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LE S.U. SU MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E RELATIVO ONERE DI PROMOZIONE (Cass. S.U., n. 19596/2020)

di seguito la massima della pronuncia

(a cura di Fabrizia Rumma)

"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".


Lo stralcio ragionato della sentenza sarà consultabile nel volume "2020. Un anno di sentenze. Diritto civile"

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