credito: dunque, all'iniziale scoperto di conto.




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