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REGISTRAZIONE AUDIO: PROVA DOCUMENTALE O INTERCETTAZIONE? (Cass. Sez. II, 7465/2021)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Giovanni De Bernardo)

RITENUTO IN FATTO

“(…) 5. G.G. e C.F., con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducono:

5.1 Inosservanza di norme processuali in quanto la corte ha ritenuto utilizzabile la registrazione fonografica effettuata il 4/3/2010 dalla persona offesa con l'uso di strumentazione fornita dalla P.G., in assenza di un decreto motivato del pubblico ministero. Tale registrazione, secondo la corte di appello, costituisce documento, ma ciò contrasta con l'orientamento più recente di questa Suprema Corte, secondo cui in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o del pubblico ministero, le registrazioni di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e tramite un dispositivo fornito dalla stessa sono inutilizzabili. (…)”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

“(…) 4.1 (…) Nel caso in esame, infatti, il giudizio di responsabilità si fonda principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa e sul tenore di alcune intercettazioni telefoniche, poste a riscontro delle accuse della P..

Il motivo è comunque infondato poiché è principio consolidato che la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 c.p.p., costituendo una forma di mera memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente (…).

Ed infatti la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da chi vi abbia partecipato o sia stato comunque autorizzato ad assistervi non è riconducibile alla nozione di intercettazione ma costituisce prova documentale, (…).

Il collegio conosce quell'orientamento secondo cui la fonoregistrazione effettuata dalla parte offesa all'insaputa dell'imputato con strumenti forniti dalla polizia giudiziaria in assenza di provvedimenti autorizzativi deve considerarsi inutilizzabili, poiché in tal modo si finirebbe per eludere la norma che prevede la necessità di provvedimenti motivati per adottare provvedimenti che limitano la libertà e la privatezza delle comunicazioni. (…).

Nell'ambito di questo orientamento è stato poi affermato che le registrazioni fonografiche eseguite da uno degli interlocutori con strumenti di captazione forniti dagli organi investigativi, al contrario, essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera privata; sicché, ai fini della tutela dell'art. 15 Cost., è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero. E tuttavia ritiene preferibile l'orientamento maggioritario secondo cui le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. c.p.p. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. (…)”.


Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2020-2021 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura

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