(Cass. pen., sez. VI, 29 aprile 2021, n. 16465)
di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Giovanni De Bernardo)
CONSIDERATO IN DIRITTO
“(…) 2. Vanno preliminarmente, seppure sinteticamente, rimarcati i più recenti approdi giurisprudenziali in tema di natura giuridica dei gruppi consiliari e di vincolo di destinazione delle somme ad essi erogate, rilevanti ai fini della corretta definizione delle finalità per le quali è lecito fare uso delle somme messe a disposizione dei gruppi consiliari da parte del Consiglio regionale della Regione Sardegna.
Secondo la Corte costituzionale (…) i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale al cui interno esprimono i partiti o le correnti che hanno presentato liste di candidati e ogni consigliere deve essere messo in condizione di concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale, contribuendo così al funzionamento dell'attività assembleare mediante l'elaborazione di proposte e realizzando, nel confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica. Sicché risulta valorizzata la connotazione pubblicistica delle funzioni svolte dai gruppi, definiti organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici nell'assemblea regionale, ma anche uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio, in quanto funzionalmente inerenti all'istituzione regionale.
Si tratta di principi recepiti dal Consiglio di Stato (…) e dalla giurisprudenza elaborata dalle Sezioni Unite civili (…), riguardo alla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei Consigli regionali ed alla ritenuta giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità erariale del componente del gruppo, autore di "spese di rappresentanza" prive di giustificativi. Si è affermato che: a) i contributi pubblici sono erogati ai gruppi consiliari con gli specifici vincoli ad essi impressi dalla legge, dettagliatamente predefiniti con esplicito ed esclusivo asservimento a finalità istituzionali del Consiglio regionale e non a quelle delle associazioni partitiche o, tantomeno, alle esigenze personali di ciascun componente; b) il presidente del gruppo, nel suo ruolo, partecipa alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale, nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo. (…)
Il tema, decisivo rispetto ai fatti oggetto del processo, attiene dunque al se e in che limiti l'attività del singolo consigliere componente di un gruppo consiliare, esterna rispetto alla diretta partecipazione ai lavori dell'assemblea regionale, debba essere scandita da nessi di collegamento funzionale con la vita e le esigenze del gruppo, nel senso indicato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza richiamata. La questione é quella di definire la portata del vincolo di destinazione impresso ai contributi erogati dall'ente al gruppo e, quindi, i limiti entro cui di quei contributi è possibile fare uso legittimo da parte del singolo consigliere. Limiti in relazione ai quali divenga possibile tracciare, con criteri compatibili con il principio di determinatezza delle condotte penalmente rilevanti, la pertinenzialità e la congruità dell'avvenuto impiego dei contributi da parte del gruppo (e per esso del suo presidente e dei singoli consiglieri) con riguardo agli scopi e agli obiettivi che di essi contributi costituiscono causa. (…)
4. (…) Dunque, non sono spese legittimamente rimborsabili quelle prive di uno specifico collegamento con il gruppo, quelle cioè non imputabili a iniziative o attività facenti capo al gruppo, bensì giustificate in ragione dell'attività politica della sola persona del consigliere o della remunerazione dovuta ai propri collaboratori; quelle cioè non destinate all'accrescimento della capacità operativa del gruppo all'interno del Consiglio, ma connesse solo alla proiezione esterna del singolo consigliere o del partito di appartenenza - quali la cura del proprio consenso, l'incremento della personale visibilità, le relazioni personali sul territorio, con l'informazione e con gli elettori - (…). (…)”.
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