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La nozione di “presenza” virtuale e i confini del delitto di diffamazione (Cass. pen. 13252/21)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Giulio Baffa)

(Cass. Pen., 8 aprile 2021, n. 13252)


“2.1. Il primo comma del previgente art. 594 cod. pen., puniva «chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente». Il secondo comma assoggettava alla stessa sanzione l’offesa dell’onore o del decoro arrecata «a distanza» ossia con comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti e disegni diretti alla persona offesa. Il quarto comma contemplava, infine, un’aggravante nel caso in cui l’offesa fosse commessa in presenza di più persone. Tale aggravante, che presupponeva la presenza di più persone oltre l’offeso, non era riferibile all’ipotesi di ingiuria a distanza, considerata nel ricordato comma secondo dell’art. 594. La norma incriminatrice è stata abrogata per effetto del d. lgs. n. 7 del 2016.

Essa, tuttavia, continua a fornire un necessario parametro di riferimento nella tipizzazione del delitto di diffamazione alla luce del successivo art. 595 cod. pen. (…):

- l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;

- l’offesa diretta a una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; se la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione;

- l’offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

La Corte di cassazione ha affermato, ripetutamente, che la missiva a contenuto diffamatorio diretta all’offeso e ad altri destinatari (almeno due) configura il reato di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese (…)”.

“2.2. È la nozione di «presenza» dell’offeso ad assurgere a criterio distintivo e tale concetto implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (audioconferenza o videoconferenza […])”.

“2.2.1. (…) Molti programmi mettono a disposizione degli utenti una variegata gamma di servizi: messaggistica istantanea (scritta o vocale), videochiamata (…). Sono state sviluppate diverse piattaforme per convocare riunioni a distanza tra un numero, anche rilevante, di persone presenti virtualmente. Le medesime piattaforme permettono di scrivere, durante la riunione, messaggi diretti a tutti i partecipanti, ovvero a uno o ad alcuni di essi (…)”

“2.2.2. (…) Rimane fermo il criterio discretivo della “presenza”, anche se “virtuale”, dell’offeso; occorre dunque ricostruire sempre l’accaduto, caso per caso: se l’offesa viene profferita nel corso di una riunione “a distanza” (o “da remoto”), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato). (…)

Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente “presenti” (in accezione estesa alla presenza “virtuale” o “da remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione.

“(…)”

“2.3.1. In sostanza le e-mail non sono altro che lettere in formato elettronico recapitate dalla casella di posta del mittente a singoli destinatari, non contestualmente presenti. Deriva che nel caso (…) di invio di una e-mail, dal contenuto offensivo, destinata sia all’offeso sia ad altre persone (almeno due) è ravvisabile il delitto di cui all’art. 595 cod. pen. (…)”

“2.3.2. In tal senso si pone il più recente e prevalente orientamento di legittimità, secondo cui l’invio di e-mail a contenuto offensivo integra il reato di diffamazione anche nell’eventualità che tra i destinatari del messaggio di posta elettronica vi sia l’offeso (…). Di particolare interesse le motivazioni:

- della sentenza Segagni (Sez. 5 n. 12603 del 02/02/2017, cit.) che rileva come i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di corrispondenza tradizionale rimangano validi «anche qualora la corrispondenza con più destinatari avvenga per via telematica, in quanto, se è vero che la digitazione della missiva avviene con unica azione, la sua trasmissione si realizza attraverso una pluralità di atti operati dal sistema e di cui l’agente è ben consapevole»;

- della sentenza Badalotti (Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, cit): «Tali conclusioni [sulla configurabilità della diffamazione nelle comunicazioni a distanza diretta a più persone oltre l’offeso ] non mutano se alla comunicazione epistolare tradizionale si sostituisce, per effetto dell’evoluzione tecnologica, l’invio di una missiva per posta elettronica che includa fra i destinatari sia la persona offesa, sia gli ulteriori soggetti portati a conoscenza dell’offesa, trattandosi di strumento moderno che realizza, con semplicità ed efficacia esponenziali, il medesimo risultato in passato ottenuto con l’invio di una pluralità di lettere a più destinatari (…)»”.


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