di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Ilaria Romano)
(Cass. Pen., Sez. V, 30 marzo 2021, n. 12041)
“1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, adducendo che la condotta posta in essere dall'imputato non potrebbe integrare il delitto di atti persecutori, poiché essa non sarebbe reiterata.
1.1. Nel caso in esame, la sola condotta - tra quelle in imputazione - per cui all'esito del giudizio di primo grado - la cui statuizione è stata in parte qua confermata dalla sentenza impugnata - è quella verificatasi il (…), allorché [l’imputato], dopo essere tornato in libertà a seguito della reclusione patita per aver commesso il delitto di atti persecutori proprio in danno dell[a persona offesa], si è recato presso l'abitazione della donna ed ha suonato il citofono della stessa, invitandola a scendere (impiegando le seguenti espressioni: "sono io amore mio, scendi"; "sono (…) dammi una possibilità, dai ti prego fammi parlare").
Dalla ricostruzione dell'occorso compiuta dalla sentenza impugnata, non in contestazione, risulta che intorno alle ore (…) [l’imputato] abbia suonato una prima volta (e proferito la prima frase); la [p.o.] ha immediatamente chiesto l'intervento dei Carabinieri; dopo qualche minuto il campanello ha nuovamente suonato e la [p.o.] ha risposto credendo che si trattasse dei militari sopraggiunti, e tuttavia ha riscontrato che era ancora [l’imputato] che ha proferito la seconda frase. Sopraggiunti prontamente, i Carabinieri hanno in effetti verificato la presenza in loco del[l’imputato]e lo stato di forte agitazione della donna (che piangeva).
1.2. Questa Corte ha già chiarito che:
- "in tema di atti persecutori, nel caso in cui un soggetto sia stato già condannato per tale delitto, gli atti successivi possono essere collegati a quelli precedenti, ai sensi dell'art. 81 c.p., solo nel caso in cui diano vita ad un reato completo in tutti i suoi elementi, ossia ad una serie di condotte da cui consegue uno degli eventi di cui all'art. 612-bis c.p. e ciò in quanto il delitto in questione, avendo natura di reato necessariamente abituale, non è configurabile nel caso di un'unica, per quanto grave, condotta di molestia e minaccia" (Sez. 5, n. 11925 del 15/01/2020, Ballus, Rv. 278931 - 01);
- "integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale" (Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622 -01);
- "è configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice" (Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2016, C., Rv. 267954 - 01; Sez. 5, n. 33563 del 16/06/2015, B., Rv. 264356 - 01).
1.3. Ciò posto, è allora dirimente comprendere se l'agire del[l’imputato] sopra richiamato si sia sostanziato in una pluralità di azioni ovvero abbia costituito una sola azione.
Al fine di chiarire se ricorra una pluralità di condotte ovvero un'unica azione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che:
- occorre aver riguardo al "duplice criterio: finalistico e temporale" ossia, come rilevato pure in dottrina, alla contestualità degli atti e all'unicità del fine; "azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di "atti" che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell'azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa";
- "l'unicità del fine a sua volta non basta per imprimere all'azione un carattere unitario essendo necessaria, la così detta contestualità, vale a dire l'immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l'azione unica" (…).
1.4. Ebbene, nel caso di specie, [l’imputato] nell'occorso si è presentato presso l'abitazione della [p.o.] ed ha bussato chiedendole di scendere una prima volta e, dopo pochi minuti, senza che consti essersi mai allontanato, ha nuovamente bussato chiedendo alla donna di poter parlare. Dunque, non risulta che nel brevissimo arco temporale in discorso ci si stata soluzione di continuità nel suo agire molesto, posto in essere in una pressoché immediata successione; né vi è dubbio sull'unicità del fine da lui perseguito.
Ne discende che sub specie iuris nella specie deve ravvisarsi un'unica azione, che da sé sola - in forza dei principi di diritto già esposti - non può integrare il delitto in contestazione.
Alla luce del limitatissimo lasso di tempo in cui ha avuto luogo il fatto, esso non può considerarsi insistente e perciò petulante (…), non potendo ravvisarsi nella specie neppure la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annulla senza rinvio, perché il fatto non sussiste; e devono essere revocate le statuizioni civili già rese.”
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