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SULLA PRECLUSIONE DA GIUDICATO IMPLICITO IN DISTINTE DOMANDE (Cons. St. n. 7437/2020)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Rossella Bartiromo)

“(L)a tematica dei limiti oggettivi dei giudicati resi in ordine a beni della vita sottesi a situazioni soggettive di interesse legittimo è ancora alla ricerca (…) di un compiuto inquadramento concettuale, anche relativamente alla non agevole circoscrizione della preclusione del deducibile all’interno di liti (per esempio, come nella specie, risarcitorie) attivate a valle (ed in dipendenza) dell’accertamento di illegittimità dell’attività amministrativa provvedimentale.

2.2.- In proposito, non è dubbio, in premessa, che il giudicato sostanziale, destinato a “fase stato ad ogni effetto” tra le parti (arg. ex art. 2909 Cod. civ.) anche in successivi giudizi (in termini di giudicato c.d. esterno), si formi in via di principio – nella logica della corrispondenza tra chiesto e pronunziato (cfr. art. 112 Cod. proc. civ.) e del sotteso principio della domanda (artt. 2907 Cod. civ.; 99 Cod. proc.civ; 40 Cod. proc. amm.) – sul diritto (nel senso lato di situazione soggettiva meritevole di tutela, come tale comprensivo degli interessi legittimi: cfr. art. 24 Cost.) fatto valere in giudizio tramite l’esercizio dell’azione ed accertato con sentenze di merito (cfr. artt. 276 e 277 Cod. proc. civ. e art. 34 Cod. proc. amm.), e non già in ordine ai fatti (siano essi costitutivi, ovvero modificativi, impeditivi o estintivi) che, a livello di fattispecie legale, rilevano ai fini della sua esistenza e tutela.

2.3.- Per tal via, dovrebbe trarsene l’immediato e duplice corollario:

a) che sono estranee al giudicato sostanziale le questioni di natura processuale, destinate ad esitare in pronunce di rito, come deve dirsi (arg. ex art. 35, comma 1 lettera b), Cod. proc. civ.) per quelle inerenti l’interesse ad agire;

b) che, sotto distinto profilo, trattandosi di circostanze fattuali (rilevanti in termini di fatti costitutivi della pretesa, correlata all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento amministrativo), non ne sia, in via di principio, preclusa la difforme valorizzazione nel distinto giudizio preordinato all’accertamento dei presupposti per l’erogazione della tutela risarcitoria.

2.4.- È altrettanto vero, tuttavia:

a) che, per un verso, che in ordine agli antecedenti logici necessari alla decisione, ancorché concretanti mere circostanze fattuali, è destinata a maturare una generale preclusione alla loro successiva messa in discussione (in virtù della “copertura” che il giudicato offre alle strumentali deduzioni di parte, sia quanto effettivamente dedotte, sia in quanto potenzialmente deducibili);

b) che, per altro verso, anche decisioni su questioni a contenuto processuale (ivi comprese quelle inerenti, come nella specie, all’interesse ad agire: cfr. per esempio Cass., 13 aprile 1987, n. 3670) si ritiene maturata una preclusione operante nei successivi giudizi attivati tra le parti.

2.5.- Vale osservare, in realtà, che non si tratti né di contraddizione né di eccezione ai richiamati principi generali. In effetti è più corretto ritenere (…) che – mentre le sentenze che decidono su momenti o requisiti dell’azione in quanto esercizio di poteri processuali non sono di merito, poiché riguardano i requisiti dei singoli atti processuali, nei quali si concreta e si svolge quell’esercizio – le sentenze che, per contro, decidono sulla legittimazione e sull’interesse ad agire come “condizioni” della tutela richiesta in giudizio sono (in tutto e per tutto) sentenze che riguardano il merito, sempre che pronuncino concretamente sull’esistenza o no di tali condizioni e non sulle modalità con cui la stessa esistenza è di volta in volta prospettata e descritta nei singoli atti processuali.

Alla luce di ciò, una corretta esegesi dell’art 34 Cod. proc. civ. porta a ritenere:

a) che concretino pronunce di mero rito solo quelle (di formale inammissibilità del ricorso) che postulino l’accertamento della (attuale e concreta) insussistenza dell’interesse a ricorrere (che, perciò, ben potrebbe essere, senza preclusione di sorta, ritenuto sussistente in un distinto e successivo giudizio);

b) che, per contro, l’accertamento (strumentale) della sussistenza della relativa condizione dell’azione impugnatoria si incorpori (senza possibilità di successiva messa in discussione, che contraddirebbe il riconoscimento del bene della vita) nella decisione di merito che ne consegue (o, quanto meno, in quella di accoglimento: note essendo le dispute, nella specie comunque non rilevanti, in ordine ai limiti oggettivi dei giudicati di rigetto della domanda).

2.6.- È in questa logica che, a ben considerare, l’appellante formula la propria doglianza: nel senso, cioè, che i fatti posti a fondamento della domanda di accoglimento del ricorso contro il provvedimento amministrativo presupposto (segnatamente acquisiti e valorizzati ai fini della acclarata sussistenza dei presupposti per l’azione in concreto), non possano, nell’argomentato auspicio critico, essere rimessi in discussione nella successiva (e pedissequa) lite nella quale gli stessi fatti vengano dedotti a fondamento della consequenziale pretesa risarcitoria.

2.7.- Assunto suggestivo, ma infondato: perché, in effetti, la preclusione da giudicato (c.d. implicito), di cui si è detto, può ritenersi bensì operante, ma pur sempre nei limiti dell’azione in concreto (nella specie, impugnatoria), non certo ai fini di distinte (per quanto di fatto connesse) domande, aventi diverso oggetto (nella specie, nel giudizio risarcitorio).

Mentre, allora, è senz’altro coperto da giudicato l’accertamento della illegittimità del provvedimento (che, come tale, fa stato tra le parti “ad ogni effetto”, come sancisce con precisione terminologica l’art 2909 Cod. civ.: e, quindi, anche agli effetti della consequenziale domanda risarcitoria, a fronte della quale non può perciò essere rimesso in discussione), lo stesso non può dirsi in relazione all’interesse ad agire in annullamento (o, meglio, dei fatti che abbiano strutturato il relativo e positivo vaglio) e alla domanda risarcitoria (in cui quei medesimi fatti siano acquisiti al distinto fine di vagliare, in termini di fatti costitutivi del diritto, la fondatezza della relativa pretesa sostanziale).

Non può, in definitiva, ritenersi precluso al giudice del risarcimento l’apprezzamento complessivo dei fatti di causa, che nella specie ha indotto alla reiezione dell’istanza”.


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