di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Ilaria Romano)
(Cass. Pen., SS.UU., 14 gennaio 2021, n. 1626)
“1. La questione rimessa alle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: "se il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, debba essere presentato esclusivamente presso l'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato nei luoghi di cui all'art. 582 c.p.p., comma 2, e se, in tale ultimo caso, debba ritenersi tempestivamente proposto solo quando perviene entro i termini di cui all'art. 311 c.p.p., comma 1, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, a seguito di trasmissione a cura della cancelleria dell'ufficio giudiziario o dell'agente consolare all'estero".
2. In relazione al tema posto in oggetto appare opportuno, preliminarmente, operare un sintetico inquadramento normativo della materia.
L'art. 582 c.p.p., norma generale sulle impugnazioni, prevede che, "salvo che la legge disponga altrimenti "l'atto di impugnazione è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e che "le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero", aggiungendo che in tali casi l'atto deve essere immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
L'art. 583 c.p.p., dopo aver previsto che le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'art.582, comma 1 e sul quale il pubblico ufficiale appone l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione, stabilisce "che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma". (…)
Con riferimento al ricorso per cassazione, l'art. 311 c.p.p., comma 1, dispone che le parti legittimate possono ricorrere entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. L'articolo citato, al comma 2, prevede che, entro gli stessi termini l'imputato ed il suo difensore possono proporre il ricorso per cassazione per saltum, direttamente contro le ordinanze genetiche che dispongono una misura coercitiva, nei termini di cui all'art. 309 c.p.p., commi 1, 2 e 3.
Per quanto riguarda la presentazione del ricorso, l'art. 311 c.p.p., comma 3, dispone che debba essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, in caso di ricorso diretto, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. (…).
3. La giurisprudenza della Corte è costante nel rimarcare l'autonomia delle modalità di presentazione dell'impugnazione indicate dall'art. 311 c.p.p. rispetto alla regola generale contenuta negli artt. 582 e 583 c.p.p..
In proposito si è affermato che, in tema di riesame, le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione (…).
3.1. All'orientamento più rigoroso che esclude soluzioni alternative alla presentazione del ricorso nella cancelleria del giudice a quo, se ne affianca altro più "sostanzialista" (oramai maggioritario), secondo cui è ammissibile il ricorso cautelare - anche se presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato - a condizione che l'atto pervenga nella cancelleria del giudice a quo nel termine dei dieci giorni (…).
4.3. Si deve allora concludere che, in relazione all'art. 311 c.p.p., comma 3, l'operatività della disposizione dell'art. 582 c.p.p. rimanga confinata unicamente al secondo periodo del comma 1 e, cioè, alla individuazione degli adempimenti del pubblico ufficiale che riceve l'atto (inserimento data, nominativo della persona che presenta l'atto, sottoscrizione ed eventuale rilascio di copia dell'attestazione). (…)
Allo stesso modo, si deve escludere l'operatività per il ricorso cautelare dell'art. 583 c.p.p., in quanto anche per tale disposizione si sarebbe reso necessario, per le ragioni evidenziate in precedenza, un richiamo espresso che, come si è visto, è mancante.
5. In presenza di un univoco tenore letterale della norma deve ritenersi precluso il ricorso ad un'interpretazione "adeguatrice" e, nel caso di dubbio circa la sua conformità ai principi costituzionali o convenzionali internazionali, si dovrebbe necessariamente lasciare spazio unicamente al sindacato di legittimità costituzionale (ex plurimis, Corte cost. n. 82 del 2017). Ma nemmeno sotto tale aspetto sembrano da condividere i rilievi dell'ordinanza di rimessione. (…)
Al riguardo questa Corte ha già escluso il contrasto dell'attuale disciplina con gli artt. 3, 24, 13 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, comma 3, lett. b), CEDU, nella parte in cui non estende alla proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., richiamate, invece, dall'art. 309 c.p.p., comma 4, per la richiesta del riesame, vertendosi in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione, rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore (Sez. 1, n. 4096 del 10/12/2019 Condipero, Rv. 279031).
Le forme di presentazione dell'impugnazione, come rilevato nella decisione citata, sono il portato di una scelta del legislatore - insindacabile - di indicare per la materia cautelare personale e per quella reale modalità tra di loro omogenee che si differenziano tra di loro in relazione alla tipologia del giudizio (di merito o di legittimità). (…)
La compressione del diritto di difesa è da escludere in presenza di un termine sicuramente congruo (dieci giorni) espressamente indicato, peraltro, solo per il ricorso cautelare attinente alla libertà personale, in ragione della urgenza di trattazione delle questioni attinenti a tale profilo. (…)
Nè, infine, può essere trascurato che per la presentazione del ricorso è possibile avvalersi di un sostituto processuale, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., e che il ricorso medesimo è ammissibile pur se proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista (…).
6. Rimane ora da affrontare la questione relativa alla sorte dell'atto di impugnazione, irritualmente presentato presso una cancelleria diversa, che, tuttavia, sia pervenuto nel termine di dieci giorni alla cancelleria del giudice a quo.
6.1. Sulla questione si è registrato un iniziale contrasto interpretativo con riferimento all'impugnazione dinanzi al tribunale del riesame.
Inizialmente è prevalso un orientamento di maggiore rigore secondo cui non è suscettibile di sanatoria l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dal fatto che essa sia stata presentata nella cancelleria del giudice ad quem anzichè in quella del giudice a quo. (…)
Un successivo orientamento ha, invece, escluso la sanzione dell'inammissibilità per il solo errore di presentazione del ricorso, argomentando che in questo modo sarebbe vanificato l'obbligo di trasmissione al giudice competente e che rimarrebbe altresì frustrato il principio di conservazione dell'impugnazione stabilito dall'art. 568 c.p.p., comma 5 (…).
6.2. Per quanto riguarda il ricorso per cassazione, la soluzione di maggiore favore (…) deve essere riaffermata in questa sede.
Appare al riguardo condivisibile che solo l'inosservanza del termine di presentazione determina, in realtà, l'inammissibilità del ricorso. (…)
Il luogo di presentazione rileva, invece, per la verifica della tempestività del ricorso, in quanto il termine dei dieci giorni - che al pari di tutti i termini di impugnazione ha natura perentoria ed alla cui inosservanza consegue sul piano soggettivo la decadenza dal diritto di impugnazione e, su quello degli effetti, l'inammissibilità del ricorso - va computato tenendo conto della data in cui l'atto materialmente perviene nella cancelleria del giudice a quo.
Il ricorso depositato presso una cancelleria diversa, ancorchè le formalità connesse alla presentazione siano le stesse (art. 582 c.p.p., comma 1, art. 164 disp. att. c.p.p.), rimane, dunque, privo di effetti se nel termine dei dieci giorni non perviene anche nella cancelleria indicata.
Se tale condizione si avvera, non vi sono ragioni sostanziali per negare la validità del ricorso, in quanto non viene compromessa la scansione temporale degli adempimenti relativi alla presentazione indicati dall'art. 311 c.p.p., comma 3, e, dunque, può ritenersi raggiunta la finalità del ricorrente di attivare il sistema impugnatorio.
In questo caso occorre avere riguardo non al principio di conversione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, (…) bensì al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto. (…)
L'atto raggiunge, infatti, l'obiettivo che il ricorrente si era prefisso. (…)
7. In conclusione, deve essere affermato il seguente principio di diritto:
"il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo"."
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