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Diritti ex art. 540 co. 2 c.c. sulla casa in comproprietà con terzi (Cass. 15000/2021)

(Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2021, n. 15000)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Eleonora Branno)

Fatti di causa

(…)

Con ordinanza del 6 dicembre 2019, veniva di seguito disposta la rimessione alla pubblica udienza. Nell'occasione veniva rilevato che "la decisione del medesimo (ricorso) implica(va), infatti, la risoluzione di un contrasto di giurisprudenza (interno alla Sezione) inerente la possibilità o meno dell'acquisizione del diritto di abitazione in favore del coniuge di defunto in caso di comproprietà con terzi dell'immobile adibito ad abitazione familiare". (…)

Ragioni della Decisione (…)

2.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 540, 2° co. e 720 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c..

Nella sostanza viene lamentat[o] (…) non il mancato riconoscimento del diritto di uso, "bensì la (sua) mancata valorizzazione (in) controvalore pecuniario".

La censura non è, in punto, fondata.

Non sussiste, infatti, alcuna possibilità di autonoma "valorizzazione pecuniaria" se viene riconosciuto (come in ipotesi) il diritto all'abitazione ed uso, che della invocata valorizzazione è elemento prodromico necessario.

(...) Con tale sentenza [N.d.R. Cass. Civile, sez. II, n.ro 6691 del 23 maggio 2000], che in questa sede si condivide, si affermava il principio (oggi ribadito) che "a norma dell'art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo".

Il principio, oggi condiviso e ribadito, espresso con tale decisione rinviene il suo conforme antecedente nella pronuncia di cui a Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 22 luglio 1991, n. 8171. [N.d.R. ex multis].

Con detta conforme sentenza si ebbe ad affermare che "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al "de cuius" o in comunione a costui e all'altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti".

(…) L'orientamento più recente e dominante, sancito con l'ultima pronuncia del 2000 ed al quale si sono adeguati nella controversia oggi dedotta in giudizio i Giudici del merito, appare a questo Collegio aver sancito definitamente il superamento del preesistente indirizzo giurisprudenziale (risalente al 1987).

Lo stesso più recente orientamento appare anche oggi pienamente condivisibile e da ribadire. Il criterio interpretativo di cui alle anzidette e maggioritarie pronunce ed, in ispecie, a Cass. n. 6691/2000, oltre che condivisibile è pienamente fondato sul presupposto che la figura (…) comproprietaria di immobile con il de cuius non può che configurare, nella specifica fattispecie, un motivo ostativo all'applicabilità a favore del coniuge superstite dei diritti di abitazione della casa adibita ad abitazione familiare.

Il principio di cui alla succitata decisione ed oggi nuovamente ribadito con la presente pronuncia appare, poi, come soluzione prettamente conforme all'ordinamento.

Opinandosi diversamente sarebbe palese la creazione (non prevista) di uno statuto speciale del diritto di proprietà (…) non previsto da alcuna disposizione di legge, né configurabile in assenza di apposita previsione normativa.

L'impossibilità di configurare, nella fattispecie quel diritto di abitazione e d'uso in favore del coniuge superstite, implica conseguentemente l'impossibilità di conseguire (come ipotizzato sotto altro profilo di censura del motivo in esame) la richiesta valorizzazione monetaria. (…)”


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