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Illegittimità dell'esclusione dal concorso per aver introdotto una matita (TAR Lazio, 4559/21)

(TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III – sentenza 19 aprile 2021 n. 4559)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Aniello Iervolino)


"1. Va premesso, in sintesi, che, come emerge dagli atti di causa, la dott.ssa (…) ha partecipato al concorso per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a.2018/2019, bandito con D.D. 2 maggio 2019 n. 859; che, durante l’espletamento della prova è stata trovata in possesso di una matita e, per tali ragioni, il personale Responsabile d’aula ha interrotto ed annullato la di lei prova, invitandola ad abbandonare l’aula.

(…) 6. Deve il Collegio confermare la delibazione di fondatezza del gravame già espressa in sede cautelare dapprima con decreto presidenziale n. 5022/2019 e poi con Ordinanza cautelare 5962/2019 del 13 settembre 2019.

Con tale ultimo provvedimento collegiale si è affermato, con valutazione pienamente condivisa in questa sede di plena cognitio, che il ricorso fosse sorretto da sufficiente fumus boni iuris, in ragione della peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio e della circostanza che l’impiego di una matita da parte della candidata, per la quale è stata annullata la prova della ricorrente, non sembra riconducibile alla introduzione nell’aula di “…uno strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati…”, vietata ai candidati dalla lex specialis che disciplinava la procedura concorsuale.

6.1. Soggiunge in proposito il Collegio che una matita sostanzia un oggetto idoneo unicamente a veicolare su un supporto cartaceo le cognizioni teoriche possedute da un candidato onde trasporle nel foglio messo a disposizione dalla commissione ai fini dello svolgimento della prova concorsuale ma è sostanzialmente privo, ontologicamente, anche della mera capacità di conservazione, archiviazione e memorizzazione di qualsivoglia dato di conoscenza.

Di talché, conseguentemente, non è atto a trasferire al candidato che ne sia possessore al momento dell’esecuzione della prova d’esame né ad altri, cognizioni, dati, elementi teorici o pratici non previamente immagazzinati e conservati in essa, priva, in quanto tale, di alcuna capacità ricettiva e conservativa dei dati stessi, inattitudine derivante dalla intrinseca meramente meccanica e sostanziale (in senso etimologico) natura della matita, alla quale è estranea qualsivoglia capacità di archiviazione e susseguente riproduzione di informazioni, che solo un dispositivo informatico o elettronico può possedere.

6.2. La norma della lex specialis eretta dalla commissione a fondamento giuridico della comminata illegittima disposta esclusione, vale a dire l’art. 3 co. 6 del D.M. n. 130/2017 (al pari dell’art. 1 comma 5, dell’allegato 5 al D.M. n. 859/2019) invero, interdice ai candidati di possedere e introdurre nelle aule d’esame qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ma non anche un oggetto dotato di sola consistenza materiale, carente anche di “anima” informatica, qual è una matita, costituita, com’è noto, da una “anima” scrivente (…)

6.3. Altro, ma pur sempre in via ipotetica, è a dirsi quanto ad una penna, che notoriamente è scomponibile in una cannuccia e nel supporto plastico esterno: il che astrattamente ne rende ipotizzabile l’impiego come veicolo di microcomponenti hardware o microchip atti all’immagazzinamento e allo storage di dati ed informazioni.

Il che spiega la ragione per la quale ai candidati ammessi a sostenere una qualsivoglia procedura concorsuale che preveda lo svolgimento di prove scritte, è vietato utilizzare penne da loro introdotte in aula e viene loro consegnata e messa a disposizione la penna fornita dalla commissione".


Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2020-2021 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura

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