Il pignoramento presso terzi è una procedura relativa ai beni del debitore che non sono in suo diretto possesso. Con essa quindi, il creditore procede all’esecuzione forzata di beni del debitore che si trovano in possesso di un soggetto terzo al rapporto creditorio: si pensi ad esempio, al caso in cui il primo cerca di pignorare il denaro intestato al secondo ma presente sul conto di un istituto di credito.
Esso può consistere in due diverse situazioni:
- pignoramento dei beni del debitore in possesso di un terzo;
- pignoramento dei crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo.
L’istituto è disciplinato dall’art. 543 del c.p.c, il quale stabilisce che si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
Il medesimo articolo al comma 2, specifica che l’atto di pignoramento deve contenere:
- l’ingiunzione al debitore a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti che sono assoggettati al pignoramento, cioè atti che comportano un mutamento della consistenza del patrimonio;
- l’indicazione delle cose e delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine espresso del giudice;
- la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente nonchè l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, nella quale dovrà indicare le somme o i beni del debitore in suo possesso; la data nella quale deve eseguirne il pagamento o la consegna; eventuali sequestri precedentemente eseguiti e cessioni già notificate e accettate; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
La procedura del pignoramento presso terzi ,quindi, prevede che il creditore notifichi l’atto di precetto al debitore; dopo il 10° giorno, ed entro il 90°da questa notifica può notificare l’atto di pignoramento sia al debitore che al terzo pignorato; quest’ultimo deve dare comunicazione di tutti i debiti che ha nei confronti del debitore principale. In mancanza di tale comunicazione, il giudice fissa un’udienza alla quale il terzo pignorato deve comparire per chiarire se è davvero debitore del debitore principale e qualora non compaia neppure davanti all’udienza, il giudice medesimo emette in automatico l’ordine con il quale lo intima al pagamento delle somme pignorate al creditore.
Il 24 dicembre 2021 è tuttavia entrata in vigore la Legge n. 206 del 2021, che ha modificato alcune norme del processo esecutivo, e tra gli altri anche l’art. 543 di cui sopra, prevedendo a carico del creditore un ulteriore onere. Nello specifico, la normativa sarà applicata a tutte le procedure instaurate a partire dal 180° giorno dall’entrata in vigore della legge, e quindi dal 22 giugno 2022. Questa integra l’art. 543 con due ulteriori commi che seguono il quarto, e che dispongono come segue:
- il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento;
- qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Si evince, quindi, che il creditore deve assurgere all’onere ulteriore di notificare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e del relativo deposito nel fascicolo dell'esecuzione.
Proseguendo la disamina dell’istituto, non ci si può esimere dallo specificare che non tutti i crediti del debitore verso il terzo possono essere pignorati. A tal proposito l’art. 545 del c.p.c. specifica che:
- non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte da questi determinata mediante decreto; nonchè i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
- le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato e nella misura di un quinto relativamente ai tributi dovuti allo Stato;
- le somme che sono dovute a titolo di pensione / quiescenza, possono essere pignorate per un massimo della misura dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente invece è pignorabile nelle misure previste per stipendio e salario, e per le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, così come previsto dalla riforma attuata dal d.l. 83/2015;
- infine, sempre il d.l. 83/2015 relativamente alle generalità degli accrediti su conto bancario o postale intestato al debitore ha previsto che nel caso in cui l’accredito in banca sia antecedente al pignoramento, questo potrà essere effettuato per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale; se invece l’accredito in banca sia contestuale o successivo al pignoramento, le somme potranno essere pignorate nella misura autorizzata dal giudice. In ogni caso l’ammontare massimo non può superare il quinto.
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