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Revocatoria fallimentare: l'esenzione dei 'termini d'uso' si riferisce ai pagamenti (Cass. 19373/21)

(Cassazione civile, ord. sez. I, 7 luglio 2021, n. 19373)

di seguito uno stralcio della pronuncia

(a cura di Carla Bochicchio)


“(…) Nell'ambito della formulazione letterale dell'art. 67, terzo comma, lett. a) della legge fall., l'espressione «termini d'uso», adottata dal legislatore per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all'azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2016, n. 25162). (…)

(…) Il «mutamento dei termini» dev'essere inteso come «modifica delle modalità di pagamento invalse tra le parti», dal momento che l'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a) della legge fall. non attiene al contenuto del contratto, ma all'ambito «fattuale» dell'andamento del rapporto e dell'esecuzione del negozio, avuto riguardo alle concrete modalità di adempimento della prestazione, piuttosto che al contenuto delle clausole negoziali (cfr. Cass., Sez. I, 18/03/2019, n. 7580). (…)

(…) L'esenzione prevista dalla lett. a) dell'art. 67, terzo comma, della legge fall. si configura come una eccezione alla regola secondo cui sono revocabili gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto, ed ha come effetto l'esclusione della revocabilità di quelli eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, ma corrispondenti a pratiche commerciali precedentemente invalse tra le medesime parti (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2020, n. 27939, cit.). Qualora poi tali pratiche non siano individuabili, in quanto il pagamento afferisce a forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso da quanto accaduto in precedenza, è ovvio che il parametro di riferimento ai fini della valutazione non potrà che essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite, a meno che nello svolgimento concreto del rapporto le parti abbiano adottato comportamenti difformi da quelli previsti.(…)

(…) La conferma del principio di diritto già enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, ai fini dell'operatività dell'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. a) della legge fall., l'espressione «termini d'uso», utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all'azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento.”


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