(Cassazione civile, sez. III, 9 Febbraio 2021, n. 3130)
di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Ilaria Marrone)
“4. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano l'illegittimità del rigetto della propria domanda di risarcimento del danno. Sostengono che non basta il mero rifiuto del debitore di adempiere la propria obbligazione perché la banca possa ritenersi legittimata ad inviare una segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi; deducono che è sempre necessario, al suddetto fine, che il rifiuto di adempimento discenda non da una contestazione sulla legittimità del contratto, ma dalle condizioni economiche del debitore.
4.1. Il motivo è fondato. La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata "Centrale dei Rischi" gestita dalla Banca d'Italia (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da un coacervo di norme (prevalentemente secondarie) stratificate. Essa venne regolata in origine dalla delibera CICR del 16 maggio 1962 e dal decreto del Ministro del Tesoro 2 aprile 1991, ai sensi dell'art. 32, lett. h, del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (successivamente abrogato dal d. Igs. 385/93). Oggi la segnalazione dei crediti insoluti alla Centrale Rischi è disciplinata principalmente (ma non solo): (a) dagli artt. 53, comma 1, lettera (b), 67, comma 1, lettera (b), e 108 d. Igs. 1.9.1993 n. 385 (Testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia), i quali hanno attribuito alla Banca il potere di emanare, su conforme deliberazione del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, aventi a oggetto "il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni"; (b) dalla delibera del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio del 29 marzo 1994 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994), assunta ai sensi delle ricordate norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con la quale è stato affidato alla Banca d'Italia il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, e le è stato conferito il potere di determinare le modalità con cui gli enti erogatori di credito debbono comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati; (c) dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, "nella veste di Presidente del CICR", dell'Il luglio 2012, n. 663, il quale ha ribadito (inutilmente) la delega alla Banca d'Italia a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento della Centrale Rischi; (d) dalle successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d'Italia, ed in particolare, per quanto qui rileva, dalle "Istruzioni per gli intermediari creditizi" di cui alla Circolare della Banca d'Italia 11 febbraio 1991 n. 139, più volte modificata, da ultimo con il 19 0 Aggiornamento, in vigore dal 10 marzo 2020. Le suddette "Istruzioni" costituiscono da tempo il corpus centrale della disciplina, poiché sono esse a dettare i princìpi e le regole operative per la segnalazione da parte degli intermediari finanziari. All'epoca dei fatti di causa (2011) la materia era disciplinata dalle suddette "Istruzioni" nel testo risultante dal l° Aggiornamento del 29.4.2011. Il Capitolo II, Sezione 2, § 1.5 delle suddette Istruzioni, stabiliva (e stabilisce tuttora) che "l'appostazione a sofferenza [di un credito insoluto] implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza".
4.2. Questa Corte, nell'interpretare il blocco normativo appena riassunto e la norma regolamentare appena trascritta, ha già in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, sol perché questi sia inadempiente. Quella segnalazione presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato "una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (così, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843 - 01). Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore il quale abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione; od ancora quello che intenda invocare l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi.
4.3. Naturalmente ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto o l'usurarietà del tasso soglia, per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi. Ma, se da un lato la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante: -) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza; -) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato. E' infatti evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi) né sollevando eccezioni che egli ben sapeva essere pretestuose né sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili. E va a sé che, sotto quest'ultimo aspetto, può costituire una condotta colposa anche l'aver sollevato in sede stragiudiziale eccezioni rivelatesi infondate, senza preventivamente avere almeno acquisito il parere d'un esperto.
4.4. Queste essendo le regole da applicare per valutare se una segnalazione alla Centrale dei Rischi sia avvenuta in modo corretto, deve rilevarsi come esse non siano state integralmente osservate nel caso di specie dalla Corte d'appello. La sentenza impugnata, infatti, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori limitandosi a rilevare che essi avevano motivato il proprio rifiuto di adempiere invocando la nullità del contratto sotto plurimi aspetti, e che tutte quelle eccezioni si erano rivelate infondate. Tuttavia, per quanto detto poc'anzi, la segnalazione alla Centrale dei Rischi deve restare una conseguenza giuridica dell'inadempimento colposo, e non può diventare una conseguenza giuridica dell'avere sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto. Stabilire dunque se la banca abbia agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore alla Centrale dei rischi, è giudizio che non può fondarsi soltanto sull'accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle. Resta ancora da aggiungere, per amor di completezza, che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: sicché, trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione; sia la colpa del creditore; sia l'esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno."
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