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Sanzionabile disciplinarmente il militare che invii fotografie in divisa su Whatsapp

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Davide Gambetta)

(T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 18 febbraio 2021, n. 124)


“(…) 1. E’ materia del contendere la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione di due mesi dal servizio disposta dal Ministero della Difesa nei confronti dell’odierno ricorrente Caporal Maggiore dell’Esercito (…).

(…) In punto di fatto va evidenziato come (…) la condotta contestata (…) sia circoscritta al singolo episodio ovvero alla vendita di un cucciolo in violazione dell’obbligo, in capo al detentore di cani, di identificare e registrare l’animale in possesso mediante microchip. È altresì contestata in tale occasione l’utilizzo di foto in uniforme allegata a conversazione tramite l’applicativo whatsapp.

(…) è pacifico che il ricorrente abbia nel corso della trattativa per la vendita pubblicato tramite l’applicativo whatsapp una sua foto in divisa, al fine - a suo dire - di rassicurare la potenziale acquirente (di sesso femminile) circa l’affidabilità personale del venditore. Sostiene la difesa del ricorrente la piena liceità di siffatta condotta peraltro attinente a fatto posto in essere al di fuori del servizio ricoperto e nel contesto di una conversazione assolutamente privata.

Si tratterebbe cioè di illecito extrafunzionale riconducibile al dovere generico di correttezza nella vita privata (…).

5. - Non ritiene il Collegio di poter condividere tale assunto.

L’art. 720 c. 2 lett. b del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” vieta al militare l’uso dell’uniforme nello svolgimento delle attività private.

Benchè l’applicativo whatsapp sia strumento telematico di comunicazione a distanza di natura privata (Cassazione 10 settembre 2018 n. 21965; Tribunale Parma 7 gennaio 2019) e non già un vero e proprio social network destinato ad una pluralità di persone, la condotta serbata dal ricorrente appare comunque illecita e incompatibile con lo status di militare, non risultando verosimile l’invocata esimente della finalità di garantire la propria affidabilità personale.

6. - Ciò premesso, non ritiene tuttavia il Collegio l’inflitta sanzione della sospensione dal servizio per due mesi ragionevole e proporzionata rispetto alla condotta.

E’ noto che in tema di sanzioni disciplinari per impiegati delle forze armate, l'amministrazione dispone di un'ampia sfera di discrezionalità nell'apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 13 ottobre 2020, n.6150) fermo però restando che l'applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell'illecito ascritto; di conseguenza, se normalmente il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, sono però fatti salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà della valutazione dell'autorità procedente (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 3 maggio 2019, n.1234¸ T.A.R. Piemonte sez. I, 3 aprile 2018, n.399; T.A.R. Liguria sez. II, 16 febbraio 2018, n.158).

Nella specie, la sanzione della sospensione dal servizio irrogata al militare, tenuto conto dei fatti concretamente oggetto dell’addebito, appare manifestamente illogica, tenuto conto della dinamica dei fatti e della natura pur sempre privata del contesto in cui è stata realizzata la condotta, fermo restando - come detto - la sua rilevanza disciplinare.

A diverse conclusioni si giungerebbe in ipotesi di avvenuta diffusione pubblica delle immagini del militare in uniforme al fine di promuovere l’attività di vendita di cani, in ipotesi certamente gravemente lesiva dell’immagine e del decoro delle Forze Armate (…).

(…) il ricorso è fondato e va accolto, con l’effetto dell’annullamento della sanzione e salvezza del riesercizio del potere disciplinare in conformità ai criteri di cui in motivazione (…).”



Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2020-2021 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura

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