di seguito uno stralcio della pronuncia
(a cura di Ilaria Marrone)
(Cass. Civ., Sez. II, 24 febbraio 2021, ord. n. 5022)
“Inoltre, il giudice di merito non ha in alcun modo considerato il contesto di dissesto ambientale e insicurezza diffusa ai fini della concessione della protezione umanitaria.
Sul punto, va osservato che il tema del disastro ambientale e climatico è stato affrontato, a livello internazionale, dal Comitato delle Nazioni Unite nell'ambito della decisione del ricorso avanzato da … (caso n. 2727/2016, decisione del 24 ottobre 2019) (…).
II ricorrente lamentava, in particolare, l'estrema instabilità ed incertezza delle sue condizioni di vita e proponeva un paragone tra la sua condizione e quella del migrante in fuga dalla guerra, posto che l'aumento del livello del mare aveva eroso l'area abitabile dell'isola, causato un aumento della densità di popolazione per chilometro quadrato, con conseguente scarsità delle risorse naturali (in primis, dell'acqua dolce, a causa dell'infiltrazione di acqua salata nelle falde e nei terreni) e creato quindi tensioni sociali prima inesistenti.
Il Comitato ONU, adito dal … all'esito dell'esaurimento dei ricorsi interni al diritto neozelandese (Stato nel quale egli aveva chiesto asilo), pur rigettando la domanda a causa della mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dell'effettivo ed imminente pericolo di sommersione dell'isola dalla quale egli proveniva, ha affermato il principio per cui gli Stati hanno l’obbligo di assicurare e garantire il diritto alla vita delle persone, e che tale diritto si estende anche alle minacce ragionevolmente prevedibili e alle situazioni potenzialmente letali che possono comportare la perdita della vita o comunque un sostanziale peggioramento delle condizioni dell'esistenza, inclusi il degrado ambientale, i cambiamenti climatici e lo sviluppo insostenibile, che costituiscono alcune delle minacce più gravi ed urgenti alla vita delle generazioni presenti e future (cfr. punto 9.4 della decisione) e che possono influire negativamente sul benessere di un individuo e causare, pertanto, una violazione del suo diritto alla vita (cfr. punto 9.5).
In particolare, il Comitato ONU ha ritenuto che il principio generale del non refoulement, che vieta il rimpatrio di un richiedente asilo in un contesto territoriale in cui ci siano sostanziali rischi di danno irreparabile alla sua incolumità personale o a quella dei suoi familiari, si applica a tutte le condizioni di pericolo, poiché il diritto individuale alla vita comprende anche quello ad una esistenza dignitosa e alla libertà da ogni atto od omissione che possa causare una innaturale o prematura scomparsa della persona umana.
Gli Stati, di conseguenza, sono vincolati ad assicurare agli individui condizioni di vita che rendano possibile la piena esplicazione del diritto alla vita, nella sua ampia declinazione, anche a prescindere dall’esistenza di un pericolo attuale per la sopravvivenza.
Il degrado ambientale, nella prospettazione del Comitato ONU, può compromettere l'effettivo godimento dei diritti umani individuali, al pari del cambiamento climatico e degli effetti causati, in generale, dallo sviluppo insostenibile; ciò si verifica quando il governo locale non può, o non vuole, assicurare le condizioni necessarie a garantire a tutti l'accesso alle risorse naturali essenziali, quali la terra coltivabile e l'acqua potabile, con conseguente compromissione del diritto individuale alla vita.
Da quanto precede discende che qualora, come nel caso di specie, il giudice di merito ravvisi, in una determinata area, una situazione idonea ad integrare un disastro ambientale, o comunque un contesto di grave compromissione delle risorse naturali cui si accompagni l’esclusione di intere fasce di popolazione dal loro godimento, la valutazione della condizione di pericolosità diffusa esistente nel Paese di provenienza del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, va condotta con specifico riferimento al peculiare rischio per il diritto alla vita e all'esistenza dignitosa derivante dal degrado ambientale, dal cambiamento climatico o dallo sviluppo insostenibile dell'area.
II pericolo per la vita individuale che rileva ai fini del riconoscimento della protezione, infatti, non deve necessariamente derivare da un conflitto armato, ma può dipendere da condizioni socio-ambientali comunque riferibili all'azione dell'uomo, a condizione che il contesto che si viene a creare in una determinata zona sia, in concreto, tale da mettere seriamente a rischio la stessa sopravvivenza del singolo individuo e dei suoi congiunti. In questa prospettiva la guerra, o in generale il conflitto armato, rappresentano l’eclatante manifestazione dell'azione autodistruttiva dell'uomo, ma non esauriscono l'ambito dei comportamenti idonei a compromettere le condizioni di vita dignitosa dell'individuo. Tale compromissione, infatti, si configura in ogni ipotesi in cui il contesto socio-ambientale sia talmente degradato da esporre l'individuo al rischio di veder azzerati i suoi diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione, o comunque di vederli ridotti al di sotto della soglia del loro nucleo essenziale e ineludibile.
Sotto questo profilo, va precisato che il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” affermato da questa Corte con riferimento allo scrutinio che il giudice di merito deve condurre ai fini dell'accertamento del rischio derivante dal rimpatrio, e della conseguente vulnerabilità individuale che legittima il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.17130 del 14/08/2020, Rv. 658471) costituisce il livello essenziale, al di sotto del quale non sono ravvisabili le condizioni di vita dignitose e, quindi, non è assicurato il diritto fondamentale alla vita dell'individuo.
Ne deriva che il giudice di merito è tenuto a verificare l'effettiva assicurazione di detto limite minimo non soltanto in relazione a situazioni inquadrabili nell'ambito del conflitto armato, ma anche con riferimento a condizioni di degrado sociale, ambientale o climatico, ovvero a contesti di insostenibile sfruttamento delle risorse naturali, che comportino un grave rischio per la sopravvivenza del singolo individuo.
La valutazione del pericolo, in altri termini, non va condotta unicamente con riferimento all'ipotesi limite del conflitto armato, ma - più in generale - con riguardo alla sussistenza, in concreto, di una condizione idonea a ridurre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al di sotto della soglia minima ineludibile di cui anzidetto.
Nel caso di specie, questa specifica verifica è mancata, poiché il Tribunale di … ha accertato l'esistenza, nell'area del delta del Niger, di un contesto sostanzialmente idoneo ad integrare gli estremi del disastro ambientale, per tale dovendosi intendere, alternativamente, secondo la definizione fornita nel diritto nazionale dall'art. 452-quater c.p., l’ “alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema” ovvero “alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali", o ancora "l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per numero delle persone offese o esposte al pericolo”.
Pur avendo ravvisato la sussistenza di una condizione di disastro ambientale, il giudice marchigiano ha erroneamente circoscritto la valutazione della sussistenza della condizione di pericolo generalizzato alla sola esistenza di un conflitto armato, senza considerare, né in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, né a quella di concessione della protezione umanitaria, il rischio di compromissione della soglia minima ineludibile dei diritti fondamentali dell'individuo specificamente legato alla ravvisata sussistenza del contesto di disastro ambientale.”
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