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La consegna di un assegno bancario non vale come caparra confirmatoria (Cass., ord. n. 19265/21)

(Cassazione civile, ord. sez. VI, 7 luglio 2021, n. 19265)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Carla Bochicchio)


“(…) La giurisprudenza di questa Corte è granitica, invero, nel ritenere che la semplice consegna di un assegno bancario non determina l'effettiva disponibilità delle somme che siano indicate sul titolo. La consegna dell'assegno bancario avviene sempre - secondo la formula correntemente in uso al riguardo - «salvo buon fine»: il perfezionamento della caparra si verifica, cioè, solo nel «momento della riscossione della somma recata dall'assegno. (…)

Ciò che, del resto, risulta pienamente conforme al principio generale, di comune enunciazione, per cui l'assegno bancario opera, per sua propria natura, pro solvendo e non già pro soluto. (…)

(…)In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 17127/2011 si sostanzia nella rilevazione che non può giovarsi del mancato perfezionamento della caparra il soggetto che allo stesso ha dato causa (…)

«Allorquando il venditore accetti la dazione della caparra con assegno bancario» - così ha osservato la sentenza - «è suo onere quello di porre all'incasso il titolo, nel senso che, ove l'assegno non venga posto in riscossione, il mancato buon fine dell'assegno bancario - che preclude il raggiungimento dello scopo proprio della consegna della caparra - è riferibile unicamente al comportamento del prenditore». «In base alla regola di correttezza posta dall'art. 1175 cod. civ., l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso del titolo (assegno bancario, nella specie) da parte del creditore, che in tal modo viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore».

Con la conseguenza che, nel verificarsi del concorso di questi elementi, il «comportamento del prenditore del titolo» e creditore comporta - così la pronuncia ha concluso - l'«insorgenza» a carico del medesimo «degli obblighi propri della caparra» (…)

(…)la sentenza qui sunteggiata dà dunque corso, come appare peraltro evidente, a un'applicazione del principio del c.d. divieto del venire contra factum proprium, quale espressione diretta e primaria del canone di correttezza e buona fede oggettiva: prima, il venditore accetta che il versamento della somma avvenga a mezzo di assegno bancario, ma trascura di porre all'incassarlo nel termine di presentazione fissato dalla legge; nel prosieguo, eccepisce la mancata riscossione delle somme (e quindi il mancato perfezionamento del patto), che per l'appunto dipende dal suo proprio comportamento. (…)

(…) E' infatti acquisito e non contestato che il promittente venditore, qui ricorrente, abbia posto l'assegno all'incasso solo dopo che era scaduto il termine stabilito dalla legge per la sua presentazione. (…)

(…)La presentazione all'incasso del titolo entro il limite del termine di presentazione stabilito dalla legge risponde a una esigenza strutturalmente intima alla figura della caparra confirmatoria: se questa può avere a oggetto solo denaro o altre cose fungibili, infatti l'utilizzo dell'assegno ha senso solo nei termini propri dello strumento di pagamento, come mezzo «facilitativo» cioè della consegna del danaro (al pari, ad esempio, del bonifico bancario), non già nei termini impropri di «bene» surrogatorio del denaro.”

Per ulteriori pronunce degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 iscriviti al gruppo Le Sentenze del 2020-2021 più rilevanti per l'esame di Avvocato e Magistratura

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