di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Ilaria Romano)
“2. (…) il Pubblico Ministero ha individuato le condotte persecutorie nei plurimi interventi dell'indagato sull'impianto di erogazione della fornitura idrica, tanto da "incidere" sulle abitudini di vita della famiglia della persona offesa (di cui fa parte anche un soggetto affetto da grave malattia), e dalle emissioni sonore ("musica a volume fortissimo"), che hanno disturbato l'attività di studio del figlio della persona offesa.
Il Tribunale, valutando la descrizione dei fatti contenuta nella richiesta e facendo specifico riferimento alle denunzie della persona offesa, nonché ad alcuni atti investigativi, ha ritenuto di individuare la sussistenza di un quadro indiziario sufficiente a configurare la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p..
Quindi, gli atti persecutori sono stati individuati: nei plurimi interventi dell'indagato sull'impianto idrico che serve anche l'abitazione della persona offesa; nel posizionamento di una telecamera diretta verso l'abitazione della vittima; nelle immissioni sonore provenienti "non di rado dall'abitazione dell'indagato" (…).
Quanto all'evento, che caratterizza il reato di cui all'art. 612-bis c.p., il Tribunale ha sottolineato "un grado di intollerabilità tale da rendere obiettivamente gravose le condizioni di vita quotidiana della persona offesa e dei suoi famigliari", sussumendolo nella "sub specie di apprezzabile cambiamento delle abitudini di vita" (…).”
“2.3. (…) Orbene, è del tutto evidente, alla stregua della ricostruzione delle vicende come operata dal Tribunale, che la persona offesa ha denunziato una situazione di disagio suo e della sua famiglia in conseguenza delle condotte moleste poste in essere dal fratello.
Tuttavia, nell'ordinanza impugnata non sono stati individuati in maniera specifica gli elementi afferenti alla consistente alterazione delle abitudini di vita della persona offesa e della sua famiglia, avendo il Tribunale fatto generico riferimento ai disagi conseguenti alla intermittente erogazione dell'acqua e alle difficoltà del figlio della persona offesa nello studio.
Si tratta di situazioni di disagio e di fastidio nelle occupazioni di vita quotidiana, di cui però – alla stregua della prospettazione accusatoria e delle argomentazioni motivazionali della ordinanza impugnata - non si colgono i profili di consistenza per così dire materiale che caratterizzano l'evento della alterazione delle abitudini di vita.
Insomma, il giudice del merito si deve necessariamente confrontare con la nozione ampia di tale evento, come indicato dalla norma incriminatrice, non potendosi limitare a fare riferimento solo alla condotta persecutoria del soggetto agente.
È necessario, quindi, precisare in che termini si sia manifestata l'alterazione delle abitudini di vita della vittima e illustrare il ragionamento eziologico all'esito del quale detta alterazione risulta conseguenza apprezzabile e inevitabile della condotta persecutoria, in ossequio ai principi di tassatività e determinatezza che governano la fattispecie penale.”
“2.4. (…) Il legislatore ha preso atto però che la violenza spesso è l'esito di una pregressa condotta persecutoria; pertanto, mediante l'incriminazione degli atti persecutori si è inteso in qualche modo anticipare la tutela della libertà personale e dell'incolumità fisio-psichica attraverso l'individuazione di condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, dunque, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o in fattispecie per così dire minori, quali la minaccia o la molestia alle persone.
Va ulteriormente evidenziato in diritto che il reato di atti persecutori può concorrere con altre fattispecie di reato, che tutelano beni giuridici diversi da quello finalizzato alla protezione del singolo da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, ovvero costringendo a modificare comportamenti ed abitudini di vita (per questo, può dirsi che il reato di cui all'art. 612-bis c.p. è rivolto alla tutela della persona nel suo
insieme, piuttosto che della sola libertà morale). (…)
Ne deriva che può configurarsi anche il concorso tra il reato di atti persecutori e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, giacché quest'ultimo certamente contempla un bene giuridico diverso, in quanto finalizzato a tutelare l'interesse dello Stato ad impedire che la privata violenza si sostituisca
all'esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell'insorgere di una controversia. Infatti, ciò che caratterizza i reati di cui agli artt. 392 e 393 c.p. è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato e la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico (…).”
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