di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Giovanni De Bernardo)
(Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2021, n. 9349)
“RITENUTO IN FATTO
(…) 2. Ricorre in cassazione R.C.B., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge (art. 321 c.p.p.) per aver individuato il periculum in relazione all'immobile e non alla sola merce. Il sequestro dei locali e delle licenze non risulta giustificato.
La motivazione dell'ordinanza impugnata non si preoccupa di spiegare perché oltre ala carne é stato sequestrato anche il locale commerciale (vedi sul punto la sentenza della Cassazione n. 58328/2018).
2. 2. Violazione di legge (artt. 56 e 516 c.p.), per aver individuato un'ipotesi di tentativo alla vendita di carne situata in una cella frigorifera, in un locale chiuso per emergenza covid. L'ordinanza impugnata contesta la tentata frode in commercio in relazione al possesso della carne mal conservata in cella frigorifera. L'esercizio commerciale era chiuso al pubblico per l'emergenza covid e, quindi, nessun idoneo tentativo di messa in vendita poteva essersi concretato. La carne non era esposta al pubblico e pertanto non sono configurabili gli atti idonei diretti in modo non equivoco alla vendita.
2. 3. Violazione di legge (L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. B e art. 6) in relazione alle condizioni della merce - carne destinata alla frollatura, come da criteri di buona conservazione e gusto.
Per il Tribunale del riesame la carne era conservata in modo errato per la temperatura d 1 grado (invece che di -18 gradi) e per la presenza di muffe pur in assenza di agenti patogeni. La carne non era in congelamento ma in frollatura (periodo di riposo e di stagionatura della carne alla temperatura di 0/4 gradi). Per i bovini la frollatura varia da 10 a 20 giorni, ma anche per un periodo più lungo. La muffa nobile protegge e fa maturare la carne. Al momento della messa in commercio la parte nera ammuffita viene eliminata. Si tratta di una tecnica in uso nei migliori ristoranti italiani, custodita da artigiani del settore. (…)
CONSIDERATO IN DIRITTO
(…) 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.
Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (nella valutazione sostanziale del ricorso).
Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (…).
Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento risulta dagli esiti dell'accertamento di P.G. del (OMISSIS); la P.G. al controllo del locale ristorante rinveniva la carne in cattivo stato di conservazione, all'interno di una cella frigorifera, "carne destinata alla vendita che presentava muffe bianche, verdi e chiazze nere, oltre ad essere, al tatto, viscida e umida, caratteristiche queste ultime sintomatiche anche di un'alterazione organolettica del prodotto alimentare, per un peso complessivo di 800 kg". Gli stessi agent di P.G. accertavano l'assenza di strumentazione idonea alla conservazione della carne e il mancato rispetto della procedura di mantenimento della carne destinata alla frollatura. I controlli della P.G. intervenivano proprio allo scopo della verifica della conservazione degli alimenti nel periodo di chiusura Covid, in attesa delle riaperture. (…)
4. 1. Relativamente al sequestro del ristorante e alle esigenze cautelari si deve rilevare che il provvedimento genetico del G.I.P., al quale il Tribunale del riesame si richiama, evidenziava come la libera disponibilità della sede (del ristorante) comportava un estremo pericolo per la salute pubblica, in relazione alla quantità (8 quintali) della merce sequestrata, in cattivo stato di conservazione.
Del resto per la configurabilità del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5 non è necessaria la prova della messa in vendita ("Integra il reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione la condotta consistente nella materiale disponibilità di quel prodotto da parte dell'operatore commerciale, sia esso grossista o dettagliante, in vista della fornitura ai consumatori. In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui mancava la prova della destinazione alla vendita degli alimenti, trovati abbandonati in evidente cattivo stato di conservazione all'interno di un automezzo, il cui impianto di refrigerazione era disattivato, parcheggiato nei pressi del deposito di generi alimentari all'ingrosso, di cui era titolare l'imputato (…).”
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