(Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24639)
di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Antonia Luigia Corrado)
“CONSIDERATO IN DIRITTO
9.1(…) Si afferma che <<non può essere ignorato il chiaro disposto dell’art. 187 d.p.r. n. 256/1989, applicabile anche ai buoni postali fruttiferi>>, secondo il quale <<il rimborso a saldo del credito a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà di rimborso a due o più persone una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto>>. <<La ratio di questa disposizione>> - si sostiene - << è evidente: il legislatore, in caso di decesso di uno dei cointestatari ha imposto la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto sia per tutelare il debitore Poste Italiane da eventuali pretese degli eredi del cointestatario deceduto, sia per evitare che, in conseguenza dell’estinzione del titolo su richiesta di uno solo degli aventi diritto, cessi la sua fruttuosità…anche in danno di coloro che non sono intervenuti alla quietanza>>.
9.2(…) Si sostiene che le norme della comunione ordinaria – che si applicano <<quando la proprietà di un bene, e dunque anche di un diritto di credito, spetta a più persone>> - smentiscono da sé sole la soluzione adottata dal Tribunale.
…nel caso di morte di un cointestatario entra in applicazione la norma dell’art. 1102 c.c.: <<pertanto, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo, si rientra nell’ambito dell’appropriazione del bene comune, per legittimare il quale è necessario il consenso di tutti i partecipanti>>. Posta la sussistenza di una comunione, comunque, <<si può addivenire al rimborso della propria quota>> - si aggiunge - <<solo attivando la procedura di scioglimento della comunione prevista dall’art. 1111 cod. civ.>>.
10.4.4. (…) La qual cosa ben si comprende una volta che si tenga a mente l’evidente distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola <<pari facoltà di rimborso>>, e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, << si divide fra gli eredi in proporzione delle quote>> (articolo 1295c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite, è fin ovvio che la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicchè colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto.
11.(…) Il ricorso è respinto in applicazione del principio di diritto che segue: <<In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei contestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento>>. (per tutte, Sez. I, n. 24639 del 13/09/2021). (…)”
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