top of page

PRESUPPOSTI DI OPERATIVITÀ DELLA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO EX ART. 162-TER C.P.

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Pamela D'Oria)

(Cass. pen., Sez. V, 21 gennaio 2021, n. 2490)


"Svolgimento del processo - Motivi della decisione

(...)

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè fondato su motivi meramente reiterativi delle doglianze disattese dalla corte territoriale, con la cui motivazione il ricorrente non si confronta realmente, nonchè manifestamente infondati. (...)

Tale assunto risulta del tutto in linea con i principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è censurabile, anche in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (...). Del resto, come è noto, il potere di annullamento della sentenza impugnata, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall'art. 604 c.p.p.. Al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale, di motivazione, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di appello il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto al giudice di primo grado, mediante la correzione, la integrazione e, persino, la integrale redazione della motivazione, senza che ciò violi il principio del doppio grado di giurisdizione di cui agli artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (...).

Ne consegue che del tutto legittimamente la corte territoriale ha integrato la motivazione della sentenza di primo grado, "esplicitando" le ragioni, sottese al ragionamento logico-giuridico svolto dal tribunale cagliaritano, che non consentono di applicare (…) la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162 ter, c.p..

Ragioni incentrate sulla condivisibile considerazione che nel caso in esame non sia "ravvisabile in alcun modo il comportamento positivo e volontario previsto dalla norma speciale per l'estinzione del reato perseguibile a querela", posto che l'avvenuta restituzione al personale addetto alla vigilanza dell'esercizio commerciale dove il furto per cui si è proceduto è stato consumato, non può certo ritenersi il frutto di una scelta spontanea, perchè l'imputato non poteva sottrarsi alla restituzione della merce illecitamente sottratta una volta scoperto. Si tratta di una conclusione del tutto in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p., presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, nonchè destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa (...).

Nè d'altra parte tale restituzione può definirsi volta ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, posto che la restituzione del maltolto si limita, piuttosto, a reintegrare il vulnus arrecato, sia pure momentaneamente (…), alla sfera economica della persona offesa, (…) dovendo l'incremento consistere in un aumento del valore della suddetta sfera, che, nel caso della restituzione di quanto da essa illecitamente sottratto, risulta del tutto assente. (...)"


Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2020-2021 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura

112 visualizzazioni0 commenti
bottom of page