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Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. e perimetro della cognizione (Cass. Pen., n. 10328/21)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Giuliana Costanzo)

(Cassazione penale, sez. V, 17 marzo 2021, n. 10328)


“ (…) 2. Il ricorso straordinario è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

(…) 2.2. Va (…) premesso come, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis c.p.p. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (…).

Nei termini predetti, l’errore è rilevante quando sia connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà e sia tale da determinare una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (…). Qualora, invece, la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. (…).

In particolare, è stato chiarito che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (...).

2.3. Il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità.

In altri termini, nella giurisprudenza di legittimità è stata delineata la diversa nozione di errore di fatto, che è ravvisabile nei casi di travisamento degli atti interni al giudizio di legittimità e che può presentarsi nelle due forme dell’omissione o dell’invenzione: la prima ipotesi si realizza quando sia omessa la considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, nel senso che le doglianze riguardanti un capo o punto della decisione siano totalmente pretermesse; la seconda ipotesi consiste nell’errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità. In entrambe le situazioni, i vizi devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l’inesatta o equivocata comprensione dell’ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali, in modo che ne sia derivata la pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell’omissione o dell’errore, si sarebbe esitato.

Quale ulteriore conseguenza si ricava, in negativo, che non rientrano nel concetto di “errore di fatto” gli errori di valutazione delle emergenze probatorie; gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge; gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure mediante la domanda di revisione (…).

3. Nel quadro così delineato, gli errori segnalati con il ricorso non appartengono al novero di quelli deducibili, in quanto insussistenti e, comunque, privi del carattere della decisività.

(…) 3.2.1. (…) Sicchè l’errore è privo del carattere della decisività, in quanto, anche il corretto riferimento del dettaglio non avrebbe comunque determinato un diverso epilogo decisorio, difettando, in entrambi i casi, l’evidenza di un’aberrante attribuzione di un fatto ritenuto, sostanzialmente, non decisivo.

3.2.2. Sotto altro profilo, gli errori - conseguenza - enunciati con dovizia di argomentazioni nel ricorso - assumono prevalente contenuto valutativo e non percettivo.

(…) 3.2.3. La prospettazione degli errori contenuta nel ricorso finisce (…) per denunciare, in tal guisa, un vero e proprio vizio di travisamento della prova, e dunque un vizio di motivazione che s’appalesa del tutto eccentrico rispetto al perimetro della cognizione devoluta a questa Corte ex art. 625-bis c.p.p. E che non ci si trovi al cospetto di dispercezioni è, vieppiù, dimostrato dal fatto che la stessa ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa implica un accesso ed una valutazione diretta delle prove dichiarative e della resistenza del corredo dimostrativo vagliato nelle diverse fasi processuali in cui si è articolato il giudizio di revisione.

Ne viene che le censure, facendo riferimento alla latitudine dell’accertamento svolto nella diversa sede processuale e censurando, ancora una volta, non un errore percettivo della Corte di legittimità, bensì il medesimo fondamento decisionale, la cui correttezza non è suscettibile di sindacato nell’ambito del presente giudizio, introducono inammissibilmente un vizio non deducibile in questa sede. (…)”.


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