di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Ilaria Marrone)
(Cass. Civ., sez. III, 16 Marzo 2021, ord. n. 7385)
“2. Con il secondo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2697, 2727, 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Essi deducono che la Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare che la violazione del consenso informato in capo ad una donna in gravidanza incide non solo sulle sue scelte abortive, ma può avere anche altre conseguenze, in quanto la madre, se informata, avrebbe potuto scegliere di non abortire, ma avrebbe avuto anche la possibilità di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di un bambino con problemi, necessitante di accudimento, dell'elaborazione del fatto da parte dei genitori, dell'accettazione e predisposizione di una diversa organizzazione di vita ed avrebbe potuto programmare interventi chirurgici o cure tempestive per eliminare il problema o attenuarne le conseguenze.
2.1. Il motivo merita accoglimento nei termini di seguito precisati. Nonostante una certa disorganicità argomentativa - i ricorrenti, a p. 14, lamentano di avere subito un danno economico consistito nelle spese di mantenimento della persona nata con malformazioni, pari al differenziale tra la spesa necessaria per il mantenimento di un figlio sano e la spesa per il mantenimento di un figlio affetto da gravi patologie; poi, sempre partendo dall'assunto che fosse incontestato l'inadempimento, aggiungono, a p. 16, la richiesta risarcitoria avente ad oggetto la lesione del loro diritto di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita del figlio e a p. 17 quella derivante dalla radicale trasformazione peggiorativa della loro vita; a p. 18 lamentano di non essersi potuti attivare per eliminare il danno alla salute o limitarne le conseguenze (nonostante sia emerso chiaramente in giudizio che i danni cromosomici non fossero in alcun emendabili e che i danni derivanti dalla patologia cardiaca furono affrontati con l'intervento eseguito presso l'(OMISSIS)); a p. 20 deducono, invece, che sarebbero stati privati della facoltà di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento, di chiedere il parere di altri sanitari, di rivolgersi ad altri sanitari e ad altra struttura, di rifiutare l'intervento e/o la terapia, ritenendo consustanzialmente insita nella domanda di risarcimento dei danni dalla nascita la richiesta dei corrispondenti pregiudizi - è la stessa Corte territoriale, almeno con riferimento al danno derivante dalla impreparazione dei genitori ad affrontare il trauma della nascita di una bambina così gravemente malata, a dare atto, a p. 8, che nell'atto di citazione era stata allegata ed argomentata "la situazione di grave difficoltà dei neogenitori del tutto impreparati ad affrontare una situazione del genere e che vivono da allora una condizione di fortissimo stress che ha stravolto le loro vite", ribadendo, tuttavia, l'assenza dei requisiti per accogliere la richiesta risarcitoria, stante la mancata dimostrazione della ricorrenza dei presupposti per ricorrere all'interruzione della gravidanza. Ne consegue che il pregiudizio consistente nell'impreparazione dei genitori ad affrontare il trauma della nascita della figlia con grave disabilità risulta allegato e tale allegazione non è mai stata contestata alla controricorrente. Rigettando tale richiesta risarcitoria la Corte d'Appello si è posta non in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ove il danneggiato abbia allegato di aver subito un pregiudizio causalmente legato ex art. 1223 c.c. con l'omessa informazione (cfr. Cass. 02/02/2010, n. 2354), spetta al giudice accertare se il danno invocato abbia superato la soglia della serietà/gravità, secondo l'insegnamento di Sezioni unite nn. 26972-26975 dell'11/11/2008 - con le quali è stato affermato che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel "bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (...) non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che, appunto, l'intervento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite che non consistano in meri disagi e fastidi"... - e in caso di esito positivo dar seguito alla richiesta risarcitoria. Quel che deve ribadirsi è che tutte le volte in cui - in base ad un giudizio comparativo tra la situazione verificatasi in seguito all'omessa informazione e quella che si sarebbe avuta se la gestante fosse stata posta nelle condizioni di autodeterminarsi - non sia dato scorgere alcun tipo di pregiudizio al di là della mera privazione del diritto di scegliere fine a se stessa e/o la lesione subita non possa di per sè raggiungere un sufficiente livello di offensività non è possibile dar luogo ad una tutela risarcitoria. Ove, ex adverso, ed è questo il caso, il diritto all'autodeterminazione procreativa risulti il presupposto per il compimento di una pluralità di altre possibili scelte che l'omessa informazione ha impedito venissero assunte, cioè costituisca l'antecedente causale di scelte o di mancate scelte foriere di conseguenze pregiudizievoli e la lesione lamentata incida il diritto oltre una soglia minima, cagionando un nocumento connotato dal requisito della gravità - sicchè sia da escludersi che l'offesa della mera autonomia decisionale sia da ascriversi al novero di quei pregiudizi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ordinamento impone a ciascun soggetto di sopportare in nome del contemperamento tra il principio di solidarietà nei riguardi della vittima e quello di tolleranza verso illeciti di trascurabile rilievo - non vi è ragione per non accogliere la istanza di tutela risarcitoria. Il ragionamento della Corte d'Appello, invece, si dimostra errato, perchè ha messo in relazione l'omessa informazione esclusivamente con l'interruzione della gravidanza, non tenendo conto della giurisprudenza di questa Corte che da tempo ha dato dimostrazione di considerare la consulenza diagnostica presupposto causale di una serie di conseguenze non circoscritte alla dimensione terapeutica in senso stretto, rimarcando il fatto che la richiesta di una diagnosi prenatale riveste caratteri plurifunzionali. Allora, la conoscenza delle condizioni di salute del feto si pone quale antecedente causale di una serie di altre scelte di natura esistenziale, familiare, e non solo terapeutica (ad esigenze terapeutiche risponde la interruzione della gravidanza). Del resto, l'omessa informazione è solo in poche occasioni premessa causale della lesione del diritto alla salute: ad esempio, nel caso in cui l'insuccesso della prestazione medica derivi dalla mancata acquisizione di informazioni rilevanti circa la salute del paziente, quali la presenza di un'allergia, la sottoposizione ad una specifica terapia farmacologica ignorate dal medico, che, se possedute, avrebbero orientato altrimenti le decisioni terapeutiche, risparmiando sofferenze e dolore alla vittima (Cass. 25/06/2019 n. 16892). E' innegabile, invece, che la sua lesione dia luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (Cass. 11/11/2019, n. 28985; Cass. 22/08/2018, n. 20885; Cass. 15/05/2018, n. 11749), purchè il danno lamentato sia causalmente collegato all'omessa informazione e varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle ricordate sentenze di San Martino. Ciò che si richiede è che chi si assume danneggiato alleghi (Cass. 19/07/2018, n. 19199) che l'inadempimento dell'obbligo di informazione è in relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse giuridico che si assume leso, posto che "il diritto di autodeterminazione si impregna di ciò che protegge ed il senso che la sua violazione acquista sul piano del danno è pari al senso che il diritto assume per colui che ne fa esercizio". Deve ricordarsi, infatti, che al fine di ottenere tutela risarcitoria, benchè essa sia la forma minima di tutela di un interesse giuridicamente rilevante anche costituzionalmente, non basta il verificarsi di un comportamento antigiuridico, giacchè non si risponde di mere condotte pregiudizievoli, ma sempre e solo di eventi causativi di un danno e che lo scopo del risarcimento è sempre quello di ristorare una perdita, anche se tale termine si presta ad abbracciare ogni forma di privazione, quale che sia il bene o il vantaggio perduto. Pertanto, una volta dimostrata da parte dei ricorrenti la ricorrenza della lesione del diritto di prepararsi al trauma della nascita di una figlia affetta da gravi patologie, causalmente imputabile all'inadempimento informativo, e, dunque, assunta la lesione di un interesse che aveva la duplice caratteristica di essere esterno alla prestazione diagnostica in senso stretto, ma interno al perimetro degli interessi direttamente soddisfacibili con la messa a profitto della prestazione medesima, rimasta poi inadempiuta, la Corte d'appello avrebbe dovuto consentire loro l'accesso alla tutela risarcitoria. Resta assorbita la questione relativa alla propagazione soggettiva dei suddetti danni. Nondimeno, rilevata la potenziale idoneità lesiva dell'omessa informazione, spetterà alla sentenza definitiva stabilire se in concreto tale danno vi sia stato, chi lo abbia subito e quale ne sia stata l'entità, rilevando sul piano generale che la tutela risarcitoria anche del padre è stata ormai affermata dalla pronuncia n. 20320 del 20/10/2005 di questa Corte.”
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