(Cass. pen., sez. V, 27 aprile 2021, n. 15922)
di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Giulio Baffa)
"1. (…) Il quesito su cui appare necessario richiedere l’intervento delle Sezioni Unite può essere sintetizzato nei seguenti termini: “Se la sentenza di proscioglimento “nel merito”, pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all’art. 469 c.p.p. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile”. (…)
(…)
4. Le Sezioni Unite [n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555: ndr] hanno [già] stabilito il principio di diritto secondo cui “La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all’art. 469 c.p.p. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell’azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell’art. 129 che presuppone necessariamente l’instaurazione di un giudizio in senso proprio. Avverso la predetta sentenza, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l’unica impugnazione ammessa é il ricorso per cassazione”. (…) In motivazione le Sezioni Unite hanno rimarcato che solo in via eccezionale il legislatore consente un “proscioglimento prima del dibattimento” (…), e ciò a precise condizioni, reputate oggetto di previsione tassativa:
a) che sussista una causa di improcedibilità dell’azione penale o di estinzione del reato;
b) che siano stati sentiti il pubblico ministero e l’imputato e non si siano opposti.
(…) Quanto alla possibilità che vi sia spazio per altri modelli definitori in fase predibattimentale, in particolare per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., le Sezioni Unite l’hanno esclusa, sulla base di un articolato ragionamento, che ha condotto a qualificare l’inciso iniziale dell’art. 469 c.p.p., comma 1, “Salvo quanto previsto dall’art. 129, comma 2....”, come clausola di esclusione, reputando incompatibile l’applicazione di quest’ultima norma con la fase predibattimentale ed escludendo la possibilità che i due schemi, quello dell’art. 469 e quello dell’art. 129 c.p.p., possano convivere nello stesso segmento procedimentale. (…)
5. Tanto premesso (…) occorre sottolineare che si registra, nella giurisprudenza di questa Corte, un divario esegetico quanto al regime di impugnabilità della pronunzia predibattimentale (…)
6. Un primo fronte ermeneutico è portatore di un’interpretazione restrittiva circa le possibilità applicative dell’art. 469 c.p.p.
6.1. Secondo questi precedenti, infatti, la sentenza pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti non può essere ricondotta alla norma citata, ma va considerata sempre come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all’appello, anche quando dichiari l’improcedibilità dell’azione penale o l’estinzione del reato, sia stata emessa su conformi conclusioni del pubblico ministero e della difesa, sia stata pronunziata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e qualunque sia il nomen iuris attribuitole dal giudice (….) Circa il margine residuo di applicabilità di quest’ultimo modello definitorio [art. 469 c.p.p.: ndr], Sez. 4 Pensalfini - si legge in motivazione ha ritenuto che, per accedere al “proscioglimento prima del dibattimento” ivi previsto, occorra la fissazione di un’udienza ad hoc ex art. 127 c.p.p., con la partecipazione necessaria di imputato e pubblico ministero.
6.2. (…) Sez. 5, n. 14690 del 21/02/2020, Gloria, cit, riguarda, invece, una situazione ibrida, in quanto, prima di giungere alla declaratoria di prescrizione, il Collegio ha escluso che ricorresse la circostanza aggravante di cui all’art. 476 c.p., comma 2. (…)
Sembrerebbe, dunque, che, secondo i precedenti appena illustrati, possa assumere rilievo, nel distinguere ciò che è o che non è una decisione ex art. 469 c.p.p., anche la natura della pronunzia, oltre alla collocazione della stessa nell’ambito dell’itinerario del processo.
7. Su un diverso fronte si pongono altri arresti di questa Corte, portatori di un’esegesi che amplia i margini applicativi concreti dell’art. 469 c.p.p.
7.1. Secondo l’orientamento in discorso, la sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha sempre natura predibattimentale ed è, pertanto, inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (…). Tali precedenti hanno particolarmente valorizzato la collocazione della pronunzia nella fase che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento, reputando tale collocazione come condizione necessaria e sufficiente ai fini della classificazione di una decisione come emessa ex art. 469 c.p.p. (e della sua conseguente inappellabilità).In particolare, Sez. 5 Zennaro (con argomentazioni condivise dalla recentissima Sez. 6, n. 1571 dell’11/11/2020) (…) ha richiamato le riflessioni svolte da precedenti conformi, osservando che il termine finale utile per la pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 469 c.p.p. è quello che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento, che segna il passaggio irreversibile dalla fase degli atti introduttivi del dibattimento al dibattimento vero e proprio, senza che rilevi la collocazione in pubblica udienza e l’avvenuta verifica della regolare costituzione delle parti (…).
7.2. Ferma la convergenza delle decisioni iscrivibili nell’orientamento appena evocato nell’escludere la possibilità di un proscioglimento ex art. 129 in fase predibattimentale, nell’esegesi proposta paiono avere avuto una valenza neutra, ai fini della classificazione delle sentenze impugnate come pronunzie ai sensi dell’art. 469 e dell’individuazione del relativo regime impugnatorio, aspetti diversi dal momento processuale della decisione. In particolare, a differenza degli spunti affioranti in alcune delle pronunzie del fronte ermeneutico opposto di cui si è detto, nessun rilievo le sentenze di questo orientamento hanno attribuito alla circostanza che le decisioni al vaglio della Corte di cassazione fossero assoluzioni nel merito (…) e, quindi, fossero state pronunziate per cause diverse da quelle espressamente indicate nell’art. 469 c.p.p., vale a dire l’improcedibilità, l’estinzione del reato o la particolare tenuità del fatto.
8. Come anticipato, dunque, considerata l’esistenza del contrasto sopra illustrato, la questione va rimessa alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p., comma 1(…)."
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