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IMPEDISCE AL COLLEGA DI ENTRARE IN STUDIO: È VIOLENZA PRIVATA

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Giovanni De Bernardo)

(Cass. Pen., Sez. V, 21 maggio 2020, n. 15633)


“RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/01/2018 la Corte d'appello di Napoli, investita dall'appello proposto dal P.M. e dalla parte civile R.D., ha confermato la decisione di primo grado, che aveva assolto (…) dai reati di cui agli artt. 392 e 610 c.p., contestatigli per avere impedito, con l'arbitraria sostituzione della serratura e poi sbarrando l'ingresso con il proprio corpo, al R. di accedere all'appartamento adibito a studio legale associato e di ritirare materiale di lavoro e pratiche di studio, perché il fatto non costituisce reato (…)”

“CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (…) Va premesso che l'elemento della violenza nel reato di cui all'art. 610 c.p. (…) si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (…).

Ora, (…), rileva il Collegio che le considerazioni dedicate dalla Corte territoriale alla natura dei rapporti tra l'imputato e il ricorrente sono prive di concludenza e presentano profili di evidente contraddittorietà.

Non riesce, infatti, ad intendersi come possa affermarsi l'esistenza di una sistemazione temporanea del R., una volta dimostrata l'esistenza persino di una targa, affissa all'esterno del palazzo, recante i nomi anche dei professionisti che occupavano lo studio (…).

La Corte d'appello svaluta quest'ultimo elemento senza spiegare per quale ragione esso non sarebbe decisivo, nel confermare che in quel luogo il R. svolgeva, evidentemente con l'accordo degli altri professionisti, la propria attività professionale.

E, del resto, proprio il cenno della sentenza impugnata all'esistenza di arredi che il B. aveva immediatamente messo a disposizione del R. conferma la tesi di un rapporto stabile con i locali.

Ad essere irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito (salvo, si ripete, il tema della qualificazione) è, invece, l'esistenza o non di una associazione professionale o di un rapporto locatizio diretto del R. con il proprietario dell'immobile o, ancora, di una situazione qualificabile in termini di possesso, al fine dell'esercizio delle azioni civilistiche poste a protezione di quest'ultimo.

A fronte di uno svolgimento dell'attività professionale del R. nei locali in esame, appare evidente che la condotta accertata dai giudici di merito si sia tradotta in un impedimento che ha costretto il ricorrente a tollerare di astenersi dall'avere accesso agli strumenti con i quali esercitava la propria professione. L'esistenza di ragioni che avrebbero consentito al B. di escludere dall'immobile il R. può assumere rilievo, come si diceva, ai fini della qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma non certo a consentire una violenta condotta idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione del secondo.

A tal riguardo, peraltro, neppure s'intende il significato della puntualizzazione della sentenza impugnata secondo cui quest'ultima ipotesi delittuosa sarebbe esclusa dall'esistenza di "diritti attuali e pieni".

Del pari assertiva è l'affermazione secondo la quale la responsabilità del D.R. sarebbe esclusa dal fatto che la presenza di numerosi testimoni avrebbe consentito di permettere una immediata ed univoca ricostruzione dei fatti.

E ciò senza dire che, comunque, è configurabile il tentativo di favoreggiamento personale quando si compiono atti idonei ed univocamente volti ad aiutare qualcuno ad eludere le investigazioni, ma l'azione non viene portata a termine per cause indipendenti dalla volontà dell'agente (…)”.


Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2019-2020 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura

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