di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Carla Bochicchio)
(Tribunale Bologna, sez. II, 10 marzo 2021)
“(…) E' prevista, in particolare, in caso di violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente una serie di misure rappresentate, in ordine di crescente gravità, dalla rimozione di contenuti alla sospensione dall'utilizzo del servizio e, nei casi più gravi, la disabilitazione dell'account, sia temporanea che definitiva.
Riguardo alle modalità di "irrogazione" delle diverse sanzioni contrattuali, le Condizioni prevedono che "in caso Facebook rimuova contenuti condivisi dall'utente a causa di una violazione degli Standard della community, Facebook informerà l'utente e illustrerà le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che l'utente violi in modo serio o ripetuto le presenti Condizioni o nel caso in cui fare ciò esponga Facebook o altri utenti a responsabilità legale, danneggi la community di utenti di Facebook, comprometta o interferisca con l'integrità o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di Facebook, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure sia vietato farlo per motivi legali" e che "Facebook può rimuovere o limitare l'accesso ai propri contenuti, servizi o informazioni, qualora stabilisca che tale azione sia ragionevolmente necessaria a evitare o ridurre conseguenze legali o normative negative su Facebook".
“(…)"in caso Facebook stabilisca che l'utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della community, Facebook potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account. Facebook potrebbe inoltre sospendere o disabilitare l'account dell'utente se questi viola in modo ripetuto i diritti di proprietà intellettuale di altri utenti o in caso Facebook sia obbligato a farlo per motivi legali", precisando che "nel caso in cui agisse in tal modo, Facebook informerà l'utente e illustrerà le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che ciò esponga Facebook o altri a responsabilità legale, danneggi la community di utenti Facebook, comprometta o interferisca con l'integrità o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di Facebook, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure ove sia vietato farlo per motivi legali".
“(…)la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account è prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l'utente delle ragioni della rimozione.
“(…)”Ne consegue che la rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente, e in carenza di qualsiasi informazione all'utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dell'art. 1218 c.c..
“(…)”In carenza di qualsiasi allegazione e prova di qualsiasi causa giustificativa, contrattualmente prevista, e in manifesta inottemperanza agli obblighi informativi, la fattispecie va inquadrata dunque come inadempimento della resistente rispetto all'obbligazione assunta di mantenere il profilo e la pagina Facebook.
“(…)”L'esclusione dal social network, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione durato, in questo caso, dieci anni (anche tale dato non è stato contestato ex art. 115, primo comma c.p.c.), è suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilità di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identità personale dell'utente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali. Tal danno non è facilmente emendabile creando un nuovo profilo personale e nuove pagine, atteso che resta la perdita della rete di relazioni, la quale viene costruita dagli utenti del social network con una attività di lungo periodo e non semplice...”
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