di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Carla Bochicchio)

(Tribunale di Sondrio, 3 marzo 2021, n. 63)
“(…) [R]isultano integrati, rispettivamente, gli estremi del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) e di minaccia (art. 612 c.p.). Quanto ulteriori alle condotte ingiuriose… la circostanza che le stesse non risultino più punibili secondo la legge penale non esclude in ogni caso la possibilità di una loro autonoma valutazione in sede civile ai sensi dell’art. 2043 c.c.. È noto infatti che ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 185 c.p. è necessario soltanto che il fatto possa astrattamente configurarsi come illecito penale, non essendo invece necessario che il reato sia accertato in senso tecnico. (…) accanto alla responsabilità dell’autore materiale delle condotte lesive, sia ravvisabile anche una responsabilità degli adulti che, in veste genitoriale, si ponevano rispetto al minore in funzione educativa ed in posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 2048 c.c.
Osservano i Giudici di legittimità che "i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, dunque, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; e sia anche e soprattutto nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest’ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità". La Suprema Corte non sottovaluta, ed anzi si dichiara ben consapevole del notevole rigore dell'approccio con cui in tal modo si viene a valutare la responsabilità dei genitori in relazione al fatto illecito del figlio, soprattutto se prossimo alla maggiore età” (…) ed evidenzia come questo rigore "sia giustificato, in considerazione del fatto che esso, per un verso, ingenera il possibile interesse anche economico dei genitori ad impartire ai figli un’educazione che li induca a percepire il disvalore sociale dei comportamenti pericolosi per gli altri, mentre, per altro verso, è in sé idoneo a sollecitare la precauzione dei minori allo stessa fine, anche per il timore della possibile reazione dei genitori che fossero chiamati a rispondere delle conseguenze dei loro atti illeciti in danno dei terzi".
Conclude la Suprema Corte questo approfondito iter argomentativo nella pronuncia in esame sottolineando che l'art. 2048 c.c. si riferisce al figlio comunque minorenne, postulando la necessità di una costante opera educativa onde realizzare "una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito". E che se l'illecito comportamento del figlio è riconducibile non già all'omissione della contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di lui (non esigibile, in genere, nei confronti di persone ormai prossime alla maggiore età) (…) "ha poco senso discettare sull’età del minore, per desumere tout court che tali carenze devono presumersi inesistenti".
(…) il permanere in capo ai genitori di una responsabilità per gli illeciti commessi dai figli minori - seppur in età tardo adolescenziale ed in fase della vita nella quale sarebbe in effetti lecito e ragionevole aspettarsi un atteggiamento ormai ispirato a principi di autoresponsabilità - trova fondamento anche sistematico nell‘esigenza, propria della materia della responsabilità extracontrattuale, di una chiara ed effettiva previa allocazione dei rischi promananti da condotte illecite che potrebbero, diversamente, porsi del tutto al di fuori del regime della responsabilità, privando tout court la parte danneggiata di ogni tutela anche ex post. A ciò deve aggiungersi l'operatività del particolare regime probatorio fissato dall'ultimo comma dell'art. 2048 c.c., che anche nella presente ipotesi di responsabilità per fatto altrui consente al soggetto gravato di posizione di garanzia di liberarsi delle conseguenze risarcitorie a suo carico unicamente a fronte dell'assolvimento di specifici oneri probatori, indicati nell'aver "integralmente adempiuto al dovere di educare la prole attraverso lo sviluppo nella stessa di una adeguata capacità critica e di discernimento". Considerando altresì che l'inadeguatezza dell'educazione impartita ad un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito commessa dal suddetto, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore”.
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