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Omicidio colposo: ne rispondono i medici che dimenticano una pinza nell’addome del paziente

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Pamela D'Oria)

(Cass. pen., sez. IV, 15 febbraio 2021, n. 5806)


“Motivi della decisione

2. Agli imputati sono state contestate due diverse condotte omissive colpose e, cioè, non aver rimosso, durante l'intervento (…), la pinza inserita nell'addome della paziente e non aver eseguito con urgenza l'intervento diretto alla rimozione di tale ferro (…)

I ricorrenti hanno censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esistere un nesso eziologico tra le condotte de quibus ed il decesso della vittima (…)

Deve, però, evidenziarsi che la sentenza di primo grado (…) è chiara nel precisare che l'"omessa asportazione della pinza, avvenuta nel corso del primo intervento chirurgico eseguito dagli odierni ricorrenti", è stata "la condizione imprescindibile della patologia, che ha portato al secondo ricovero" ed al decesso della vittima, a prescindere dalla ricostruzione delle due condotte in termini di progressione causale o di concorso di cause (…). Questa conclusione risulta del tutto condivisibile, considerato (…) che la seconda condotta, oltre ad essere riferita agli stessi imputati, non potrebbe reputarsi come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, alla luce dell'orientamento secondo cui, in tema di interruzione del nesso causale, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce o all'ipotesi di un processo causale del tutto autonomo da quello antecedente oppure all'ipotesi di un processo causale non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (…)

4. In ordine all'accertamento del nesso causale, occorre ricordare che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicchè esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (…). Proprio, in relazione ai reati colposi omissivi, si è altresì specificato che il giudizio di alta probabilità logica deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (…).

Deve, tuttavia, ribadirsi che l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento va condotto (…) su base totalmente oggettiva, con un giudizio "ex post", mediante il procedimento cd. di eliminazione mentale e va tenuto ben distinto rispetto alla diversa e successiva indagine sull'elemento soggettivo del reato che deve essere valutato, invece, con giudizio "ex ante", alla stregua delle conoscenze del soggetto agente (…)

4. Alla luce di tali principi, (…) I giudici di merito hanno (…) affermato, in modo logico e coerente, la sussistenza del nesso causale tra l'omessa rimozione della pinza dall'addome della paziente ed il decesso (…)

5. Pure sono infondate le doglianze dei ricorrenti in ordine all'elemento soggettivo che ha caratterizzato la condotta omissiva del luglio 2012 ed alla violazione dell'art. 590 sexies c.p.. (…)

Tali censure (…) non si confrontano (…) con la ricostruzione dei fatti, effettuata (…) dai giudici di merito, i quali hanno accertato, da un lato, che il conteggio sistematico dei materiali chirurgici non è stato svolto in modo conforme alla raccomandazione ministeriale n. 2 del 2008, che prescrive che la procedura deve essere eseguita da due operatori contemporaneamente ed a voce alta (…) e, dall'altro, che, mancando il personale infermieristico, a causa di carenza di personale, lo stesso personale medico ha provveduto a tale incombente (…)

Alla luce di tali precisazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito, è smentito l'assunto della difesa, secondo cui, nel caso di specie, sarebbero state rispettate le linee guida, necessario presupposto dell'applicazione dell'art. 590 sexies c.p.. (…)”


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