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Diritto e Storia - di Dario Annunziata



La settimana scorsa, nel presentare con un editoriale questa rubrica, ho accennato alla valenza che potrebbe avere, per l’odierno giurista positivo (e, quindi, per il concorsista odierno), lo studio, l’approfondimento e la lettura del diritto romano. Non si tratta, come potrebbe superficialmente argomentarsi, di rispolverare il vecchio manuale universitario di “Istituzioni di diritto romano”, né, d’altro canto, condurre analitiche e approfondite esegesi dei passi dei giuristi romani a noi pervenuti per lo più tramite il Digesto Giustinianeo. E, tra gli estremi anzidetti, nemmeno si vuole proporre anacronistici rapporti tra diritto romano e diritto positivo o voli pindarici tra esperienze giuridiche diametralmente opposte. Da quando il diritto romano assumeva la veste di diritto positivo, come si suol dire, ne è passata di acqua sotto i ponti e sarebbe un errore comparare, senza adeguati strumenti o idonee specificazioni, esperienze così lontane tra loro. Ciononostante, il diritto romano non è tuttavia estinto e vale la pena, di tanto in tanto, darci un’occhiata, non fosse altro perché il diritto non è “una farmacopea di terapie preconfezionate né un vocabolario di parole già dette, ma un delicato processo di interazione di rapporti, che esige consapevolezze storiche e referenti culturali, sensibilità umane e conoscenze sociologiche” (N. Lipari). Consapevolezza storica, dunque, come acquisizione non soltanto mestamente cognitiva del trascorso, ma come elaborazione dinamica e diacronica dei processi rielaborativi che conducono al cambiamento.

Detto in altri termini, il processo storico giuridico che ha condotto alla genesi di un determinato concetto o di una specifica nozione è particolarmente rilevante per comprenderne il senso e, perché no, il ruolo che essi assumono all’interno dell’ordinamento giuridico positivo.

Il concetto odierno di obbligazione, ad esempio, geneticamente sorto moltissimi anni fa, non è molto dissimile (sebbene non identico) alla nozione di “obligatio” elaborata nell’ambito della giurisprudenza romana (ove per giurisprudenza romana s’intende non già l’insieme delle sentenze dei giudici romani, bensì le elaborazioni dottrinali ed esegetiche dei giuristi romani). Celebre è la definizione contenuta nella compilazione giustinianea (I. 3.13pr.): “Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius rei solvendae secundum iura nostrae civitatis”.

E cos’è la nostra obbligazione se non un iuris vinculum? La mancanza di un articolo stipulativo o nozionistico dell’obbligazione all’interno del nostro codice civile, sebbene non può essere colmata con l’indicazione romana della stessa, può essere altresì riconsiderata, nel suo corretto significato, da un’attenta disamina storica che tenga conto della sua concreta evoluzione. Non è chiaramente la sede. Basta, ai nostri fini, aver chiarito che non è possibile comprendere il senso dell’obbligazione stessa, senza altrimenti aver ben chiaro come essa nasce.

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la lettura, ex plurimis, di G. Falcone, La definizione di obligatio, tra diritto e morale, Torino 2017.


Dario Annunziata

Viceprefetto Aggiunto


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