di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Ilaria Romano)
(Cass. Pen., Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 11655)
“2. È necessario premettere che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj), investite della relativa questione, hanno stabilito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto applicabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati. Come è noto, il legislatore ha limitato il campo d'applicazione del nuovo istituto in relazione alla gravità del reato, desunta dalla pena edittale massima, e alla non abitualità del comportamento. In tale ambito, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen. Quanto alla non abitualità della condotta, le Sezioni Unite, nella menzionata pronuncia, hanno esplicitato la portata del comma 3 dell'art. 131-bis che definisce il comportamento abituale. Hanno così ritenuto fuorviante riferirsi esclusivamente alle categorie tradizionali, come quelle della condanna e della recidiva, ricordando che, mentre alcune indicazioni della nuova normativa sono chiare - il riferimento ad istituti codicistici: delinquente abituale, professionale, per tendenza -, così come non oscuro è il riferimento alla commissione di «più reati della stessa indole», il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizzi in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto. I reati, peraltro, possono anche essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva. La pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui. 3. Ciò detto e in considerazione del fatto che la sentenza di appello è antecedente all'introduzione, ad opera del d. Igs. n. 28/2015 della norma di cui all'art. 131-bis, il Collegio richiama la possibilità che la Corte di Cassazione adotti pronunzia di annullamento senza rinvio quando la restituzione del giudizio nella sede di merito è "superflua"; quando, cioè, per quel che qui interessa, non è richiesta una valutazione sul fatto estranea al sindacato di legittimità. All'uopo, devono, pertanto, considerarsi la risalenza nel tempo di un precedente di modesta entità, l'assenza di danni alle persone conseguenti alla condotta di guida dell'imputato, la prossimità del tasso alcolemico alla soglia di cui alla lett. b) dell'art. 186 cod. strada, la non abitualità della condotta. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.”
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