(Cass. Pen., Sez. II, 27 maggio 2021, n. 20988)
di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Ilaria Romano)
“Preliminarmente occorre distinguere tra individuo civilmente danneggiato e persona offesa (soggetto passivo), che rappresenta l’unico soggetto legittimato a proporre querela ex art. 120 cod. pen.
È pacifica, infatti, la differenza che separa la nozione di questi due soggetti: il soggetto passivo si collega all’oggetto giuridico del reato, da intendersi come interesse protetto dalla norma penale e leso dalla condotta criminosa; di contro, il soggetto civilmente danneggiato è colui al quale la fattispecie delittuosa ha cagionato un danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) e al quale spetta il relativo risarcimento.
Le suddette posizioni giuridiche, nonostante siano spesso riferibili al medesimo soggetto, non devono essere sovrapposte né confuse, in quanto rispettivamente legittimano la proposizione della querela e l’esercizio dell’azione civile in sede penale, con la precisazione, ribadita più volta anche da questa Suprema Corte, che il diritto di querela spetta soltanto al titolare dell’interesse penalmente protetto (…).
1.2. Con riguardo precipuo al caso di specie, è d’uopo puntualizzare che il reato di cui all’art. 642 cod. pen. non presenta una natura plurioffensiva, essendo al contrario esclusivamente volto a tutelare il patrimonio delle imprese assicuratrici da quei comportamenti contrari alla buona fede contrattuale.
In ragione di quanto detto, gli unici soggetti titolari del diritto di proporre una valida querela sono la compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro e quella debitrice (…).
In termini generali (…) <<la persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell’art. 120 cod. pen. deve essere individuata nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito. Ne consegue che è legittimato a proporre querela l’effettivo acquirente di un bene sebbene risulti un diverso intestatario (…)>>.
Nello specifico poi questa Sezione ha recentemente affermato che, in tema di delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall’art. 642, comma secondo, cod. pen., <<il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce.>> (…)
Pertanto, considerato il bene giuridico tutelato dal reato di cui all’art. 642 cod. pen. e l’assunto di fondo per cui unico soggetto legittimato a proporre querela è il titolare dell’interesse protetto, appare chiaro che soltanto l’Ente assicuratore (gestore o liquidatore) avrebbe potuto proporre querela. (…)
Di contro, però, è pacifico che il danneggiato dal reato non è legittimato a proporre querela, la quale spetta invece unicamente alla persona offesa dal reato e cioè al soggetto titolare del bene giuridico tutelato dall’ordinamento con la previsione di una determinata fattispecie (…)”.
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