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Illegittimo il diniego della RAI all'accesso ad atti o fonti informative prodotti da Report

(Tar Lazio, Roma, sez. III, sentenza 18 giugno 2021 n. 7333)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Aniello Iervolino)

"1. Con ricorso notificato il 28 dicembre 2020 e depositato in data 7 gennaio 2021 il ricorrente riferiva in via preliminare di aver proposto istanza di accesso (documentale e civico) alla RAI, odierna resistente, in ragione della dichiarata “esigenza di tutelare la propria reputazione nelle sedi competenti”, esponendo che la sua persona e l’attività professionale esercitata erano state oggetto (per la durata di venti minuti) della narrazione editoriale resa nell’ambito di un servizio mandato in onda durante la trasmissione “Report” e deducendo al riguardo che nel contesto del suddetto servizio sarebbero state riportate notizie false e fuorvianti.

(...) il Collegio ritiene di dover confermare, in accoglimento dell’eccezione sul punto formulata dalla Società resistente, quanto recentemente statuito dalla Sezione con la sentenza 3 marzo 2021 n. 2607 circa l’integrazione nei confronti della RAI di una delle ipotesi, contemplate in via normativa, di esclusione sul piano soggettivo dall’ambito operativo della figura dell’accesso civico.

L’art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013, infatti, nell’individuare il campo di applicazione della disciplina dell’accesso civico, al comma 2 lett. b), come successivamente modificato, dispone che essa si applica “… alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo”.

Il richiamato articolo 2, comma 1, lettera p), D.lgs. n. 175/2016 definisce società quotate come “le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”.

Riprendendo le argomentazioni esposte nella pronuncia n. 2607/2021 sopra citata, si evidenzia che la soluzione accolta dal Legislatore trova altresì conferma nelle considerazioni espresse nell’ambito del parere n. 1257/2017 reso dal Consiglio di Stato sullo schema di Linee guida dell’ANAC elaborato per aggiornare quelle già emesse per l’applicazione del D.lgs. n. 33/2013 all’esito delle modifiche intervenute con il D.lgs. n. 97/2016.

Nel parere richiamato si osservava, infatti, che “Le società quotate, sono sottoposte ad un sistema di obblighi, di controlli e di sanzioni autonomo, in ragione dell’esigenza di contemperare gli interessi pubblici sottesi alla normativa anticorruzione e trasparenza con la tutela degli investitori e dei mercati finanziari, e questa circostanza ben potrebbe giustificare l’esonero dagli obblighi di trasparenza in questione”.

Sul punto, la RAI ha allegato la circostanza relativa all’intervenuta emissione di strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati fin dal 28 maggio 2015, evidenziando la natura pubblica del relativo dato (e indicando il link per accedere alla suddetta informazione, disponibile online).

Risulta quindi integrata, nei confronti della Società odierna resistente, una ipotesi – espressamente prevista dalla disciplina normativa in materia – di sottrazione dal regime dell’accesso civico ai sensi dell’art. 2 bis D.lgs. n. 33/2013, comma 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 2, comma 1, lettera p), D.lgs. n. 175/2016.

Di conseguenza, il ricorso è inammissibile limitatamente alla pretesa ostensiva espressamente rivolta a “dati” e “informazioni” detenuti dalla RAI, puntualmente individuati nell’istanza avanzata (in sede amministrativa e poi giurisdizionale).

(...) 9. Sul piano dell’accesso documentale, viceversa, occorre evidenziare in via preliminare che la Sezione ha già avuto occasione di affermare l’assoggettamento della RAI al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 (cfr., ex multis, sentenze n. 9347/2019 e n. 1354/2018), in forza del riferimento normativo anche ai “gestori di pubblici servizi” in quanto tale Ente, pur nella sua veste formalmente privatistica di S.p.a. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva indubbiamente significativi elementi di natura pubblicistica, ravvisabili in particolare: a) nella prevista nomina di numerosi componenti del C.d.A. non già da parte del socio pubblico, ma da un organo ad essa esterno quale la Commissione parlamentare di vigilanza; b) nell’indisponibilità dello scopo da perseguire (il servizio pubblico radiotelevisivo), prefissato a livello normativo; c) nella destinazione di un canone, avente natura di imposta, alla copertura dei costi del servizio da essa gestito. L’azienda, inoltre, è di proprietà pubblica e rappresenta la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, sicché non è revocabile in dubbio la sua riconducibilità di pieno diritto all’ambito di applicazione della normativa sul diritto di accesso, entro i confini delimitati dall’art. 23 della Legge n. 241 del 1990 che, non a caso, menziona tra i soggetti passivi del diritto di accesso, accanto alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, anche i “gestori di pubblici servizi”, nel cui novero va certamente collocata la RAI.

(... ) 10. Ciò posto, muovendo alla disamina delle censure sul punto articolate in ricorso, il Collegio ritiene in via preliminare che non possa condividersi l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Società resistente circa la pretesa carenza in capo al ricorrente di un interesse all’ostensione della documentazione richiesta.

In primo luogo, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la “strumentalità” del diritto di accesso – declinata dall’art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990 come finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale (e non meramente emulativo o potenziale) connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso – va intesa in senso ampio, in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (...).

11. Il Collegio, inoltre, ritiene di non poter accogliere l’ulteriore eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa carenza di legittimazione passiva della Società resistente, dedotta sull’assunto della sostenuta estraneità dell’attività, oggetto dell’istanza ostensiva avanzata dal ricorrente, all’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo gestito dalla RAI giustificante l’assoggettamento alla disciplina in tema di accesso ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), L. n. 241/1990.

Da un lato, la rappresentazione di notizie operata all’interno di un servizio trasmesso nel corso di un programma di inchiesta giornalistica in onda su una rete RAI non può configurarsi come attività distinta da quella di “informazione pubblica” riconducibile nell’ambito della nozione di servizio pubblico radiotelevisivo affidato in gestione alla medesima Società, del quale sono ritenuti caratteri essenziali il pluralismo, la democraticità e l’imparzialità dell’informazione (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 112/1993; in senso analogo, cfr. TAR Lazio, sede di Roma, sez. I, sent. 14 giugno 2019, n. 7761).

Dall’altro, l’attività consistente nella rappresentazione di notizie non può ritenersi disgiunta da quella preparatoria, volta all’acquisizione, alla raccolta e all’elaborazione delle notizie poi oggetto di rappresentazione.

(...) 12. Ravvisata la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti di ammissibilità dell’accesso documentale, occorre muovere alla delimitazione della documentazione suscettibile di ostensione, in base alla disciplina prevista dagli artt. 22 ss. L. n. 241/1990 e alla luce delle deduzioni del ricorrente quanto all’interesse prospettato e alla situazione giuridicamente tutelata collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso.

12.1. Emerge dagli atti di causa in punto di fatto che il servizio di inchiesta giornalistica trasmesso, nel cui ambito è stata fornita la rappresentazione di circostanze asseritamente riguardanti l’attività professionale del ricorrente, aveva ad oggetto la gestione dei fondi regionali e la complessa rete di rapporti che vedrebbero coinvolti l’amministrazione locale e i professionisti attivi sul territorio della Regione Lombardia e che in tale contesto la persona del ricorrente veniva indicata come professionista di riferimento per le attività di consulenza e per altri incarichi affidati dalla Regione e da alcune amministrazioni comunali ovvero da altri enti pubblici a carattere locale.

La deduzione del ricorrente sul punto è di essere stato oggetto, nel corso del servizio mandato in onda, di una rappresentazione connotata in senso negativo fondata su informazioni false e fuorvianti, in quanto sarebbe stato indicato come riferimento soggettivo di un intreccio di rapporti quantomeno opachi, lamentando la conseguente grave lesione dell’immagine e della reputazione del ricorrente stesso, nonché del suo studio legale.

12.2. Nella prospettiva delineata, va ritenuta suscettibile di ostensione nel caso in esame la documentazione connessa all’attività preparatoria di acquisizione e di raccolta di informazioni riguardanti le prestazioni di carattere professionale svolte dal ricorrente in favore di soggetti pubblici, confluite nell’elaborazione del contenuto del servizio di inchiesta giornalistica mandato in onda, nello specifico avente ad oggetto la rete di rapporti di consulenza professionale instaurati su incarico di enti territoriali e locali.

La suddetta documentazione risulta costituita, in particolare, dalle richieste informative rivolte in via scritta dalla redazione del programma ad enti di natura pubblica in merito all’eventuale conferimento di incarichi ovvero di consulenze in favore di parte ricorrente, unitamente ai riscontri forniti dai suddetti enti, in quanto rientranti nel novero dei documenti e degli atti formati ovvero detenuti da una pubblica amministrazione o da un privato gestore di un pubblico servizio.

12.3. La delimitazione in siffatti termini della documentazione ostensibile, coinvolgendo l’interlocuzione intercorsa con soggetti di natura pubblica, rende priva di rilievo nel caso concreto la prospettazione difensiva articolata dalla Società resistente circa la prevalenza che dovrebbe riconoscersi al segreto giornalistico sulle “fonti” informative per sostenere l’esclusione ovvero la limitazione dell’accesso nel caso di specie."


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