(Cass. Pen., Sez. IV, 20 maggio 2021, n. 20114)
di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Fabio Coppola)
"3.2. La disciplina vigente non prevede la durata massima e non prescrive indefettibilmente una determinata scansione giornaliera del lavoro di pubblica utilità, dovendosi aver riguardo alla durata massima della messa alla prova, ma non potendosi direttamente utilizzare il canone di equipollenza dettato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 che disciplina l'applicazione del lavoro sostitutivo, inteso quale pena o comunque quale sanzione di tipo sostitutivo, tale non potendosi considerare la natura e la funzione del lavoro di pubblica utilità, contemplato dal programma nell'ambito della sospensione con messa alla prova. Sta di fatto che la definizione della durata e dalla scansione della prestazione lavorativa ben possono formare oggetto del programma elaborato dall'UEPE di intesa con l'imputato e di cui il Giudice deve valutare la concreta idoneità, salvaguardando le esigenze lavorative o familiari o di studio dell'imputato. Va peraltro considerato che il Giudice, impregiudicata la valutazione di inidoneità, ben può integrare o modificare il programma elaborato, con il consenso dell'imputato (ex art. 464-quater c.p.p., comma 4). La valutazione del Giudice anche in ordine alla concreta durata del lavoro di pubblica utilità non potrà che far riferimento ai canoni di cui all'art. 133 c.p., anche alla luce delle caratteristiche della prestazione lavorativa in rapporto a quelle esigenze dell'imputato di cui si è detto (v. Corte Cost. n. 54 del 2017). In ogni caso il Giudice non può introdurre prescrizioni più gravose, senza il consenso dell'imputato, mentre può integrare indicazioni lacunose sulla base di una penetrante motivazione che dia conto della specifica considerazione dei canoni di cui all'art. 133 c.p. e delle concrete finalità del trattamento in rapporto alle esigenze lavorative o familiari o di studio dell’imputato.”
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