di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Carla Bochicchio)
(Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2021, ord. n. 4215)
“7.2. (…) L'assegno separativo ha fonte legale nel diritto all'assistenza materiale correlato al vincolo coniugale, ed è infatti il vincolo matrimoniale il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo.
(…) il notevole ritardo nella corresponsione dell'assegno separativo (…) in unica soluzione, non può all'evidenza vanificare la finalità, sancita dall'art. 156 c.c., di sostentamento periodico e continuativo del coniuge economicamente più debole (…).
A ciò si aggiunga che, con riguardo all'attribuzione dell'assegno divorzile, la valutazione della consistenza economico-patrimoniale della posizione di ciascun coniuge è funzionale a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere venuta a mancare e che va modulata secondo i criteri assistenziali, perequativi e compensativi declinati come da sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18287/2018(…). In detto contesto, che è nettamente distinto e autonomo, sul piano sostanziale, quanto a presupposti, natura ed effetti, da quello che caratterizza il regime separativo, l'indagine sul "montante" economico-patrimoniale di ciascun coniuge ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, non può comprendere una posta creditoria che, in quanto, per l'appunto, afferente al regime patrimoniale della separazione coniugale, è necessariamente destinata ad estinguersi, temporalmente, nel momento del venir meno del vincolo matrimoniale, mentre, prima di tale momento, in situazioni normali e "fisiologiche", poichè serve a mantenere e sostenere, nel periodo della separazione, il coniuge economicamente più debole, sarà stata da quest'ultimo, nel frattempo, utilizzata per far fronte alle sue esigenze di vita.
(…) L'assegno separativo, che è onere deducibile per il soggetto che lo eroga e reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per il coniuge che lo percepisce.
Pertanto va affermato il seguente principio di diritto: "In tema di divorzio, non possono computarsi nel patrimonio del coniuge creditore dell'assegno divorzi/e, calcolato ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, anche gli introiti percepiti dal medesimo a seguito di inadempimento nella corresponsione dell'assegno di separazione, corrisposti in unica soluzione a seguito di azione esecutiva svolta con successo".
8.1 (…) occorre richiamare l'innovativo e più recente orientamento di questa Corte, secondo il quale il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882).”
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