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DELITTO DI FURTO: IL PROFITTO PUÒ SOSTANZIARSI IN UNA UTILITÀ ANCHE DI NATURA NON PATRIMONIALE

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Pamela D'Oria)

(Cass. Pen., Sez. IV, 7 maggio 2020, n. 13842)


“2.2. Il secondo tema inerente alla configurabilità del dolo specifico merita un approfondimento, alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in materia.

2.2.1. Secondo un primo indirizzo interpretativo, in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come finalità di ricavare dalla cosa sottratta un'utilità apprezzabile in termini economico patrimoniale (…). Talora, si specifica che esso consiste nella finalità di incrementare la sfera patrimoniale dell'agente, sia pure in vista dell'ulteriore obiettivo, perseguito in via mediata, di realizzare un bisogno umano anche solo meramente spirituale (…).

Le argomentazioni poste a sostegno di tale orientamento sono le seguenti: a) l'inserimento del furto in abitazione tra i delitti contro il patrimonio, quale bene/interesse tutelato dalla norma evocata; b) l'esigenza di non vanificare la funzione del dolo specifico, consistente nel limitare i fatti punibili a titolo di furto; c) l'individuazione di una linea di demarcazione tra il furto ed altre figure di reato non caratterizzate dallo scopo di profitto da parte dell'agente, della costruzione della fattispecie di furto non solo sulla base oggettivistica dell'offesa patrimoniale arrecata alla vittima, ma anche su quella, ad impronta soggettivistica, del profitto dell'agente; d) la funzione selettiva e garantistica della tipicità penale, per evitare di ampliare a dismisura la sfera del furto a discapito di quella del danneggiamento o di estenderla a fatti non meritevoli di sanzione penale, pervenendo, in definitiva, ad una interpretatio abrogans del detto elemento essenziale, degradato ad un profitto in re ipsa, coincidente con il movente dell'azione.

2.2.2. Un secondo filone giurisprudenziale rileva che, in tema di furto, il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale; non ha, perciò, necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi ad altre finalità di vantaggio per l'agente, anche di vendetta, di ritorsione o di dispetto (…).

Questo Collegio aderisce a tale tradizionale orientamento, secondo cui il fine di trarre profitto dal bene della vita illecitamente acquisito si identifica nell'intenzione di trarre dal bene una qualsiasi utilità, anche di natura esclusivamente personale e non economica.

Il fine può ben consistere nell'appropriarsi per un periodo apprezzabile di tempo della cosa mobile altrui, anche se solo a scopo emulativo. La limitazione della punibilità delle condotte di volontaria sottrazione ed impossessamento di cose mobili altrui alle sole ipotesi di sottrazione dettata da finalità economiche priverebbe di tutela penale il possesso delle cose mobili in caso di lesioni dettate da motivazioni non economiche, laddove invece il possesso di tali cose, per via della sua agevole possibilità di aggressione determinata dalla natura "mobile" di tali beni, comporta la necessità di una tutela completa e non circoscritta alle sole sottrazioni dettate da fini di locupletazione.

Occorre necessariamente identificare il fine di profitto con la soggettiva utilità perseguita dall'agente con l'appropriazione della cosa. Una diversa interpretazione, infatti, determinerebbe un restringimento eccessivo della tutela penale. (…)

Ciò emerge dall'analisi di numerose ipotesi esemplificative, da inquadrare nel delitto di furto: a) la sottrazione di bene per poi successivamente distruggerlo, in caso di impossessamento protrattosi per un periodo di tempo apprezzabile, dovendosi considerare il danneggiamento conseguente all'amotio della res quale fatto non punibile; b) il furto nell'interesse della vittima (sottrazione per impedire che il bene sia carpito o distrutto da terzi; sottrazione di cose allo scialacquatore per impedirgli di dissiparle; sottrazione di alcool all'alcolizzato), talora considerato come ipotesi di assenza del fine di profitto e quindi non punibile per carenza di dolo specifico, da risolvere invece verificando l'eventuale operatività di una causa di giustificazione; c) il furto determinato da motivazioni emulative o affettive; d) la sottrazione di beni non commerciabili.”


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